Proposta di legge regionale n. 184 presentata il 26 gennaio 2022
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2018 )
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 11/2018 è sostituita dalla seguente: "
d)
la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre Regioni o all'estero;
".
Art. 2. 
(Modifiche del Titolo II della l.r. 11/2018 )
1. 
Al Titolo II della l.r. 11/2018 dopo le parole "
di spettacolo
" sono aggiunte, infine, le seguenti: "
, patrimonio linguistico e dialettale
".
2. 
Al Titolo II della l.r. 11/2018 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente Capo: "
Capo V. Patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 11/2018 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 11/2018 , le parole: "
e linguistico piemontese
" sono sostituite dalle seguenti: "
,linguistico e dialettale del Piemonte
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 11/2018 )
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 11/2018 )
1. 
L' articolo 38 della l.r. 11/2018 è sostituito dal seguente: "
Art. 38.
(Patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)
1.
Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese.
2.
Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia:
a)
le minoranze linguistiche storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica (Walser), di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 ;
b)
il piemontese: insieme di dialetti gallo-italici specifici della maggior parte del territorio regionale; il piemontese è diffuso, in una situazione di dilalia, anche presso le minoranze linguistiche di cui alla lettera a);
c)
il lombardo: insieme di dialetti gallo-italici specifici delle aree orientali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte di cui all'articolo 38 ter;
d)
il ligure: insieme di dialetti italo-romanzi specifici delle aree meridionali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38 ter; 3. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte incentivandone la conoscenza e l'uso. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto , nonché a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 38 bis nella l.r. 11/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 38 della l.r. 11/2018 è inserito il seguente: "
Art. 38 bis.
(Ambiti di intervento)
1.
Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui al comma 2 dell'articolo 38, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza:
a)
interventi diretti;
b)
interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.
2.
Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono attuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo:
a)
ai beni culturali di cui al Capo I del presente Titolo;
b)
agli istituti e luoghi della cultura di cui al Capo II del presente Titolo;
c)
alla promozione del libro e della lettura di cui al Capo III del presente Titolo;
d)
alle attività culturali e di spettacolo di cui al Capo IV del presente Titolo.
3.
La Regione interviene indirettamente a sostegno di iniziative finalizzate al recupero e all'utilizzo dei toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo, in particolare:
a)
svolgimento di ricerche su toponomastica e odonomastica locali, anche diacroniche, finalizzate alla divulgazione al pubblico innanzitutto mediante installazione di apposita cartellonistica o segnaletica turistica e/o territoriale che utilizzi toponimi e odonimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo;
b)
apposizione di segnali stradali che utilizzino toponimi e odonimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
4.
La Regione interviene a sostegno di iniziative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte in particolare attraverso:
a)
corsi per la popolazione tenuti da personale docente che possegga un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale sia scritta;
b)
la pubblicazione di apposito materiale didattico che, ai fini della maggiore fruibilità, tenga conto delle diverse varietà linguistiche e dialettali;
c)
servizi di aiuto alla trascrizione nelle grafie standard di cui all'articolo 38 quater.
5.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , la Regione promuove la stipula con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di una convenzione che consenta e regoli lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche extracurriculari e facoltative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte tenute da personale docente che possegga un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale sia scritta. Tali attività sono svolte nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
6.
Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , la Regione promuove, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, la ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte e la pubblicazione dei relativi dati e documenti, anche in formato digitale, nonché le attività culturali e formative a sostegno delle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 38, anche attraverso l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea.
7.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , la Regione interviene direttamente a sostegno di iniziative coerenti con le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 38 assunte dalla stampa di informazione periodica locale, come individuata dagli articoli 9 e 9 bis della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 , nonché dalle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, come individuate dall' articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 .
8.
La Regione sostiene forme di collaborazione e scambi culturali con:
a)
le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all'estero, al fine di mantenere vive in esse la conoscenza e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte;
b)
altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui al comma 2 dell'articolo 38.
".
Art. 7. 
(Inserimento dell'articolo 38 ter nella l.r. 11/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 38 bis della l.r. 11/2018 è inserito il seguente: "
Art. 38 ter.
(Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)
1.
È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.
2.
La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;
b)
tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
c)
sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente;
d)
un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte Orientale, designati ciascuno dall'ente di appartenenza.
3.
La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.
4.
La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
5.
I componenti la Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.
".
Art. 8. 
(Inserimento dell'articolo 38 quater nella l.r. 11/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 38 ter della l.r. 11/2018 è inserito il seguente: "
Art. 38 quater.
(Impiego delle grafie standard)
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 38, ovvero per favorire la fruibilità e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte nella comunicazione contemporanea, la Regione realizza interventi a sostegno di iniziative che, nell'utilizzo del patrimonio nella forma scritta, impieghino esclusivamente grafie standard. Per grafie standard si intendono sistemi di trascrizione armonizzati di uso consolidato e coerenti con la tradizione letteraria di ciascuna lingua, impiegabili con successo anche per le varietà dialettali.
2.
La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 38 ter, definisce l'elenco delle grafie standard.
".
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio linguistico del Piemonte e all'istituzione e funzionamento della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte, quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2022, in euro 100.000,00 per l'anno 2023 e di euro 100.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. 
Per le spese in conto capitale relative al finanziamento delle attività di cui all'art. 38 bis, comma 3, lettera b), quantificate in euro 10.000,00 per l'anno 2022, in euro 10.000,00 per l'anno 2023 e di euro 10.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.