Proposta di legge regionale n. 160 presentata il 16 settembre 2021
Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte )

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 50 della legge statutaria 1/2005)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari, scelti tra i consiglieri regionali, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è sostituito dal seguente: "
5.
I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a sei assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
".
Art. 2. 
(Modifica all'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. statutaria 1/2005 dopo le parole "
nomina e revoca gli Assessori
" sono inserite le seguenti: "
e i sottosegretari
".
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, quantificati in euro 435.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi al 2023 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.
Art. 4. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore a decorrere dalla dodicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.