Istituzione del servizio di psicologia scolastica
Primo firmatario
Altri firmatari
BERTOLA GIORGIO GIACCONE MARIO MAGLIANO SILVIO SARNO DIEGO STECCO ALESSANDRO
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, contrasta e previene i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.
Art. 2.
(Istituzione del Servizio di psicologia scolastica)
1.
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie della scuola.
2.
Il Servizio di psicologia scolastica (di seguito "Servizio") opera in coordinamento e collegamento con altri protocolli e progetti attivi, con gli interventi degli altri professionisti nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, e provvede, se si presenta la necessità, ad effettuare invii ai servizi pubblici competenti.
3.
Il Servizio è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito personale A.T.A.) ed educativo che opera nell'ambito scolastico, e in particolare:
a)
contribuisce al miglioramento della vita scolastica;
b)
consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
c)
supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
d)
programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico.
4.
Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
5.
Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.
Art. 3.
(Attività del Servizio di psicologia scolastica)
1.
Il Servizio svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:
a)
interventi rivolti agli allievi: funzionamento dello sportello di ascolto; attività di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica; contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19; iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
b)
interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
c)
interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia; iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica.
2.
Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.
Art. 4.
(Organizzazione del Servizio di psicologia scolastica)
1.
La struttura regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio, d'intesa con le ASL e le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 nonché dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.
2.
L'organizzazione del Servizio è definita con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 5.
3.
Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio regionale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.
Art. 5.
(Regolamento attuativo)
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, approva il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:
a)
organizzazione territoriale del Servizio;
b)
realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi esperti in psicologia scolastica, nell'ambito della psicologia clinica, dell'età evolutiva o della gestione delle organizzazioni iscritti al relativo Ordine professionale e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;
c)
selezione degli psicologi di cui alla lettera b) a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
d)
previsione di una fase di prima sperimentale del Servizio, di durata triennale.
Art. 6.
(Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica)
1.
La Regione istituisce il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, presieduto dal dirigente della struttura medesima o suo delegato.
2.
Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a)
l'assessore regionale alla sanità o una persona sua delegata;
b)
un rappresentante delle aziende sanitarie regionali individuato dalle stesse;
c)
un rappresentante degli studenti designato dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
d)
un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio scolastico regionale;
e)
un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;
f)
un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
g)
tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli psicologi del Piemonte designati dal Consiglio regionale dell'Ordine;
h)
un dipendente in servizio presso la struttura regionale competente in materia di istruzione;
i)
un dipendente in servizio presso la struttura regionale competente in materia di sanità.
3.
Le designazioni indicate alle lettere b), c), d, e), f), g), h) e i) del comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.
4.
Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5.
Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenta la necessità.
6.
La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello
Statuto
, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle Commissioni consiliari competenti, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta del Comitato tecnico scientifico.
3.
La relazione di cui al comma 2 contiene inoltre almeno le seguenti informazioni:
a)
il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia, ovvero scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie;
b)
un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, differenziati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
c)
l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate;
d)
una descrizione delle modalità di funzionamento del servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali proposte.
4.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
5.
La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative.
6.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 8 .
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione sperimentale della presente legge quantificati in euro 350.000,00 per il 2022 e in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2044.