Proposta di legge regionale n. 183 presentata il 24 gennaio 2022
Istituzione della figura dello psicologo di base territoriale

Art. 1. 
(Finalita' e istituzione della figura dello Psicologo di Base territoriale)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all' articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla Iegge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Iegge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di Base territoriale (PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ai sensi dell' art.12 del Decreto Legge n. 35 del 30 aprile 2019 , convertito con Legge n . 60 del 25 giugno 2019.
Art. 2. 
(Individuazione dei compiti dello Psicologo di Base territoriale)
1. 
Lo Psicologo di Base territoriale (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale affiancando medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali e perseguendo la prevenzione e promozione del benessere individuale e della collettività.
2. 
Viene istituita la figura di un Dirigente Psicologo dipendente per ogni Azienda Sanitaria, con compiti di referente clinico, coordinamento, e programmazione per la psicologia di base territoriale. Il Dirigente Psicologo referente si colloca come interfaccia con la Regione Piemonte per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale. AI Dirigente Psicologo referente, faranno capo gli Psicologi di Base territoriali (PdB).
3. 
Lo Psicologo di Base territoriale (PdB), come descritto nell'art. 2 comma 1, opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria:
a) 
identifica precocemente le problematiche emotive a carattere evolutivo;
b) 
procede all'inquadramento psicodiagnostico;
c) 
gestisce i problemi di adattamento che caratterizzano il normale ciclo della vita che in taluni soggetti possono essere fonte di importante disagio se non tempestivamente accolti. Tale disagio, se ignorato o non correttamente supportato, potrebbe essere trattato farmacologicamente, convertirsi in un disagio somatico e trasformarsi in una possibile psicopatologia.
4. 
Lo Psicologo di Base territoriale (PdB) che assume in carico la richiesta di assistenza, sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
5. 
Lo Psicologo di Base territoriale (PdB) deve redigere relazione annuale da trasmettere al Psicologo di Base territoriale referente.
6. 
L'intervento dello Psicologo di Base territoriale deve essere:
a) 
gratuito;
b) 
di breve durata;
c) 
focale;
d) 
facilmente accessibile;
e) 
eventualmente indirizza e accompagna verso altre forme di presa in carico.
7. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di Base territoriale.
Art. 3. 
(Istituzione degli elenchi provinciali degli psicologi di base territoriali)
1. 
Viene istituito l'elenco provinciale degli Psicologi di Base territoriale (PdB).
2. 
Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
Laurea in psicologia;
b) 
Iscrizione all'Albo degli psicologi;
c) 
Assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario nazionale e Regionale;
d) 
Specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell'articolo 2.
Art. 4. 
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)
1. 
La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 5 ART. 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.
Art. 5. 
(Istituzione dell'Osservatorio regionale)
1. 
La Regione Piemonte d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere (A.O.), le Aziende Ospedaliere Universitarie (A.O.U.) con i Comuni, con l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta, con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con l'Università di Psicologia, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un Organismo Indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale.
2. 
L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo.
3. 
Rappresentanti degli Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedaliera, Psicologia dell'Anziano) possono partecipare, in qualità di componenti, all'Osservatorio Regionale.
4. 
La Giunta Regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare gratuitamente all'esercizio della funzione di Osservatorio Regionale.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 5 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 7. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.