Proposta di legge regionale n. 167 presentata il 29 ottobre 2021
Norme in materia di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DCA o DA)

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione previene e fa fronte ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (di seguito DCA o DA) con interventi mirati alla sensibilizzazione, all'informazione, alla formazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni con particolare attenzione all'età evolutiva e dell'adolescenza, oltre che nell'età adulta, e con approcci che considerano la progressione nel tempo che caratterizza tali disturbi con l'obiettivo di intervenire anche per periodi prolungati.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce, valorizza e rafforza le realtà già operanti nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nell'ambito del servizio sociosanitario piemontese e promuove la creazione di nuove realtà di supporto.
3. 
La Regione promuove misure finalizzate al sostegno dei nuclei famigliari dei soggetti affetti da DCA, per tramite degli istituti scolastici ovvero delle associazioni che si occupano di DCA, in merito ai servizi offerti dalla rete e dei percorsi per accedervi.
Art. 2. 
(Centro di coordinamento regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. 
La Regione monitora e aggiorna con apposita DGR il funzionamento del Centro di coordinamento regionale. Ne stabilisce la composizione, il funzionamento e la tipologia di attività.
2. 
Il Centro di coordinamento riferisce all'Assessorato regionale di riferimento, con cadenza semestrale, la progressione della propria attività.
Art.3. 
(Mappa degli interventi operativi)
1. 
La Regione, attraverso il proprio piano socio-sanitario, tenuto conto degli specifici atti di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto Superiore di Sanità indica gli interventi operativi volti a:
a) 
effettuare diagnosi precoci, migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti; evitare aggravamenti e complicanze e monitorare le patologie associate, definendo appositi protocolli diagnostici, di cura e di follow-up;
b) 
promuovere e migliorare quegli interventi di prevenzione in grado di incidere sulla psico-educazione, specialmente in età giovanile;
c) 
agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche;
d) 
definire un programma idoneo ad assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale medico, socio sanitario e scolastico sulla conoscenza dei DCA al fine di facilitare l'individuazione precoce dei soggetti affetti da tali patologie anche in ambito sportivo;
e) 
attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con DCA, sia nella fase acuta sia in quella successiva;
f) 
realizzare centri e strutture residenziali e semiresidenziali a diversa intensità medico-psichiatrica e psico-socio-educativa, prevedendo anche un percorso ad alta intensità psichiatrico-nutrizionale per i pazienti con DCA gravi e tendenti alla cronicizzazione;
g) 
assicurare percorsi clinico-assistenziali diversificati e flessibili per rispondere ai bisogni clinici e psico-socio-educativi dei pazienti con DCA e delle loro famiglie.
Art. 4. 
(Formazione)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, con cadenza annuale, promuove attività formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari direttamente o potenzialmente coinvolti nella presa in carico dei pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
2. 
La Regione promuove forme di collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale finalizzate all'attivazione di iniziative di formazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rivolte al personale docente.
Art. 5. 
(Sensibilizzazione e attività di informazione sul codice lilla: promozione di iniziative)
1. 
Anche attraverso iniziative formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari e il coinvolgimento dei familiari, la Regione promuove, in conformità con quanto previsto dai più autorevoli e aggiornati riferimenti in materia definiti a livello internazionale e nazionale, compreso il documento 'Percorso Lilla in Pronto soccorso' elaborato dal Ministero della Salute, l'attivazione delle iniziative funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2. 
Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere anche l'attivazione di attività di screening utili ai fini del riconoscimento e della presa in carico precoce dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile.
Art. 6. 
(Interventi in ambito sanitario e sociosanitario)
1. 
La Regione valorizza e rafforza le strutture esistenti, anche sperimentali, operanti nell'ambito del trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione afferenti alla Rete regionale e promuove l'attivazione di nuove strutture. Le azioni di cui al presente comma hanno tra i propri fini quello di predisporre e implementare specifici strumenti di razionalizzazione delle liste d'attesa.
2. 
Le ASL organizzano contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione prevedendo almeno l'implementazione di interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti ai contesti di cura e alle strutture più appropriati della Rete regionale, nonché per la presa in carico delle situazioni gestibili a un primo livello.
Art. 7. 
(Contesti di cura ed équipe funzionale multidisciplinare multidimensionale)
1. 
La Regione, con apposita DGR, favorisce lo sviluppo di contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, assicurandosi che siano idonei a garantire la complessiva presa in carico dei pazienti e della famiglia di appartenenza.
2. 
Nell'ambito dei contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, garantisce l'implementazione dell'attuale dotazione di posti letto in regime residenziale e semiresidenziale.
3. 
La Regione dispone la creazione di équipe multidisciplinari, per ciascuna ASL e ASO, disciplinandone la composizione, l'organizzazione e l'attività.
Art. 8. 
(Progetto terapeutico-riabilitativo e azioni a sostegno delle famiglie)
1. 
Al termine della fase diagnostica svolta nell'ambito dei contesti di cura appropriati, le strutture competenti presentano al paziente un progetto terapeutico-riabilitativo. Il progetto terapeutico-riabilitativo è redatto con il coinvolgimento della famiglia del paziente se minore, nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e tutela della riservatezza dei dati personali.
2. 
La Regione programma e attua azioni di sostegno alle famiglie e ai caregiver dei pazienti, valorizzando anche le iniziative già presenti sul territorio.
3. 
La Regione, in collaborazione con le istituzioni locali e le famiglie, favorisce, altresì, mediante dei programmi, l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare.
Art. 9. 
(Progetti scolastici di informazione e prevenzione dei DCA)
1. 
La Regione, al fine di informare e di prevenire l'insorgenza delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare nella popolazione giovanile, promuove l'ampliamento dell'offerta formativa integrativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.
2. 
L'offerta di cui al comma 1 si attua attraverso progetti specifici per quanto concerne i minori sull'educazione alimentare e sull'autostima e per quanto riguarda i genitori, specifici programmi per la tutela dei minori dall'infanzia alle scuole secondarie. La formazione nelle scuole deve essere realizzata da personale qualificato ed esperto sui DCA, per evitare rischi di emulazione da parte di soggetti già fragili. Il Centro DCA del territorio insieme con le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore dedicate ai DCA devono essere il punto di riferimento per le attività di formazione e sensibilizzazione per famiglie, per la popolazione, per le agenzie formative (scuola - associazioni sportive e culturali, ecc.).
3. 
Tali programmi sono da inserire nei cataloghi degli interventi di promozione ed educazione alla salute redatti dalle ASL e dagli Organismi Associativi del territorio preposti alla problematica in oggetto, in coerenza con le indicazioni regionali.
Art. 10. 
(Iniziative di sensibilizzazione e informazione)
1. 
La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle istituzioni universitarie, del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private accreditate, nonché dei consultori, pubblici e privati accreditati, e delle organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero.
2. 
Le iniziative di sensibilizzazione e informazione previste, anche per la promozione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2018 , sono rivolte, in particolare, ai soggetti maggiormente a rischio e alle loro famiglie, anche al fine di contrastare azioni idonee a provocare comportamenti anoressici o bulimici e comunque riconducibili a disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
3. 
La Regione può avvalersi, direttamente o attraverso i centri dedicati delle diverse aziende sanitarie e ospedaliere competenti, della collaborazione di enti e associazioni per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
Art. 11. 
(Clausola Valutativa)
1. 
La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla Commissione Consiliare competente illustrando:
a) 
lo stato di attuazione della legge;
b) 
lo stato dell'attività svolta dalla "Rete dei servizi regionali per la prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione".
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente proposta di legge non presenta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 13. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.