Proposta di legge regionale n. 150 presentata il 13 luglio 2021
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone diversamente abili

Art. 1. 
(Finalità e istituzione)
1. 
Al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), è istituito il Garante regionale per la tutela delle persone diversamente abili, di seguito Garante.
2. 
Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. 
L'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone diversamente abili ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione secondo le modalità di cui all'articolo 8.
Art. 2. 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) 
vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela;
b) 
promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
c) 
segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;
d) 
promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilita?, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle liberta? fondamentali;
e) 
promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;
f) 
vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;
g) 
promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
h) 
può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
i) 
può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;
j) 
raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita? di cui all' articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
k) 
ealizza iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
l) 
promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;
m) 
promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità.
2. 
Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.
3. 
Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con le altre autorità di garanzia, anche affinché possa essere fornita ai soggetti di cui all'articolo 2 la migliore tutela in forma coordinata.
4. 
Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" 0e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 4. 
(Nomina, requisiti ed incompatibilita')
1. 
Il Garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità.
2. 
Al Garante si applicano la disciplina del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e smi e della l.r. 23 marzo 1995, n.39 .
3. 
Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 5. 
(Elezione)
1. 
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. 
È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
Art. 6. 
(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)
1. 
Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. 
Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3. 
Le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. 
Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. 
Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 7. 
(Indennita') )
1. 
Al Garante è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità pari ad un terzo dell'indennità omnicomprensiva lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. 
Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di cui all'articolo 8.
Art. 8. 
(Sede, personale e strutture)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante.
2. 
Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
3. 
Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art.9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 25.000 euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 si fa fronte con le risorse disponibili alla Missione 20 Programma 01.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 10. 
(Norma transitoria)
1. 
Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Garante.
2. 
In fase di prima applicazione, espletate le procedure di cui al comma 1, il mandato del Garante termina con la fine della Legislatura corrente.