Proposta di legge regionale n. 152 presentata il 23 luglio 2021
Iscrizione delle persone senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali regionali

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Piemonte, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende USL del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia).
2. 
La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione le condizioni di maggior favore per garantire l'assistenza medica di base delle persone senza dimora e le modalità operative attraverso le quali i destinatari della legge potranno scegliere il medico di base.
3. 
La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali solo qualora determinino, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.
Art. 2. 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge.
Art. 3. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, si fa fronte con le risorse già disciplinate dall'ordinamento regionale.
Art. 4. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.