Proposta di legge regionale n. 171 presentata il 16 novembre 2021
Norme in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Sommario:      

TITOLO I 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. 
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2 . 
(Composizione del Consiglio regionale)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. 
È eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Art. 3. 
(Durata in carica)
1. 
La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione , salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. 
I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
Art. 4. 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola.
2. 
La ripartizione dei cinquanta seggi di consigliere tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, per il numero di tali seggi e assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. 
L'assegnazione di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
TITOLO II 
Elettorato, ineleggibilità e incompatibilità
Art. 5. 
(Elettorato attivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
Art. 6. 
(Elettorato passivo)
1. 
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. 
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Art. 7. 
(Cause di ineleggibilita')
1. 
Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) 
i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) 
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) 
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
d) 
gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) 
i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) 
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) 
i dipendenti della Regione;
h) 
i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) 
gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) 
i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) 
il direttore generale e i direttori apicali delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.
2. 
Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e m) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. 
Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lettera l), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. 
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. 
La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
Art. 8. 
(Cause di incompatibilita')
1. 
Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
a) 
membro di una delle due Camere;
b) 
membro del Parlamento europeo;
c) 
ministro o sottosegretario di Stato;
d) 
giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) 
componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) 
membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) 
magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
h) 
presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere di città metropolitana;
i) 
sindaco, assessore comunale;
l) 
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
m) 
titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
n) 
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
o) 
chi ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, se non è parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
p) 
chi, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
q) 
chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;
r) 
chi ricopre la carica di garante regionale, Difensore civico, componente del Comitato regionale per le Comunicazioni del Piemonte, componente della Commissione regionale per le pari opportunità, componente della Commissione di garanzia.
2. 
La fattispecie di cui al comma 1, lettera o), non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Art. 9. 
(Supplenza e surroga dei consiglieri assessori)
1. 
L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. 
La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore in seno alla Giunta regionale determina, per la durata dell'incarico, l'immediata sospensione dalle funzioni di consigliere.
3. 
A seguito dell'intervenuta sospensione, il Consiglio regionale, nella prima adunanza utile successivamente alla comunicazione del provvedimento di nomina, dispone, secondo le modalità previste dal regolamento interno, la sostituzione del consigliere nominato assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.
4. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Quando il consigliere sostituito cessa dalla carica di assessore, il Presidente della Giunta ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale che ne prende atto nella prima seduta utile.
5. 
Se durante la supplenza di cui al comma 1 occorre provvedere alla surroga di un consigliere eletto nella sua stessa lista, il consigliere supplente è proclamato definitivamente eletto e la supplenza è affidata al candidato della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più elevata.
6. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla XII legislatura.
Art. 10. 
(Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali)
1. 
I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Art. 11. 
(Cause di decadenza)
1. 
Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7, se sopravvengono alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale se l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione sono stati accettati.
2. 
Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, sia che esistono al momento della elezione sia sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3.
3. 
Quando per un consigliere regionale sussiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, il Consiglio provvede alla contestazione e agli atti conseguenti nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno e, se ritiene sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla. Se il consigliere non vi provvede, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato.
TITOLO III 
Procedimento elettorale
Art. 12. 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione , le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.
2. 
Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.
3. 
Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.
4. 
In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i quattro mesi successivi.
5. 
Il decreto è comunicato immediatamente:
a) 
ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) 
al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) 
ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
6. 
Successivamente all'indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 13. 
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)
1. 
Per gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).
Art. 14. 
Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. 
È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in tutte le circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo. Sono ammessi esclusivamente i gruppi di liste formati da liste provinciali presentate in tutte le circoscrizioni elettorali.
4. 
È definita coalizione l'insieme dei gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le coalizioni sono formate esclusivamente da gruppi le cui liste sono presenti congiuntamente in tutte le circoscrizioni elettorali. L'insussistenza o il venir meno di tale requisito da parte di uno o più gruppi di liste ne determina l'esclusione.
5. 
Le liste provinciali sono formate dal seguente numero di candidati:
a) 
due se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari a due;
b) 
non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore a un terzo, con aumento o arrotondamento all'unità superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è, rispettivamente, pari o superiore a tre.
6. 
In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, ogni genere è rappresentato in misura non superiore al 60 per cento dei candidati con arrotondamento all'unità più vicina.
7. 
Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 15. 
(Presentazione delle liste di candidati)
1. 
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. 
Le liste sono presentate:
a) 
da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) 
da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) 
da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) 
da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. 
La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. 
Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) 
le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte regolarmente costituiti, così come previsto dal regolamento interno, all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni;
b) 
le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Le lettere a) e b) sono tra loro alternative.
5. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.
6. 
I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
7. 
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. Il candidato proclamato eletto consigliere contemporaneamente in due circoscrizioni, opta per una delle due entro quindici giorni dalla proclamazione e comunque non oltre la prima seduta. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella circoscrizione in cui ha riportato la cifra elettorale individuale più elevata.
8. 
Alla lista dei candidati sono allegati:
a) 
fatti salvi i casi di cui al comma 4, i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );
c) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera a);
d) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;
e) 
un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) 
l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) 
l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
3) 
l'utilizzo di parole che costituiscono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.
9. 
Le disposizioni di cui alla lettera d), secondo e terzo periodo, non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.
10. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) 
la dichiarazione di collegamento a un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) 
a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
2) 
a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.
Art. 16. 
(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)
1. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 1.
2. 
La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3.
3. 
Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5.
4. 
Alla candidatura sono allegati:
a) 
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 15, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
c) 
il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;
d) 
un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 15, comma 8, lettera e).
5. 
La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta contiene:
a) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 3. Sono comunque indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
6. 
È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all'articolo 15, comma 4.
Art. 17. 
(Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle ventiquattro ore successive, sentiti i rappresentanti di lista:
a) 
cancella le candidature eccedenti il limite di cui all'articolo 15, comma 7, partendo dalla lista presentata per ultima e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali;
b) 
dichiara inammissibili i gruppi di liste e le coalizioni che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 14, commi 3 e 4, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
2. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) 
verifica se le liste sono state presentate nei termini, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettano la disposizione di cui all'articolo 14, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
b) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 15, comma 8, lettera b);
c) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) 
corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 15, comma 6, dei candidati di ogni lista.
3. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
4. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
5. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
6. 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
7. 
Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 6, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale o di posta elettronica certificata, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. 
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 18. 
(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)
1. 
L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) 
verifica se le candidature rispettano le disposizioni di cui all'articolo 16 e dichiara non valide quelle che non corrispondono a queste condizioni; ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
b) 
elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 15, comma 8, lettera b);
c) 
cancella i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 17, è venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a).
2. 
I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.
6. 
Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 5, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 19. 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o se sono stati presentati reclami ai sensi degli articoli 17, comma 6, e 18, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) 
dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, è venuto meno il collegamento di cui all'articolo 15, comma 10, lettera a), e i cui gruppi di liste non rispettano le condizioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4;
b) 
assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 15, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
c) 
assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) 
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) 
procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia o della Città metropolitana, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione;
f) 
trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
2. 
Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 21.
Art. 20. 
(Norme speciali per gli elettori)
1. 
Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.
Art. 21. 
(Scheda elettorale e modalita' di votazione)
1. 
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell' allegato A alla presente legge.
2. 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo sono riportati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo, nonché il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. 
In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e il cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. 
La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).
5. 
L'elettore esprime il proprio voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e il cognome, dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di due preferenze, esse riguardano candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza espressa in favore del candidato provinciale che nell'ordine di elencazione progressiva della lista dei candidati è collocato successivamente. L'elettore esprime, altresì. il proprio voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
6. 
L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
7. 
L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto.
8. 
Se l'elettore esprime il proprio voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
9. 
Se l'elettore esprime il proprio voto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.
Art. 22. 
(Clausola di sbarramento)
1. 
Accedono al riparto dei seggi:
a) 
le coalizioni che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validi e che contengono almeno un gruppo di liste collegate che ha conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste;
b) 
i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validi;
c) 
i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a), ma che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste;
d) 
i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste.
Art. 23. 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Se il numero delle schede contestate lo rende necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968 , a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. 
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 9.
3. 
Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;
b) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) 
determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) 
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) 
comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali a essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a), nonché a ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
b) 
ammette al riparto dei seggi di cui alla lettera e):
1) 
le coalizioni che hanno superato le percentuali di voti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a);
2) 
i gruppi di liste che hanno superato le percentuali di voti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c).
c) 
stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta ha ottenuto il maggior numero di voti. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale tale candidato;
d) 
stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato Presidente della Giunta e lo proclama eletto alla carica di consigliere regionale. A tal fine, riserva l'ultimo seggio attribuito alla coalizione o al gruppo di liste collegato al candidato alla carica di Presidente della Giunta secondo classificato;
e) 
divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna delle coalizioni di cui alla lettera b), numero 1), e a ciascuno dei gruppi di liste di cui alla lettera b), numero 2), ammessa alla ripartizione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via in ordine progressivo, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
f) 
sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna delle coalizioni e dei gruppi di liste di cui alla lettera e);
g) 
alla coalizione o al gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta:
1) 
il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto più del 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni;
2) 
almeno il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero superiore, se la coalizione ha ottenuto un numero di voti compreso tra il 40 e il 50 per cento dei voti validi;
3) 
almeno il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero superiore, se la coalizione ha ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi.
h) 
L'Ufficio verifica se detti seggi sono già stati raggiunti con le operazioni di cui alla lettera f); in caso contrario, attribuisce alla coalizione o al gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il numero di seggi di cui alla lettera g); procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere e) ed f), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni e gruppi di liste ammessi. In ogni caso, alla coalizione o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non può essere assegnato un numero di seggi superiore al 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio. Se i seggi conseguiti ai sensi della lettera e) superano detto limite, l'Ufficio assegna i seggi fino alla concorrenza massima prevista;
i) 
procede alla ripartizione dei seggi assegnati a ogni coalizione di cui alla lettera e) tra i gruppi di liste che hanno superato la percentuale di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d). A tal fine, calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente da tali gruppi di liste, sommando le rispettive cifre elettorali e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non hanno conseguito seggi a quoziente intero.
5. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) 
per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, e assegna a ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
c) 
determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).
6. 
Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati a ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) 
dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la maggiore cifra elettorale regionale. Esaurita l'attribuzione dei seggi residui spettanti alle liste provinciali del gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, si prosegue all'attribuzione di quelli che spettano alle liste provinciali del gruppo che ha ottenuto la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore e, nel rispetto di questa successione, all'attribuzione dei rimanenti seggi residui. Se a seguito delle predette operazioni non vengono ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.
7. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
8. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 24 . 
(Surrogazioni)
1. 
Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. 
Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'articolo 23, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
3. 
Se il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale, rimane vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 23, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.
Art. 25. 
(Supplenza)
1. 
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4 bis, della legge 55/1990 e successive modificazioni, il Consiglio regionale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 24.
TITOLO IV 
Convalida degli eletti
Art. 26. 
(Convalida degli eletti)
1. 
Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del regolamento interno.
2. 
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. 
In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. 
La deliberazione è depositata, nel giorno successivo, nella segreteria del Consiglio regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. 
Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
TITOLO V 
Disposizioni finali
Art. 27. 
(Norma finale)
1. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 28. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 29 luglio 2009, n.21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali) è abrogata.