MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015, N. 23
(RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56
)
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 3 della l.r. 23/2015
)
1.
Il
comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 "
") è abrogato.
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 11 della l.r. 23/2015
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2015 è aggiunto il seguente: "
La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla voce "PROTEZIONE CIVILE"
".
1 bis.
dell'allegato A è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10 da adottarsi entro il 31 dicembre 2021.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo. 23 della
l.r. 23/2015
)
1.
Dopo la
lettera cc) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è aggiunta la seguente: "
le lettere c), d), ed f) del
comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 44/2000 ".
cc bis)
Art. 4.
(Modifiche all'allegato A della
l.r. 23/2015
)
1.
Dopo la voce "
" dell'allegato A della
l.r. 23/2015 è inserita la seguente: "
" - 1)
Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile): - attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; - attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi; - interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e attuazione di periodiche esercitazioni e di appositi corsi di formazione.".
POLITICHE SOCIALI
PROTEZIONE CIVILE
Art. 5.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.