Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati
Primo firmatario
Altri firmatari
CANE ANDREA CERUTTI ANDREA DEMARCHI PAOLO FAVA MAURO GAGLIASSO MATTEO MOSCA MICHELE NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO POGGIO GIOVANNI BATTISTA PREIONI ALBERTO RICCA FABRIZIO STECCO ALESSANDRO
Art. 1.
(Principi e finalita')
1.
La Regione Piemonte, riconoscendo l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori, nel rispetto della normativa statale in materia, al fine di garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle informazioni riguardanti i figli minori.
Art. 2.
(Comunicazioni di competenza regionale)
1.
Nei casi di cui all'articolo 1, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni della Regione e degli enti del sistema regionale, relative ai minori, sono indirizzate a entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'istanza del genitore è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.
3.
La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, promuove l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.
Art. 3.
(Comunicazioni di competenza delle associazioni sportive, ricreative e culturali)
1.
Tutte le associazioni sportive, ricreative e culturali, comunque denominate, ai fini di cui all'art.1, su istanza di uno dei due genitori, provvede ad indirizzare ad entrambi tutte le comunicazioni relative alla pratica sportiva, ricreativa e culturale e agli eventi ad essa connessi in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.