Disegno di legge regionale n. 159 presentato il 15 settembre 2021
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 4/1973 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), è sostituito dal seguente: "
3.
Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 4/1973 )
1. 
Il comma 2 dell'artico 38 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente: "
2.
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta regionale richiede ai consigli comunali interessati dal referendum di pronunciarsi in ordine alla prosecuzione del procedimento legislativo con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e trasmette la relativa documentazione pervenuta alla commissione consiliare competente.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 4/1973 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Il procedimento legislativo si conclude quando la somma dei voti validi negativi complessivamente considerati è maggiore rispetto alla somma dei voti validi positivi e contestualmente l'esito è sfavorevole in almeno la metà dei comuni interessati.
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.