Disegno di legge regionale n. 157 presentato il 06 agosto 2021
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015, N. 23 (RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 )

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 23/2015 )
1. 
Il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
") è abrogato.
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 23/2015 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2015 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla voce
"PROTEZIONE CIVILE"
dell'allegato A è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10 da adottarsi entro il 31 dicembre 2021.
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo. 23 della l.r. 23/2015 )
1. 
Dopo la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è aggiunta la seguente: "
cc bis)
le lettere c), d), ed f) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 44/2000
".
Art. 4. 
(Modifiche all'allegato A della l.r. 23/2015 )
1. 
Dopo la voce "
POLITICHE SOCIALI
" dell'allegato A della l.r. 23/2015 è inserita la seguente: "
PROTEZIONE CIVILE
" - 1) Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile): - attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; - attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi; - interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e attuazione di periodiche esercitazioni e di appositi corsi di formazione.".
Art. 5. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.