Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione previene e contrasta i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con interventi rivolti all'informazione, alla sensibilizzazione, alla formazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni, con particolare attenzione all'età evolutiva e con approcci che considerano la progressione nel tempo che caratterizza tali disturbi con l'obiettivo di una precoce presa in carico, di omogeneità di trattamento e di interventi anche per periodi prolungati.
2.
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce, valorizza e rafforza le realtà già operanti nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nell'ambito del servizio sociosanitario piemontese e promuove una programmazione della rete dei servizi ispirata ai principi di umanizzazione, prossimità e integrazione sociosanitaria.
3.
La Regione promuove altresì, misure finalizzate al supporto del nucleo familiare dei soggetti con disturbi del comportamento alimentare.
Art. 2.
(Rete regionale)
1.
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verifica la rispondenza della "Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", di seguito Rete regionale, dei soggetti che si occupano di disturbi del comportamento alimentare e propone eventuali adeguamenti al fine di garantire la piena interazione territoriale degli interventi di cui all'articolo 1.
2.
La Rete regionale è composta dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dai soggetti privati accreditati che a livello regionale si occupano di disturbi dell'alimentazione.
3.
I soggetti che compongono la Rete regionale organizzano le proprie attività sotto la regìa dell'Assessorato alla sanità, con l'obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei contesti di cura più appropriati, nonché per condividere buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Art. 3.
(Formazione)
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove attività formative e di aggiornamento professionale rivolte a tutto il personale sanitario, medico e socioassistenziale coinvolto nell'attività di prevenzione e nella presa in carico dei pazienti con disturbi alimentari, ivi inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, anche al fine di facilitare l'individuazione precoce dei soggetti affetti da tali disturbi.
2.
Le modalità dell'erogazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono definite nelle Linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge.
3.
La Regione promuove forme di collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale finalizzate all'attivazione di iniziative di formazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rivolte al personale docente.
Art. 4.
(Azioni per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1.
La Regione promuove, in conformità con quanto previsto dai più autorevoli e aggiornati riferimenti in materia a livello internazionale e nazionale, compreso il documento "Percorso Lilla in Pronto soccorso" elaborato dal Ministero della Salute e secondo le modalità definite nelle Linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, l'attivazione delle iniziative funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere anche l'attivazione di attività di screening utili ai fini del riconoscimento e della presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile.
Art. 5.
(Interventi in ambito sanitario e sociosanitario)
1.
La Regione valorizza e rafforza le strutture esistenti operanti nell'ambito del trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione afferenti alla Rete regionale di cui all'articolo 2 e promuove l'attivazione di nuove strutture. Le azioni di cui al presente comma hanno tra i propri fini quello di predisporre e implementare specifici strumenti di razionalizzazione delle liste d'attesa.
2.
Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere organizzano contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione prevedendo l'implementazione di interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti ai contesti di cura e alle strutture più appropriate della Rete regionale, nonché per la presa in carico delle situazioni gestibili a un primo livello.
3.
La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 10, individua le aziende sanitarie e ospedaliere nelle quali sono costituite unità funzionali specialistiche afferenti all'area della salute mentale adibite al trattamento anche ospedaliero di pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e, ferma restando l'erogazione dei servizi e delle prestazioni assicurate dalle stesse unità, individua una specifica struttura regionale adibita al trattamento in emergenza dei medesimi disturbi.
4.
La Regione definisce percorsi per la transizione, concordata tra le relative équipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti, senza soluzione di continuità della presa in carico e delle cure.
Art. 6.
(Contesti di cura ed équipe medica)
1.
I contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione assicurano l'erogazione di prestazioni e di servizi in ambiti riservati di specificità, idonei a garantire la complessiva presa in carico dei pazienti e della famiglia di appartenenza.
2.
Nei contesti di cura di cui al comma 1 opera un'équipe multidisciplinare composta, in ragione delle necessità di cura, almeno da uno psichiatra o un neuropsichiatra infantile, un medico internista, un dietologo, uno psicologo psicoterapeuta, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un dietista, un infermiere ed eventuali altri professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
3.
Le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e i soggetti privati accreditati che afferiscono alla Rete regionale definiscono le modalità organizzative utili alla costituzione dell'équipe multidisciplinare di cui al comma 2, prevedendo una figura quale responsabile del percorso di cura, al fine di gestire in maniera efficace ed efficiente la presa in carico della persona con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
4.
La Regione sostiene la creazione di équipe integrate per la fascia d'età compresa tra i quattordici e i venticinque anni composta dalle figure elencate al comma 2, che affiancano le équipe già esistenti e definiscono percorsi concordati per la transizione dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.
5.
Nell'ambito dei contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, la Regione garantisce l'implementazione della dotazione di posti letto in regime residenziale e semiresidenziale.
Art. 7.
(Progetto terapeutico-riabilitativo e azioni a sostegno alle famiglie)
1.
Al termine della fase diagnostica, le strutture competenti presentano al paziente un progetto terapeutico-riabilitativo. Il progetto terapeutico-riabilitativo è redatto con il coinvolgimento della famiglia del paziente se minore, nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e della tutela della riservatezza dei dati personali.
2.
La Regione programma e attua azioni di sostegno alle famiglie e ai caregiver dei pazienti, valorizzando le iniziative già presenti sul territorio.
3.
La Regione favorisce, altresì, in collaborazione con le istituzioni locali e le famiglie, l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare.
Art. 8.
(Azioni di informazione e sensibilizzazione)
1.
La Regione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dei disturbi dell'alimentazione, anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle istituzioni universitarie, del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private accreditate, nonché dei consultori, pubblici e privati accreditati, e delle organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero. Al fine di raggiungere più facilmente il target giovanile, tali iniziative sono promosse prioritariamente attraverso campagne di comunicazione digitale.
2.
La Regione valorizza e sostiene, nell'ambito delle iniziative regionali di informazione e sensibilizzazione, l'animazione e la promozione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
Art. 9.
(Associazioni ed enti del terzo settore)
1.
La Regione sostiene le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore che perseguono finalità di solidarietà sociale e sociosanitaria a sostegno dei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare e dei loro famigliari.
2.
La Regione può avvalersi, direttamente o attraverso i centri dedicati delle diverse aziende sanitarie e ospedaliere competenti, della collaborazione di enti e associazioni per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
Art. 10.
(Osservatorio regionale)
1.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'Osservatorio regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicato come Osservatorio.
2.
L'Osservatorio è composto da:
a)
l'assessore alla sanità, o suo delegato;
b)
un componente per ogni azienda sanitaria locale regionale e per ogni azienda ospedaliera;
c)
quattro esperti nella prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con comprovata esperienza maturata nelle strutture pubbliche e private accreditate operanti nel servizio sociosanitario regionale;
d)
un rappresentante delle associazioni e degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e nella cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, operanti nell'ambito del servizio sociosanitario regionale;
e)
due rappresentanti a livello regionale appartenenti rispettivamente alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
f)
un rappresentante degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali;
g)
un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
3.
Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito della direzione generale competente in materia di sanità e in relazione agli argomenti in discussione, altri soggetti in qualità di consulenti o uditori.
4.
L'Osservatorio ha il compito di monitorare le casistiche, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, e di raccogliere dati epidemiologici sulla diffusione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, rendendoli disponibili.
5.
L'Osservatorio può, inoltre, proporre raccomandazioni per una gestione appropriata dei disturbi alimentari e la revisione delle linee guida di cui all'articolo 11, nonché promuovere iniziative e proposte per l'informazione e la sensibilizzazione dei disturbi alimentari.
6.
Gli incontri dell'Osservatorio si svolgono con cadenza almeno semestrale.
Art. 11.
(Disposizione attuative)
1.
Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa con l'adozione di linee guida per il riconoscimento, la presa in carico e la cura dei pazienti affetti da disturbi alimentari.
2.
Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, altresì:
a)
gli obiettivi delle attività formative e di aggiornamento;
b)
le modalità di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare;
c)
le modalità di svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione.
3.
Le linee guida di cui al comma 1 possono riguardare anche i temi delle misure di protezione giuridica e dei trattamenti sanitari obbligatori.
Art. 12.
(Clausola valutativa)
1.
Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 46 e 71, comma 1, dello
Statuto
, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive, in particolare:
a)
le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
b)
lo stato di avanzamento nella costituzione nelle aziende sanitarie locali di interventi ambulatoriali, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa;
c)
le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
d)
le iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse sul territorio regionale;
e)
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.
3.
La Giunta regionale trasmette periodicamente i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo al Consiglio regionale, che rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 13.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge per il rafforzamento della prevenzione e cura dei disturbi alimentari, quantificati in euro 20.000 per il 2021, in euro 2.115.000 per il 2022 e in euro 2.000.000 per il 2023 si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2.
Agli oneri derivanti dalla concessione del sostegno agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 9, quantificati in euro 5.000 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 14.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.