Proposta di legge regionale n. 154 presentata il 28 luglio 2021
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n.34 - Tutela e controllo degli animali di affezione. Norme per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline
Primo firmatario

GALLO RAFFAELE

Altri firmatari

CANALIS MONICA

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, al fine di migliorare la qualità della vita di cani e gatti abbandonati e contrastare il fenomeno del randagismo, con la presente legge favorisce l'adozione da canili rifugio e da oasi feline attraverso le modalità di cui all'articolo 2.
Art. 2. 
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 )
1. 
L' articolo 8 della l.r. n. 34/1993 è sostituito dal seguente: "
Art. 8
(Affidamento degli animali randagi e contributi ai rifugi per il loro ricovero)
1.
La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani e dei gatti randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico o l'oasi felina e la cui proprietà non è stata reclamata.
2.
I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
3.
I Comuni possono concedere agevolazioni con fondi propri, ma anche grazie a fondi regionali, per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
4.
Per poter beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 3 i rifugi di ricovero per cani e gatti devono rispettare standard minimi di qualità stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 3.
5.
Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso delle spese medico-veterinarie eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima.
6.
La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili e ai cani e ai gatti impiegati negli interventi assistiti con gli animali (IAA).
".
Art. 3. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio Regolamento di attuazione, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, provvede a disciplinare quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.
2. 
Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 sono indicate nel Regolamento di cui al comma 1.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 77.000,00, si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) del bilancio di previsione dell'anno 2021 e pluriennale 2021-2023.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.