Proposta di legge regionale n. 185 presentata il 27 gennaio 2022
Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte
Primo firmatario

MAGLIANO SILVIO

Altri firmatari

CANALIS MONICA

Art. 1. 
(Finalita' e principi generali)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, dai principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dai principi statutari nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento e della legge regionale 12 febbraio 2019 n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), tutela i diritti delle persone con disabilità, e sostiene azioni utili alla promozione della loro piena partecipazione alla vita attiva della comunità.
Art. 2. 
(Istituzione del Disability Manager della Regione)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il Disability Manager, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. 
Il Disability Manager svolge la sua attività sul territorio regionale in piena autonomia, con indipendenza di giudizio, di gestione, di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il Disability Manager monitora le politiche di pari opportunità e di inclusione delle persone con disabilità e delle diverse forme di disabilità e supporta i servizi della Regione, attraverso azioni volte, in particolare, a:
a) 
promuovere, all'interno dell'ente, una programmazione delle politiche pubbliche in un'ottica di pari opportunità e di superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali;
b) 
promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di accesso e fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, all'istruzione, alla mobilità e allo sport;
c) 
promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità, delle discriminazioni e disuguaglianze vissute dalle persone con disabilità, secondo una visione interazionale e relazionale della condizione stessa di disabilità;
d) 
raccogliere le istanze di organismi ed enti, con particolare riferimento alle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità;
e) 
elaborare proposte e promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e privati competenti in materia di disabilità, nonché con i Disability Manager presenti sul territorio piemontese e nelle aziende partecipate dalla Regione Piemonte;
f) 
proporre linee guida a tutela dei diritti delle persone con disabilità ed eventuali aggiornamenti della normativa vigente in materia, acquisito il parere delle associazioni rappresentative;
g) 
acquisire informazioni presso gli enti locali sullo stato di attuazione dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione di Barriere Architettoniche);
h) 
monitorare gli interventi della Regione favorendo le politiche per la disabilità;
i) 
formulare, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione e degli enti da essa dipendenti in materia di disabilità e accessibilità;
j) 
sollecitare l'intervento legislativo, nella materia di competenza, dove ne ravvede la necessità od opportunità;
k) 
proporre un Piano di Azioni Positive per i dipendenti con disabilità della Regione Piemonte e monitorare che siano riconosciuti i diritti e applicate le norme regionali e nazionali a tutela dei lavoratori con disabilità;
l) 
proporre e coordinare iniziative formative e informative per il personale della Regione sui temi dell'accessibilità e dell'inclusività delle persone con disabilità.
Art. 4. 
(Ambito e modalità di intervento)
1. 
Il Disability Manager, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3:
a) 
stipula convenzioni e protocolli con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) 
collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità congiuntamente all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all' articolo 3 della legge 18/2009 ;
c) 
si raccorda con le figure di garanzia istituite e presenti sul territorio regionale, nonché con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, attraverso forme di confronto e co-progettazione che garantiscano la continuità dell'attività di sostegno a favore delle persone con disabilità;
d) 
può accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico per monitorare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone con disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale;
e) 
ha diritto di libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti alla sua funzione, nel rispetto della legislazione vigente nonché dei principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
Art. 5. 
(Provvedimento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i criteri per la nomina del Disability Manager.
Art. 6 . 
(Relazione e pubblicità)
1. 
Il Disability Manager, nello svolgimento delle proprie funzioni, ogni anno, entro il 31 dicembre e, per il primo anno di assunzione dell'incarico, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla nomina, invia al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività espletata che descrive gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e di tutela dei diritti.
2. 
La relazione è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale convocato entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.
3. 
Il Disability Manager, in ogni momento, può ricevere informazioni dal Presidente della Giunta Regionale in ordine a questioni specifiche che assumono particolare importanza e meritevoli di urgente considerazione.
4. 
La Regione assicura adeguate forme di pubblicità alla relazione annuale.
5. 
Le Commissioni consiliari hanno il diritto di convocare il Disability Manager per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta.
Art. 7. 
(Diritto di informazione dei consiglieri regionali)
1. 
I Consiglieri regionali hanno, nei confronti del Disability Manager, il diritto di informazione ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto regionale .
Art. 8. 
(Cause di incompatibilità)
1. 
L'ufficio del Disability Manager è incompatibile con:
a) 
l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione;
b) 
l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale nonché con l'esercizio di lavoro subordinato.
Art. 9. 
(Requisiti)
1. 
Il Disability Manager è scelto tra persone che hanno conseguito la Laurea in discipline umanistiche, giuridiche o scientifiche e sono in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere regionale.
2. 
Il Disability Manager, oltre ai requisiti di cui al comma 1, deve aver maturato comprovata esperienza almeno triennale:
a) 
nell'ambito delle politiche sociali, educative, del lavoro e di organizzazione aziendale;
b) 
nel campo del sostegno alle persone con disabilità e aver partecipato ad attività accademiche di sperimentazione scientifica in materia di inclusione e integrazione sociale.
3. 
Non possono essere nominati Disability Manager:
a) 
i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché i titolari di altre cariche elettive locali, incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura;
b) 
gli amministratori di enti, istituti, aziende pubbliche e società a partecipazione pubblica maggioritaria nonché minoritaria;
c) 
gli amministratori di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
d) 
gli amministratori di ente, impresa o associazione che ha in corso rapporti contrattuali con la regione.
4. 
Il conferimento della carica a un dipendente della Regione o di enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
Art. 10. 
(Durata in carica e proroga)
1. 
Il Disability Manager dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. 
Alla scadenza del mandato le funzioni del Disability Manager sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del suo successore.
3. 
Nel caso di impedimento nello svolgimento delle sue mansioni, le funzioni del Disability Manager per gli affari urgenti ed indifferibili, sono svolte dal dirigente nominato dalla Giunta Regionale.
Art. 11. 
(Decadenza e revoca)
1. 
Se, successivamente alla nomina, viene accertata una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 il Presidente della Giunta regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, ne dichiara la decadenza.
2. 
Salvo quanto sancito all'articolo 10 comma 2, il Disability Manager può essere revocato prima della scadenza del suo mandato con l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, di una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Disability Manager.
3. 
La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 12. 
(Rinuncia e nuova nomina a seguito di cessazione anticipata dell'incarico)
1. 
Il Disability Manager ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento purché ne dia preavviso, con comunicazione scritta, al Presidente della Giunta Regionale almeno quarantacinque giorni prima.
2. 
Se l'incarico viene a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova nomina è posta all'ordine del giorno della prima seduta della Giunta Regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato con la procedura di cui all'articolo 2.
Art. 13. 
(Sede e dotazione organica)
1. 
La Giunta Regionale individua, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica, l'organizzazione degli uffici del Disability Manager, i requisiti professionali e la formazione specifica del personale.
Art. 14. 
(Trattamento economico)
1. 
Al Disability Manager spetta una indennità di carica mensile lorda pari ad euro 3.500,00.
Art. 15. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 22.785,00 per l'anno 2022 e in euro 45.570,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 16. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 15 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.