Disegno di legge regionale n. 163 presentato il 04 ottobre 2021
Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale ), è inserito il seguente: "
2 bis.
La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le forme di promozione e sovvenzione per la costituzione e l'avviamento dei Distretti del Cibo in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma 3.
".
2. 
Agli oneri di spesa corrente di cui al comma 1, quantificati in E 50.000 per ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 alla missione 16, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 16.01, Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, titolo I (spese correnti).
Art. 2. 
(Riduzione temporanea della tassa sulle concessioni regionali annuale per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. 
Al fine di consentire agli operatori del settore di affrontare gli effetti di medio periodo della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni dal 2022 al 2024 la tassa annuale sulle concessioni regionali dovuta dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, di cui al numero d'ordine 16 della Tabella A allegata all' articolo 27, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), è ridotta del 20 per cento.
Art. 3. 
(Sospensione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica regionale)
1. 
Al fine di consentire agli operatori del settore di affrontare gli effetti di medio periodo della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è sospeso per gli anni dal 2022 al 2024 il pagamento della tassa automobilistica regionale per le autovetture adibite a servizio pubblico di piazza e per quelle adibite a servizio di noleggio con conducente. Le tasse di cui il pagamento è sospeso devono essere corrisposte in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025 senza maggiorazione di sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi di qualsiasi natura.
Art. 4. 
(Erogazione di contributo straordinario al Comune di Ceva)
1. 
Nella missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, titolo 1 (spese correnti), è iscritto per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 in un apposito capitolo uno stanziamento di euro 50.000,00 da erogare al Comune di Ceva, al fine di sostenere il servizio di Posto Avanzato per le attività di Polizia Amministrativa.
Art. 5. 
(Erogazione di contributo straordinario all'Ente di Governo d'Ambito n.1 "Verbano, Cusio, Ossola e Pianura Novarese" - EgATo)
1. 
Nella missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 09.04 Servizio idrico integrato, titolo 2 (spese in conto capitale), è iscritto in un apposito capitolo per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 uno stanziamento di euro 488.300,12 da erogare all'Ente di Governo d'Ambito n.1 "Verbano, Cusio, Ossola e Pianura Novarese" (EgATo 1) a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate dal medesimo per la realizzazione degli interventi relativi ad opere igienico-sanitarie in territorio montano ( l.r. 18/1984 e l.r. 13/1997 ), nell'ambito dell'Accordo sottoscritto, in data 12 giugno 2017, tra Regione Piemonte, Ente di Governo d'Ambito n.1 "VCO e Pianura Novarese" (EgATo 1) e Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.
Art. 6. 
(Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra)
1. 
La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché di coloro che in servizio nelle Forze Armate hanno perduto la vita nel compimento del dovere (servizio di leva, lotta ad ogni forma di eversione e terrorismo, nell'espletamento di missioni in nome e per conto delle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce), concede un contributo ordinario annuo in favore delle articolazioni regionali dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (A.N.F.C.D.G.).
2. 
La Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1.
3. 
Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei rispettivi aderenti.
4. 
I soggetti beneficiari devono annualmente rendicontare le spese sostenute e stilare un programma dettagliato delle attività.
5. 
Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari ad euro 30.000,00 per ciascun esercizio finanziario, iscritta in un apposito capitolo nella missione nella missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
Art. 7. 
(Candidatura della Città di Torino a sede dell'Eurovision Song Contest 2022).
1. 
Al fine di sostenere l'assegnazione alla Città di Torino dell'organizzazione dell'evento musicale internazionale "Eurovision Song Contest 2022" è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 2 milioni in un apposito capitolo nella missione 07 Turismo, programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo, titolo 1 (spese correnti) nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
Art. 8. 
(Interventi a favore del recupero di Villa Melano a Rivoli)
1. 
Ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto fra Regione Piemonte, Città di Rivoli, Villa Melano S.p.A. e Associazione Castello di Rivoli - Museo d'Arte contemporanea per il recupero e la valorizzazione del complesso architettonico della Villa Melano e delle nuove pertinenze, nelle more della sottoscrizione dello specifico accordo di programma fra la Regione Piemonte e Città di Rivoli, è previsto un intervento di Euro 20.000,00 per l'anno 2021 a favore della Città di Rivoli quale contributo per gli oneri relativi alle misure di sicurezza, sorveglianza e pulizia dell'area interessata, iscritto in un apposito capitolo nella missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, titolo 1 (spese correnti.
Art. 9. 
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all' Allegato 1 per le entrate e di cui all'Allegato 2 per le spese.
Art. 10. 
(Norma finanziaria )
1. 
Gli oneri di cui agli articoli da 2 a 8 trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'articolo 9.
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.