Proposta di legge regionale n. 166 presentata il 12 ottobre 2021
Parita' di genere nell'accesso agli incarichi di nomina regionale. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Altri firmatari

AVETTA ALBERTO SALIZZONI MAURO

Art. 1. 
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 39/1995 )
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente: "
Art. 2
1.
Le designazioni e le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, consorzi e comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).
2.
Le nomine e le designazioni dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.
3.
Al fine di promuovere l'equilibrio di genere, i soggetti titolati a presentare designazioni ai sensi dei commi 1 e 2 propongono nominativi di persone di entrambi i generi, anche quando la designazione riguarda un unico componente.
4.
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale in materia di equilibrio di genere, per gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico le nomine attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente e al Consiglio regionale, sentita la Commissione nomine:
a)
sono effettuate, se relative a più soggetti dello stesso organo, riservando almeno un terzo al genere meno rappresentato;
b)
sono computate, se relative a un solo componente, sul numero complessivo effettuato in corso d'anno nella misura non inferiore a un terzo.
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 39/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r 39/1995 è aggiunto il seguente: "
Art. 2 bis
1.
In attuazione dell' articolo 13 dello Statuto , gli statuti degli enti, degli istituti, delle aziende e dei comitati dipendenti o controllati dalla Regione, nonché dei consorzi che, sulla base delle rispettive leggi istitutive, sono approvati dal Consiglio regionale sono sottoposti alla previa verifica del rispetto del principio di equilibrio di genere.
2.
In caso di adesione, la Regione accerta il rispetto del principio di equilibrio di genere negli statuti di cui al comma 1.
3.
Al fine di promuovere il rispetto del principio di parità di genere, il Consiglio regionale e la Giunta promuovono forme di concertazione e consultazione in ordine alle nomine di competenza di altri soggetti rispetto alle quali la Regione è titolata a proporre designazioni.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/1995 )
1. 
L' articolo 4 della l.r 39/1995 è sostituito dal seguente: "
Art. 4
1.
Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione delle candidature da parte di associazioni, enti e istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
2.
Al fine di garantire il rispetto della parità di genere, i soggetti di cui al comma 1 propongono candidature di entrambi i generi. Non sono prese in considerazione designazioni che non rispettano tale condizione.
3.
Il comma 2 si applica anche alle nomine del Consiglio regionale effettuate su designazione di soggetti terzi.
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 39/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 4 della l.r 39/1995 è aggiunto il seguente: "
Art. 4 bis
1.
In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 4, lettera a), per le nomine di competenza del Consiglio regionale se, in sede di scrutinio, i consiglieri segretari accertano che il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni di legge in materia di equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio, sentito seduta stante l'Ufficio di Presidenza, proclama l'esito della votazione, comunica che il risultato non è conforme alla legge, invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova votazione. Se anche questa votazione non ha esito conforme alle condizioni previste dalla legge, il Presidente del Consiglio annuncia che la proposta di nomina è nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme oppure non procede alla votazione, provvede il Presidente del Consiglio sulla base delle candidature pervenute.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 39/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 17 della l.r 39/1995 è inserito il seguente: "
Art. 17 bis
1.
Le competenti strutture amministrative del Consiglio regionale e della Giunta regionale provvedono a verificare se, sul totale delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal suo Presidente, è garantita il rispetto di quanto disposto all'articolo 2, comma 4.
2.
Le competenti strutture amministrative comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e alle designazioni. Se da tale verifica risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che non vi ha provveduto è tenuto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, a nominare o designare, nell'anno solare successivo, un numero maggiore di persone del genere meno rappresentato in misura tale da compensare la pregressa sottorapresentazione.
".
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente Proposta di Legge non prevede oneri finanziari.