Proposta di legge regionale n. 158 presentata il 09 settembre 2021
Istituzione della festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4 , 24 novembre 1995, n. 83 , 17 giugno 1997, n. 36)

Art. 1. 
(Festa del Piemonte)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e in attuazione degli articoli 3, 4 e 7 dello Statuto regionale favorisce la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'originale patrimonio culturale, ivi comprese le minoranze linguistiche e religiose nel rispetto delle diversità, nonché delle tradizioni locali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 e per diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione è istituita la "Festa del Piemonte" che ricorre il 19 luglio di ogni anno.
3. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo del Centro Gianni Oberto di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), individua un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte.
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della l. r. 24/1980 è inserito il seguente: "
Art. 1 bis
(Finalita')
1.
L'attività del Centro Gianni Oberto (di seguito
"Centro"
) è finalizzata a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario presente sul territorio e la promozione di studi e ricerche.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 2 della l. r. 24/1980 )
1. 
L' articolo 2 della l. r. 24/1980 è sostituito dal seguente: "
Art. 2
( Compiti del Centro)
1.
Il Centro collabora con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte.
2.
Il Centro svolge inoltre i compiti di:
a)
acquisire a titolo oneroso o gratuito di scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
b)
tenere in deposito a titolo gratuito i materiali di cui al punto 1) di proprietà di enti pubblici o di privati che ne affidano la custodia nonché le tesi e i contributi scientifici di cui alla lettera e);
c)
custodire e catalogare i materiali di cui alle lettere a) e b);
d)
mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui alle lettere a) e b) per la consultazione nella sede del Centro;
e)
proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuire a laureati in discipline letterarie ed umanistiche presso le Università piemontesi per tesi e contributi scientifici relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese;
f)
proporre incontri volti alla divulgazione e all'approfondimento delle tesi e dei contributi scientifici di cui alla lettera e).
3.
Le attività di cui al comma 1 e alle lettere a), b), c), e) del comma 2 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3.
4.
Il Centro ha sede presso la biblioteca della Regione Piemonte.
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 24/1980 )
1. 
L' articolo 3 della l. r. 24/1980 è sostituito dal seguente: "
Art. 3
(Comitato consultivo)
1.
Il Comitato consultivo è composto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, che lo convoca e presiede, dall'Assessore regionale alla Cultura, Turismo, Commercio o da un suo delegato, da otto componenti di nomina consiliare con voto limitato, da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione.
2.
I componenti di nomina consiliare di cui al comma 1 sono scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza.
3.
Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4.
Il Comitato rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 15 )
1. 
L' articolo 7 della l. r. 15/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 7
(Esposizione della bandiera)
1.
Fatti salvi i disposti di cui all' articolo 12 del d.p.r. 121/2000 , l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2.
La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.
3.
La bandiera viene altresì esposta:
a)
all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di unioni montane, comunali e circoscrizionali;
b)
all'esterno degli uffici della Regione;
c)
all'esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d)
all'esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
e)
all'esterno di concessionari di pubblici servizi regionali;
f)
all'esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione;
g)
all'esterno degli edifici scolastici;
h)
all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
i)
ognivolta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
4.
Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5.
La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e delle unioni montane, nonchè all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Unioni montane, dei Sindaci.
".
Art. 6. 
(Norma transitoria)
1. 
I componenti del Comitato consultivo già nominati all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza e sono integrati con altri quattro componenti ai sensi dell'articolo 4.
Art. 7. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle sue disposizioni avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.