Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2014 )
1.
Al
comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) la parola: "
" è sostituita dalla seguente: "
".
52.602.844,20
56.185.378,52
2.
L'Allegato B di cui all'
articolo 9, comma 3 della l.r. 1/2014
è sostituito dall'
allegato A
della presente legge.
3.
Il
comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2014 è sostituito dal seguente: "
Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a E 26.301.422,05 per l'annualità 2022 e E 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 Programma 16.01 del bilancio di previsione 2021-2023. ".
4.
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.