Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte )
Primo firmatario
Altri firmatari
ALLASIA STEFANO DAGO ANGELO GAVAZZA GIANLUCA PREIONI ALBERTO
Art. 1.
(Modifica all'articolo 50 della legge statutaria 1/2005)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "
Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari, scelti tra i consiglieri regionali, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. ".
3 bis.
2.
Il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è sostituito dal seguente: "
I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a sei assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale. ".
5.
Art. 2.
(Modifica all'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte )
1.
Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. statutaria 1/2005 dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
nomina e revoca gli Assessori
e i sottosegretari
Art. 3.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, quantificati in euro 435.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi al 2023 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.