Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)
Art. 1.
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 24/1995 )
1.
Dopo l'
articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è inserito il seguente: "
(Stazionamento mezzi)
Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.
Nei comuni ove sia esercito il servizio taxi i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e i conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.
Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. ".
Art. 1 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1995 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1995 prima delle parole: "
" è inserito il seguente periodo: "
" e dopo la parola: "
" sono inserite le seguenti: "
".
Le Province
Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7
territoriali
omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente
Art. 3.
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 24/1995 )
1.
Dopo l'
articolo 14 della l.r. 24/1995 è inserito il seguente: "
(Monitoraggio di licenze e autorizzazioni)
La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio Regionale della Mobilità di cui all'
articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ).
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità con cui l'Osservatorio Regionale della Mobilità effettua il monitoraggio di cui al comma 1. ".
Art. 14 bis.
1.
2.
Art. 4.
(Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 24/1995 )
1.
Dopo l'
articolo 14 bis della l.r. 24/1995 è inserito il seguente: "
(Promozione dei servizi)
Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza.
L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300. ".
Art. 14 ter.
1.
2.