Proposta di legge regionale n. 182 presentata il 12 gennaio 2022
Sostegno alle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica e alle relative filiere produttive
Primo firmatario

MARTINETTI IVANO

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione , nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, al fine di proporre nuovi modelli di produzione agricola sostenibile, promuove:
a) 
la valorizzazione e l'estensione delle pratiche colturali fuori suolo applicate a tutte le possibili forme delle coltivazioni idroponica e acquaponica, comprese quelle che permettono il consumo di anidride carbonica dall'atmosfera, favorendo un aumento di produzione quantitativa e la riduzione di gas serra, anche mediante la predisposizione di specifiche indicazioni in etichetta recanti informazioni sugli innovativi metodi di coltivazione impiegati e sui benefici derivanti per la salute umana e per l'ambiente dal ridotto utilizzo di fitofarmaci e di insetticidi;
b) 
lo sviluppo delle relative filiere, che integrano la ricerca con il ciclo industriale al fine di ottenere la massima produzione e la massima ecosostenibilità, nonché una maggiore competitività e diversificazione produttiva delle imprese agricole;
c) 
la diffusione della conoscenza delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni acquaponica e idroponica in tutte le sue forme.
2. 
La Regione riconosce l'importanza delle tecniche di coltivazione fuori suolo per i numerosi vantaggi che da esse derivano, in particolare la sostenibilità ambientale, la salvaguardia delle risorse idriche naturali e l'abbattimento di fitofarmaci e di altri prodotti chimici impiegati a protezione delle colture, in grado sia di incidere positivamente sul contrasto al cambiamento climatico, sia di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura in termini di consumo di suolo e di contrasto alla desertificazione.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento, che non prevede l'utilizzo del terreno agrario per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
b) 
coltivazione idroponica: la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato alimentato da una soluzione nutritiva composta da acqua e fertilizzanti chimici o organici per l'alimentazione diretta delle piante con contatto diretto delle radici alla stessa soluzione nutritiva, tecniche di illuminazione naturale o artificiale;
c) 
coltivazione acquaponica: la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica e l'acquacoltura.
Art. 3. 
(Interventi)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove, nel rispetto dei criteri di accesso al sostegno regionale di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:
a) 
la messa a punto, nell'ambito delle pratiche di coltivazione fuori suolo idroponica e acquaponica, delle migliori e più innovative pratiche agrotecniche, compresa la concimazione carbonica;
b) 
la costituzione e il raccordo di filiere produttive territoriali locali che si avvalgono delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica;
c) 
la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
d) 
la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
e) 
la costituzione di startup che intendono sviluppare colture basate sulle tecniche di coltivazione fuori suolo, idroponica e acquaponica;
f) 
progetti specifici di formazione per gli operatori delle filiere agroalimentari basate sulle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, nonché seminari e attività informativa sulle relative tecniche di produzione.
Art. 4. 
(Accesso al sostegno regionale)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale stabilisce, in particolare:
a) 
le modalità e i termini di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, delle domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;
b) 
i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2;
c) 
gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
d) 
le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
e) 
le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.
2. 
La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:
a) 
ecosostenibilità;
b) 
coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;
c) 
aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore;
d) 
realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione e, in particolare, meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) 
interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore;
f) 
produzioni idroponiche e acquaponiche a circuito chiuso;
g) 
recupero di fabbricati dismessi o attività a consumo di suolo zero;
h) 
certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, nonché good manufacturing practices (GMP) nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1.
3. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato a eccezione dei casi in cui gli stessi sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 5. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dell'accesso al sostegno regionale di cui all'articolo 4 i seguenti soggetti:
a) 
le aziende agricole, le cooperative agricole e i loro consorzi;
b) 
le associazioni di produttori agricoli;
c) 
le imprese, le società e le associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo di quelli industriale, alimentare e ambientale;
d) 
le Università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati e le startup presenti sul territorio regionale;
e) 
gli enti pubblici e privati deputati alla formazione degli operatori delle filiere che utilizzano pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.
Art. 6. 
(Informazione e tracciabilità)
1. 
La Regione divulga e pubblicizza in apposita sezione del sito istituzionale la caratterizzazione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, con relativa certificazione di tracciabilità delle aziende e delle filiere produttive, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti, nonché il numero dei coltivatori e le caratteristiche degli impianti di coltivazione e di trasformazione.
2. 
Ai fini della tracciabilità delle filiere produttive, la Regione promuove le certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h).
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:
a) 
lo stato di attuazione della legge;
b) 
la tipologia di interventi realizzati di cui all'articolo 3;
c) 
le misure di sostegno alle filiere agroalimentari che si avvalgono di pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate e dei risultati ottenuti;
d) 
il numero e la tipologia di soggetti che beneficiano dei contributi regionali ed, eventualmente, europei e nazionali;
e) 
i seminari informativi, nonché i progetti specifici di formazione per gli operatori delle filiere agroalimentari basate sulle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica;
f) 
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
Art. 8. 
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1. 
I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici eventualmente previsti dalla normativa europea e nazionale, in quanto compatibili con le finalità di cui all'articolo 1.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), quantificati in euro 2.280.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 16 (Agricolture, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2, (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
Alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi formativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), quantificati in euro 120.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 16 (Agricolture, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1, (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.