Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e situazioni equiparabili e promozione del Registro di bigenitorialita'
Primo firmatario
Art. 1
(Finalita' e principi generali)
1.
La Regione, in conformità alla normativa statale in materia, al fine di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, promuove interventi volti ad assicurare che ad entrambi i genitori giunga congiuntamente la comunicazione delle informazioni riguardanti i figli minori.
Art. 2
(Comunicazioni)
1.
Nei casi di cui all'articolo 1, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni della Regione, nonché degli enti ed aziende del sistema regionale sanitario e sociale, relative ai minori, sono indirizzate ad entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'istanza del genitore è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.
3.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.
4.
Ai fini di cui all'articolo 1, su istanza di uno dei due genitori, tutte le Associazioni sportive, ricreative, culturali o comunque denominate, provvederanno ad indirizzare ad entrambi i genitori tutte le comunicazioni relative alla pratica sportiva, ricreativa, culturale, agli eventi ad essa connessi, in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
Art. 3
(Registro di bigenitorialita')
1.
La Regione, recependo la
legge n. 54/2006
, riconosce il principio della bigenitorialità per i figli di coppie separate e si impegna a far sì che i Comuni piemontesi istituiscano il Registro della bigenitorialità che, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel Comune.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.