Proposta di legge regionale n. 165 presentata il 12 ottobre 2021
Norme regionali per favorire l'autonomia delle nuove generazioni

Articolo 1. 
(Obiettivi)
1. 
La presente legge, in attuazione dell' articolo 3, secondo comma, della Costituzione , e dell' articolo 2 dello Statuto , istituisce la Dotazione per l'Autonomia dei Giovani e il Fondo Futura Umanità.
2. 
La Dotazione per l'Autonomia dei Giovani è un istituto sperimentale che consiste in un'erogazione monetaria diretta ogni anno a tutte le persone che compiono la maggiore età, residenti in Piemonte, alle condizioni stabilite dalla presente legge.
3. 
L'erogazione monetaria di cui al comma 2 è affiancata da un sistema di servizi complementari, che sono rivolti a sostenerne, favorirne e promuoverne il migliore impiego da parte dei beneficiari, in modo da concorrere effettivamente al loro sviluppo personale e alla loro partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica della comunità.
4. 
Il Fondo Futura Umanità è finalizzato all'accantonamento delle risorse necessarie alle erogazioni monetarie annuale previste dalla Dotazione per l'autonomia dei giovani di cui al comma 2.
5. 
Il Fondo Futura Umanità, in aggiunta a quanto disposto dal comma 4, è impiegato come fondo di garanzia e come fondo di investimento nell'interesse delle nuove generazioni, allo scopo di attuare interventi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, volti a favorirne lo sviluppo personale e la partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica della comunità.
Articolo 2. 
(Beneficiari)
1. 
L'erogazione monetaria di cui all'articolo 1 comma 2 ha natura inversamente progressiva all'ammontare delle risorse reddituali e patrimoniali dei beneficiari.
2. 
Ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari e della definizione dell'ammontare del contributo di cui al comma 3, si tiene conto dell'ISEE in corso di validità della famiglia dei beneficiari.
3. 
L'importo massimo dell'erogazione monetaria, destinato ai beneficiari in condizioni economiche maggiormente precarie, è individuato in almeno 10.000,00 euro.
4. 
Le altre disposizioni sulle modalità di accesso alla Dotazione per l'autonomia dei giovani e i criteri di progressività sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, nei limiti degli accantonamenti disponibili nel Fondo di cui all'articolo 3.
Articolo 3. 
(Fondo Futura Umanita')
1. 
Il Fondo Futura Umanità è istituito presso Finpiemonte S.p.A., che ne ha la gestione.
2. 
Per ciascun beneficiario, la Regione accantona annualmente nel Fondo di cui al comma 1 un importo non inferiore a 400,00 euro dalla nascita e ogni anno fino al diciottesimo.
3. 
Al Fondo di cui al comma 1 possono contribuire i seguenti soggetti:
a) 
Comuni e altri enti locali;
b) 
Università;
c) 
Fondazioni bancarie;
d) 
Imprese private;
e) 
Persone fisiche;
f) 
Altri enti e associazioni registrate.
4. 
Le disposizioni sulle modalità di contribuzione e gestione del Fondo sono definite dalla Giunta con proprio provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.
Articolo 4. 
(Agevolazioni fiscali)
1. 
Al fine di integrare le risorse a costituzione del fondo di cui all'articolo 3, e in attuazione dei progetti di cui alla presente legge, è prevista una agevolazione fiscale, in forma di credito d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 40% delle erogazioni liberali a favore del fondo "Futura Umanità".
2. 
Delle agevolazioni fiscali sono destinatari sia i soggetti di cui l'articolo 3, lettera b), c), d) e f), sia altri soggetti passivi dell'imposta IRAP, con sede o stabile organizzazione in Piemonte.
3. 
Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 500.000,00 per ogni singolo soggetto di cui al comma 2.
4. 
Con provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità attuative della gestione delle agevolazioni fiscali.
5. 
Il Presidente della Giunta Regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle Entrate che disciplina i rapporti tra Regione e l'Agenzia stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
Articolo 5. 
(Patto per l'Autonomia)
1. 
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, il Consiglio Regionale delibera, su proposta della Giunta regionale, il Patto per l'Autonomia.
2. 
Il Patto per l'Autonomia è un documento di indirizzo programmatico che disciplina le linee strategiche di utilizzo del Fondo Futura Umanità e reca, in particolare, un piano di gestione del fondo indicando le specifiche misure d'intervento di garanzie e investimento nell'interesse delle nuove generazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.
3. 
La Giunta regionale, sentito il Forum di cui all'articolo 6, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione del Patto per l'Autonomia.
4. 
Il Patto per l'Autonomia e le relazioni annuali recepiscono le indicazioni del Forum. In caso contrario, sono date motivazioni.
5. 
Nel Patto per l'Autonomia sono previste specifiche iniziative per l'informazione, l'accompagnamento e la responsabilizzazione dei beneficiari, sia relativamente all'impiego della Dotazione per l'autonomia dei giovani, sia con riferimento alle azioni regionali promosse tramite il fondo futura umanità.
6. 
Le iniziative per l'informazione, l'accompagnamento e la responsabilizzazione dei beneficiari sono programmate in collaborazione con gli istituti scolastici, di norma presso gli stessi.
7. 
Nel Patto per l'Autonomia sono previste specifiche iniziative per l'informazione e la promozione verso gli altri soggetti che possono contribuire al Fondo Futura Umanità, in particolare privati, allo scopo di favorirne la partecipazione.
8. 
La Giunta regionale propone la costituzione di una struttura regionale di coordinamento dei soggetti coinvolti nelle azioni stabilite dal presente articolo.
Articolo 6. 
(Forum Regionale Giovani)
1. 
Il Forum Regionale Giovani, di cui all' articolo 6 della legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) esprime un parere obbligatorio, in merito al Patto di Autonomia di cui all'articolo 5, proposto dalla Giunta regionale ad inizio di legislatura.
2. 
Annualmente il Forum di cui al comma 1 esprime un parere nell'ambito della relazione annuale sull'andamento delle politiche del fondo, con la possibilità di integrare, correggere le direttrici generali previste dal Patto di Autonomia.
3. 
Il Forum di cui al comma 1 all'interno delle sue attività può avanzare ulteriori proposte sia in merito al miglioramento dell'utilizzo dei Fondi sia di implementazione delle politiche collegate alla costituzione del Fondo di Eredità.
Articolo 7. 
(Utilizzi del Fondo Futura Umanita')
1. 
Nelle more della corresponsione delle erogazioni monetarie ai beneficiari, di cui all'articolo 2, il Fondo Futura Umanità è utilizzato come fondo di garanzia e investimento negli ambiti specificati dal presente articolo.
2. 
Il Fondo può essere utilizzato a favore delle persone che non hanno compiuto 35 anni, residenti in Piemonte, allo scopo di sostenerne l'autonomia abitativa, con le iniziative seguenti:
a) 
favorire l'incremento e il recupero dell'edilizia residenziale pubblica a scopo di locazione residenziale, anche per gli studenti universitari;
b) 
favorire il recupero e l'acquisto di prime case, a partire dalle aree interne;
c) 
fornire garanzia per i mutui sulle prima case;
d) 
fornire garanzia per le morosità incolpevoli nelle prime case.
3. 
In attuazione del comma 2, specifiche misure di garanzia possono essere adottate anche azione atti a calmierare, tramite voucher o altri contributi, gli affitti agli studenti universitari da parte di soggetti privati.
4. 
Il Fondo può essere utilizzato a favore delle persone che non hanno compiuto 35 anni, residenti in Piemonte, allo scopo di sostenerne l'iniziativa culturale, sociale ed economica, con le iniziative seguenti:
a) 
favorire l'incremento e il recupero dell'edilizia residenziale pubblica a scopo di locazione per lo svolgimento di attività culturali, sociali o economiche;
b) 
dare garanzia per le morosità incolpevoli negli spazi dove si svolgono attività culturali, sociali o economiche.
5. 
In attuazione dei commi 2 e 4, tramite il Fondo è possibile procedere sia all'acquisizione sia al recupero di beni pubblici, anche in coordinamento con le politiche del fondo strategico regionale.
6. 
In attuazione dei commi 2 e 4, il Fondo è messo a disposizione per il recupero dei beni confiscati alla mafia per i progetti di utilità sociale.
7. 
In attuazione dei commi 2 e 4, il Fondo è diretto in particolare ad azioni di recupero ambientale del patrimonio edilizio.
8. 
Il Fondo può essere utilizzato a favore delle persone che non hanno compiuto 35 anni, residenti in Piemonte, allo scopo di sostenerne l'iniziativa culturale, sociale ed economica, promuovendo contributi a fondo perduto e micro credito.
9. 
Il Fondo può essere utilizzato a favore degli studenti universitari, allo scopo di sostenerne la formazione, promuovendo borse di studio ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa regionale.
10. 
In ogni caso l'utilizzo del Fondo per investimenti a fondo perduto non può eccedere il 25% dell'importo totale accantonato.
Articolo 8. 
(Erogazione della Dotazione di Autonomia)
1. 
Al compimento della maggiore età, i soggetti di cui alla presente legge richiedono l'accesso al Fondo di cui all'articolo 3, calcolato secondo le modalità di ripartizione prevista dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4.
2. 
Al fine dell'erogazione del Fondo, il soggetto deve presentare un Piano Individuale di Autonomia, che contiene le modalità di utilizzo previste dal soggetto del suddetto fondo.
3. 
Il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4 definisce anche le modalità di controllo e i contenuti necessari perché il Piano Individuale di Autonomia sia accettato.
4. 
Per coloro che vogliono intraprendere un'attività economica, una parte del fondo può essere trasformata in credito di imposta IRAP o di altre imposte regionali su più annualità, oltre le esenzioni già previste dalla normativa regionale.
Articolo 9. 
(Norme di prima applicazione)
1. 
In sede di prima applicazione, il Patto per l'Autonomia di cui all'articolo 5 individua un ambito di intervento sperimentale delle misure di cui alla presente legge, con priorità alle situazioni di maggiori marginalità sociali e alle aree interne.
Articolo 10. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, oltre alla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 3, presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione che contiene in particolare:
a) 
il numero delle Dotazioni di Autonomia erogate dal Fondo, con analisi della platea dei richiedenti e delle finalità di utilizzo richieste nel Piano Individuale di Autonomia;
b) 
le modalità di utilizzo del Fondo Futura Umanità di cui all'articolo 7, con particolare riferimento ai progetti attivati e alla loro distribuzione tematica e territoriale;
c) 
le erogazioni liberali ricevute.
2. 
Il Consiglio regionale assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
Articolo 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento della dotazione iniziale del fondo di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa massima annuale di 4.000.000,00 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, con incremento delle risorse di cui alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani" e la corrispettiva riduzione degli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Accantonamenti", Programma 01 "Fondo di Riserva".
2. 
Ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 è autorizzata una riduzione massima annuale di 1.000.000,00 euro ogni anno delle entrate IRAP per gli anni 2021, 2022 e 2023. Le erogazioni liberali previste per l'attuazione della presente legge vanno ad integrare il Fondo Futura Umanità, fino al raggiungimento della quota annuale di cui al comma 1.
3. 
La Regione Piemonte può prevedere l'utilizzo di fondi nazionali, comunitari e di altra natura al fine di integrare le dotazioni della presente legge.