Disegno di legge regionale n. 177 presentato il 07 dicembre 2021
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP))

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2021 )
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)) le parole: "
e delle altre forze dell'ordine coinvolte
" sono soppresse.
2. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
d)
disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permetta una concreta valutazione del rischio di dipendenza, effettuato solo dagli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza quinquennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività;
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2021 )
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.lr. 19/2021)
1. 
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 19/2021 dopo le parole: "
apparecchio del gioco lecito
" sono inserite le seguenti: "
oppure tramite la verifica del documento di identità
" e le parole: "
nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali
" sono sostituite dalle seguenti: "
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 19/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: "
e a quelli formativi di secondo grado della Regione
" sono sostituite dalle seguenti: "
secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2021 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
e)
due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2021 )
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: "
al regime autorizzatorio previsto
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai regimi amministrativi previsti
".
2. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
a)
gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
".
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.