Istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto delle proprie competenze e in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia, al fine di garantire ed attestare la professionalità e l'onorabilità dei soggetti che svolgono, in forma singola o associata, l'attività di amministratore di condominio, istituisce l'Elenco regionale degli amministratori di condominio.
Art. 2.
(Elenco regionale degli amministratori di condominio)
1.
L'Elenco regionale degli amministratori di condominio, di seguito denominato Elenco, è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali della Città Metropolitana di Torino e delle Province della Regione ed è tenuto dalla competente struttura regionale come individuata dal provvedimento di cui al successivo comma.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio provvedimento definisce le modalità operative dell'Elenco.
3.
L'Elenco ha finalità esclusivamente conoscitive, quale strumento di trasparenza per i cittadini e coloro che svolgono l'attività di amministratore di condominio.
4.
Hanno titolo a richiedere l'iscrizione all'Elenco i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Iscrizione all'Elenco e requisiti)
1.
L'iscrizione all'Elenco avviene su istanza di parte del soggetto interessato, su base volontaria e non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività di amministratore, ed è disposta con atto del dirigente responsabile della competente struttura regionale.
2.
Possono presentare istanza di iscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e che presentino, inoltre, idonea autodichiarazione che attesti:
a)
l'eventuale sussistenza di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi professionali e a tutela dei condomini, con l'indicazione dei relativi massimali;
b)
l'eventuale iscrizione ad associazioni professionali ed altre forme aggregative di cui alla
Legge 14 gennaio 2013, n. 4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
c)
il numero degli stabili ed il totale delle unità immobiliari amministrati;
d)
l'anno dal quale è esercitata l'attività di amministratore condominiale.
3.
Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 5.
4.
I provvedimenti di cui al comma 1 e 3 di cui al presente articolo sono assunti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Art. 4.
(Aggiornamento dell'Elenco)
1.
L'iscrizione all'Elenco ha efficacia per tre anni, allo scadere dei quali si rinnova a seguito di presentazione di adeguata documentazione che attesti il permanere dei requisiti e l'aggiornamento dell'autodichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2.
L'iscritto all'Elenco è tenuto ad informare in qualunque momento la Regione di eventuali variazioni sopravvenute rispetto ai requisiti comunicati all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui al precedente articolo 3.
3.
Nell'ipotesi in cui l'iscritto all'Elenco non produca la dichiarazione per le finalità di cui al comma 1, la Regione lo invita a farlo entro il termine di trenta giorni, alla scadenza del quale opera la cancellazione ai sensi dell'articolo 5.
Art. 5.
(Cancellazione)
1.
La cancellazione dall'Elenco è disposta con atto del dirigente responsabile della competente struttura regionale per rinuncia all'iscrizione, dichiarazione di fallimento ovvero quando non ricorrano più i presupposti di cui all'articolo 3.
2.
L'iscritto cancellato dall'Elenco può esservi riammesso.
3.
Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione.
Art. 6.
(Società)
1.
Qualora l'attività di amministratore di condominio sia esercitata da una società, l'iscrizione all'Elenco è riferita al legale rappresentante della società stessa o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano preposti dalla società allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio.
2.
Le società sono tenute a comunicare alla competente struttura regionale, le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento dell'Elenco.
Art. 7.
(Pubblicita')
1.
La Regione dà adeguata pubblicità all'Elenco tramite apposita sezione sul sito internet istituzionale.
2.
La consultazione dell'Elenco deve essere agevole e resa accessibile a chiunque.