Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 4/1973 )
1.
Il
comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), è sostituito dal seguente: "
Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto. ".
3.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 4/1973 )
1.
Il comma 2 dell'artico 38 della
l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente: "
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta regionale richiede ai consigli comunali interessati dal referendum di pronunciarsi in ordine alla prosecuzione del procedimento legislativo con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e trasmette la relativa documentazione pervenuta alla commissione consiliare competente. ".
2.
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 4/1973 è aggiunto, infine, il seguente: "
Il procedimento legislativo si conclude quando la somma dei voti validi negativi complessivamente considerati è maggiore rispetto alla somma dei voti validi positivi e contestualmente l'esito è sfavorevole in almeno la metà dei comuni interessati. ".
2 bis.