Proposta di legge regionale n. 161 presentata il 17 settembre 2021
"Ufficio dei Garanti regionali"
Primo firmatario

ALLASIA STEFANO

CAPO I 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto tutela i diritti delle persone, nonché degli animali.
Art. 2. 
(Ufficio dei Garanti regionali)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio dei Garanti regionali (di seguito Ufficio dei Garanti).
2. 
L'Ufficio dei Garanti di cui al comma 1 è composto da cinque componenti, di cui uno, eletto ai sensi dell'articolo 5, svolge anche le funzioni di Presidente.
3. 
All'Ufficio dei Garanti sono assegnate le funzioni di tutela dei diritti delle persone, comprese quelle detenute o private della libertà personale, i diritti dell'infanzia e dell'adoloscenza nonché i diritti degli animali.
4. 
L'Ufficio dei Garanti agisce sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e i componenti hanno libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al loro mandato, nel rispetto della legislazione vigente nonché dei principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. 
L'Ufficio dei Garanti, entro trenta giorni dalla costituzione, con proprio atto, disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute nonché la sua organizzazione interna.
Art. 3. 
(Requisiti dei componenti dell'Ufficio dei Garanti)
1. 
I componenti dell'Ufficio dei Garanti sono scelti tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale nonché:
a) 
laurea in discipline giuridiche, umanistiche o scientifiche;
b) 
specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti da svolgere.
Art. 4. 
(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)
1. 
Sono ineleggibili alla carica di componente dell'Ufficio dei Garanti:
a) 
i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
b) 
i Presidenti di Regione, Città metropolitana, Provincia e Unione montana;
c) 
i Sindaci;
d) 
gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e dell'Unione montana;
e) 
i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. 
Sono altresì ineleggibili a componente dell'Ufficio dei Garanti coloro che hanno riportato condanne penali.
3. 
Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
4. 
La funzione di componente dell'Ufficio dei Garanti è incompatibile con: l'esercizio di cariche elettive, incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura; l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale nonché con l'esercizio di lavoro pubblico; la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi in via continuativa dalla Regione; i membri degli organismi di vertice nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria; il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere; i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
5. 
La funzione di componente dell'Ufficio dei Garanti non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
6. 
Il conferimento della funzione di componente dell'Ufficio dei Garanti a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
7. 
Se, successivamente alla nomina, viene accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
Art. 5. 
(Elezione, durata in carica, revoca)
1. 
L'elezione dei componenti dell'Ufficio dei Garanti ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
2. 
Immediatamente dopo l'elezione dei componenti dell'Ufficio dei Garanti, il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente dell'Ufficio dei Garanti. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.
3. 
Il Presidente e i componenti dell'Ufficio dei Garanti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni di Presidente e di componente dell'Ufficio dei Garanti sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
4. 
Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può revocare i componenti dell'Ufficio dei Garanti per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze.
5. 
In caso di revoca, di dimissioni e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei componenti, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o della cessazione, all'elezione del nuovo componente, il quale resta in carica sino alla scadenza dell'Ufficio dei Garanti.
6. 
Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla scadenza dell'Ufficio dei Garanti provvede alle procedure di rinnovo integrale ordinario.
7. 
Il Consiglio regionale provvede altresì alle procedure di rinnovo integrale straordinario dell'Ufficio dei Garanti quando ricorre una delle ipotesi di cui al comma 5 che coinvolge tre componenti, previa presa d'atto delle dimissioni o a seguito della deliberazione consiliare di revoca o decadenza dei componenti.
8. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).
Art. 6. 
(Funzioni del Presidente dell'Ufficio dei Garanti)
1. 
Il Presidente:
a) 
rappresenta l'Ufficio dei Garanti e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) 
convoca, entro trenta giorni dall'elezione, la prima seduta dell'Ufficio dei Garanti;
c) 
convoca le sedute, determina l'ordine del giorno, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
d) 
cura i rapporti con gli organi regionali e con le istituzioni.
2. 
Il Presidente, con proprio atto, delega ai componenti dell'Ufficio dei Garanti la cura di specifiche attività e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle funzioni di cui ai capi III, IV e V.
3. 
Se l'Ufficio dei Garanti procede a votazione e si verifica un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.
4. 
Il Presidente adotta gli atti indifferibili e urgenti se non è possibile convocare tempestivamente l'Ufficio dei Garanti.
Art. 7. 
(Rinuncia e cessazione prima della scadenza)
1. 
Ciascun componente dell'Ufficio dei Garanti ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
2. 
Se l'incarico viene a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 8. 
(Sede, struttura e personale)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, individua, presso il Consiglio regionale, idonea sede dell'Ufficio dei Garanti.
2. 
Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio dei Garanti si avvale di una apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
3. 
L'Ufficio di Presidenza stabilisce con propria deliberazione, la dotazione organica unica della struttura di cui al comma 2.
4. 
L'Ufficio dei Garanti può avvalersi della consulenza gratuita di persone esperte, anche estranee all'Amministrazione regionale, al fine di approfondire questioni aventi contenuto specialistico.
5. 
I soggetti di cui al comma 4 si impegnano a rinunciare a qualsivoglia compenso, a mantenere la riservatezza sulle questioni trattate e a rispettare le regole deontologiche.
6. 
Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Ufficio dei Garanti opera, anche in collegamento con gli assessorati regionali competenti, con i servizi pubblici che hanno competenza in materia di diritti delle persone, compresi i minori e le persone detenute o private della libertà personale, nonché i diritti degli animali.
7. 
L'Ufficio dei Garanti può avvalersi del contributo di università, centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti di cui al comma 6.
8. 
Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 9. 
(Indennità di funzioni e rimborso)
1. 
L'indennità mensile di funzione ai componenti dell'Ufficio dei Garanti, per dodici mensilità, è così determinata:
a) 
al Presidente un importo pari a 4.315,85 euro;
b) 
a ciascun componente un importo pari a 2.157,92 euro.
2. 
Nel caso in cui il Presidente dell'Ufficio dei Garanti è assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età, che lo sostituisce, spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. 
Ai componenti che su incarico dell'Ufficio dei Garanti, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del medesimo organismo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.
4. 
Ai componenti di cui al comma 1, spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività istituzionale svolta secondo i criteri, i limiti e le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 10. 
(Relazione, pubblicità e diritto di informazione dei consiglieri regionali)
1. 
Il Presidente dell'Ufficio dei Garanti, nello svolgimento delle proprie funzioni, invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione, divisa in tre sezioni, che contiene:
a) 
con riguardo allo svolgimento delle funzioni di garanzia dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, gli accertamenti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, lo stato dei servizi esistenti, le risorse utilizzate, i risultati raggiunti e le attività in programma per l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare;
b) 
con riguardo allo svolgimento della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la descrizione dell'attività svolta e l'indicazione dei provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità;
c) 
con riguardo allo svolgimento della funzione di difesa dei diritti degli animali, la descrizione dell'attività svolta e delle condizioni degli animali in Piemonte nonché dell'attuazione dei relativi diritti.
2. 
Il Consiglio regionale discute la relazione entro due mesi dalla presentazione della stessa.
3. 
L'Ufficio dei Garanti, con riguardo allo svolgimento delle funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza, di garanzia per le persone detenute o private della libertà personale, di difesa dei diritti degli animali, può inviare in ogni momento, nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, secondo le norme del Regolamento interno, affinché il Consiglio le discuta.
4. 
La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel sito web del Consiglio regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
Le Commissioni consiliari possono convocare l'Ufficio dei Garanti, oppure uno dei componenti per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.
6. 
La Regione assicura adeguate forme di pubblicità della relazione annuale di cui al comma 1.
7. 
I consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio dei Garanti, i diritti previsti dall' articolo 12 dello Statuto regionale .
CAPO II 
Attività dell'Ufficio dei Garanti
Art. 11. 
(Funzioni)
1. 
L'Ufficio dei Garanti, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, delibera gli atti generali e di indirizzo e adotta i provvedimenti relativi alle funzioni di cui ai capi III, IV, V.
2. 
L'Ufficio dei Garanti delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. 
L'Ufficio dei Garanti può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.
CAPO III 
Attività di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 12. 
(Funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza)
1. 
L'Ufficio dei Garanti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza:
a) 
promuove la tutela, la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza e assume ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione- anche mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
b) 
vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c) 
rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) 
vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
e) 
segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
f) 
vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
g) 
concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
h) 
accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;
i) 
segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
j) 
segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
k) 
promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;
l) 
sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza dove ne ravvede la necessità o l'opportunità ed esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi sulla base della relazione;
m) 
collabora con il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
n) 
promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza.
2. 
L'Ufficio dei Garanti:
a) 
concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
b) 
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
c) 
svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
d) 
collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall' articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 ( Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 ).
Art. 13. 
(Ambito e modalità di intervento)
1. 
Per lo svolgimento delle funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 12 l'Ufficio dei Garanti:
a) 
stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) 
stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) 
sostiene studi, ricerche e scambi di esperienza negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) 
attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;
e) 
collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno di minori, per il sostegno dell'affido dei minori, per la promozione del ruolo genitoriale.
Art. 14. 
(Tutela degli interessi diffusi)
1. 
Al fine di tutelare gli interessi diffusi l'Ufficio dei Garanti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza, può:
a) 
segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
b) 
raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c) 
informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d) 
intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e) 
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell' articolo 10 della legge 241/1990 .
Art. 15. 
(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)
1. 
L'Ufficio dei Garanti, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, agisce d'ufficio o su segnalazione e, pertanto, ha facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a) 
segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) 
raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) 
promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d) 
richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991 ;
e) 
trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
Art. 16. 
(Tutela e curatela)
1. 
L'Ufficio dei Garanti promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche mediante l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
CAPO IV 
Attività di garanzia per le persone detenute o private della libertà personale
Art. 17. 
(Funzione di garanzia per le persone detenute o private della libertà personale)
1. 
L'Ufficio dei Garanti, nello svolgimento della funzione di garanzia per le persone detenute o private della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, opera nei confronti delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative, presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri nonché dei soggetti appartenenti ai corpi di cui all' art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 1 e di cui all' art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prestano la loro opera presso tali strutture.
2. 
L'Ufficio dei Garanti, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:
a) 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone detenute o private della libertà personale, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) 
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 1, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
c) 
si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) 
interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) 
segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;
f) 
propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone detenute o private della libertà personale;
g) 
può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dalla normativa statale in materia di ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
CAPO V 
Attività di garanzia per i diritti degli animali
Art. 18. 
(Funzioni di garanzia per i diritti degli animali)
1. 
L'Ufficio dei Garanti opera al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, volti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei loro diritti, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali piemontesi. In particolare, ha il compito di:
a) 
ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque viene a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
b) 
denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) 
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
d) 
segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
e) 
realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
f) 
analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili;
g) 
intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possono alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
h) 
formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) 
promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali.
2. 
Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l'Ufficio dei Garanti può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
3. 
L'Ufficio dei Garanti propone al Presidente della Giunta regionale la costituzione di parte civile nei processi penali concernenti il maltrattamento di animali relative a fatti commessi nel territorio regionale.
Capo VI 
Disposizioni finali
Art. 19. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Dal giorno successivo alla data di adozione dei provvedimenti di nomina dei componenti dell'Ufficio dei Garanti, di cui all'articolo 5, comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
b) 
la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
c) 
gli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 febbraio 2010 n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali);
d) 
l' articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 "Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica".
Art. 20. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 204.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi al 2023 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.