Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP))
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2021 )
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)) le parole: "
" sono soppresse.
e delle altre forze dell'ordine coinvolte
2.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permetta una concreta valutazione del rischio di dipendenza, effettuato solo dagli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza quinquennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività; ".
d)
3.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2021 )
1.
La
lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 7 della l.lr. 19/2021)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 19/2021 dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
" e le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
apparecchio del gioco lecito
oppure tramite la verifica del documento di identità
nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 19/2021 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
e a quelli formativi di secondo grado della Regione
secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2021 )
1.
La
lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze; ".
e)
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2021 )
1.
Il
comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2021 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
al regime autorizzatorio previsto
ai regimi amministrativi previsti
2.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ".
a)
Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.