Proposta di legge regionale n. 155 presentata il 28 luglio 2021
Modifica della legge regionale 50 del 23/11/1992 'Ordinamento della professione di maestro di sci'
Primo firmatario

BONGIOANNI PAOLO

Art. 1. 
(Modiche all'art.14 della Legge Regionale 50/1992 )
1. 
All' art.14 della Legge Regionale 50 del 1992 sono aggiunti i seguenti commi: "
2bis.
1. La Regione, nello spirito delle leggi comunitarie, nazionali ed ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), promuove la fruizione degli sport invernali da parte delle persone con disabilità, per favorirne il benessere psicofisico.
2.
Nel caso di insegnamento a persone diversamente abili, intendendo con esse le definizioni espresse nella convenzione ONU sulla disabilità del 2006, la scuola può prevedere l'affiancamento ai maestri di sci di Dimostratori Tecnici in possesso di esperienze e capacità specifiche.
3.
La Regione promuove la creazione di corsi specializzati per dimostratore tecnico e un percorso formativo al termine della quale viene certificata la sua competenza con l'ottenimento del riconoscimento di Dimostratore Tecnico per disabilità. Per i corsi, la Regione coopera con il Comitato Paraolimpico Italiano e con la FISIP (Federazione Italiana Sport Paraolimpici) nel rispetto dei criteri e parametri stabiliti dai medesimi enti riguardo agli sport invernali paraolimpici.
". "
2ter.
1. La Regione stabilisce l'elenco regionale dei Dimostratori Tecnici per Disabilità, la cui iscrizione è prevista a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico fisica e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento, i quali possono affiancare i maestri di sci nell'insegnamento alle persone diversamente abili.
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.