Proposta di legge regionale n. 15 presentata il 10 settembre 2019
"Agenda digitale Piemonte".
Primo firmatario

ROSSI DOMENICO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all' articolo 117 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia, favorisce lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza digitale sul territorio regionale al fine di realizzare gli obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, accontability, imparzialità, semplificazione e modernizzazione dell'azione amministrativa nonché di innovazione, digitalizzazione, progresso sociale ed economico e miglioramento della qualità della vita.
2. 
La Regione, nel quadro del cambiamento culturale dell'azione della pubblica amministrazione, concorre alla realizzazione della cittadinanza digitale sul territorio regionale, al fine di facilitare, anche attraverso l'implementazione dei servizi on line, la partecipazione diretta e attiva dei cittadini ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, nonché di sviluppare l'innovazione sociale come uno degli strumenti per affrontare le sfide sociali emergenti. In particolare, la Regione promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'esercizio degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto .
3. 
Le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono perseguite in continuità con le leggi 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione), 22 aprile 2011, n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti) e 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale).
Art. 2. 
(Agenda digitale Piemonte)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche nell'ambito delle indicazioni e degli impegni dell'Agenda digitale europea e dell'Agenda digitale italiana, individua l'Agenda digitale Piemonte, di seguito denominata Agenda, quale strumento di pianificazione strategica volto a valorizzare le opportunità sociali ed economiche offerte dall'innovazione tecnologica e digitale.
2. 
L'Agenda promuove in particolare:
a) 
la continua crescita dell'innovazione digitale sul territorio regionale, in coerenza con le scelte tecnologiche e organizzative adottate a livello europeo e nazionale;
b) 
un programma di progetti tecnologici innovativi e di misure tese al miglioramento dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze informatiche, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, finalizzate alla progressiva riduzione del divario digitale nelle sue componenti infrastrutturali, economiche e culturali;
c) 
la promozione di programmi informatici liberi e l'utilizzo di sistemi informativi aperti di cui alla l.r. 9/2009 ;
d) 
interventi volti allo sviluppo dei dati di tipo aperto di cui alla l.r. 24/2011 e alla creazione di sistemi informativi innovativi per promuovere trasparenza, partecipazione e collaborazione, anche al fine di consentire una qualificata partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale;
e) 
la collaborazione interistituzionale per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici e per una maggiore integrazione e interoperabilità di infrastrutture, applicazioni e banche dati;
f) 
lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità con l'obiettivo di generare un impatto sociale sia nei fini perseguiti sia nei metodi impiegati, di promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione pubblica e di fronteggiare le grandi sfide sociali emergenti attraverso l'uso consapevole e innovativo delle tecnologie digitali.
3. 
L'Agenda è approvata con deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri definiti nell'articolo 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Art. 3. 
(Piani di intervento dell'Agenda)
1. 
L'Agenda è aggiornata e implementata attraverso la predisposizione periodica, con cadenza almeno annuale, del Piano di interventi approvati con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.
2. 
Il Piano di cui al comma 1, nell'ambito di quanto definito nell'Agenda digitale europea e italiana, disciplina, in particolare, le aree d'intervento considerate prioritarie e di peculiare interesse per la realtà piemontese e le azioni volte all'utilizzo di piattaforme unitarie al fine di evitare una dispersione di fondi e la duplicazione degli interventi.
3. 
La Giunta regionale, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce informazioni relative all'evoluzione e alle eventuali criticità riscontrate nel processo di attuazione sia sotto il profilo amministrativo che organizzativo dell'Agenda e dei relativi Piani.
Art. 4. 
(Forum permanente dell'Agenda digitale Piemonte)
1. 
Al fine di garantire il continuo confronto tra i diversi livelli istituzionali è istituito il Forum permanente dell'Agenda digitale Piemonte che concorre alla definizione e all'attuazione dell'Agenda nonché al suo aggiornamento e alla sua implementazione attraverso i successi i Piani di cui all'articolo 3.
2. 
Il Forum è composto, per i primi 12 mesi, da nove componenti di cui:
a) 
due rappresentanti delle associazioni degli enti locali piemontesi;
b) 
tre rappresentanti degli organismi di ricerca;
c) 
due rappresentanti delle associazioni di categoria;
d) 
due rappresentanti della società civile di comprovata esperienza sui temi oggetto dell'Agenda digitale europea e italiana.
3. 
Le associazioni degli enti locali piemontesi e di categoria designano, al loro interno, i componenti di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. 
I rappresentanti degli organismi di ricerca e della società civile di comprovata esperienza sui temi oggetto dell'Agenda digitale europea e italiana sono designati, mediante sorteggio, dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta predispone appositi elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti interessati a partecipare al Forum.
5. 
La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 6, nomina il Forum garantendo la più larga partecipazione dei lavori in forma pubblica e il loro svolgimento.
6. 
Il Forum elegge, ogni due anni, al proprio interno il Presidente e definisce il regolamento interno nonché la durata degli incarichi, il calendario degli incontri e le modalità di svolgimento degli incontri.
7. 
La partecipazione al Forum avviene a titolo gratuito.
8. 
Trascorsi i termini di cui al comma 2, la composizione del Forum è integrata, con diritto di parola, voto, elettorato passivo e attivo, dai partecipanti ad almeno due riunioni nell'anno solare.
Art. 5. 
(Partecipazione e consultazione pubblica)
1. 
La Giunta regionale, ai fini della definizione, presentazione e attuazione dell'Agenda e dei relativi piani organizza, anche coinvolgendo il Forum di cui all'articolo 4, comma 1, forme strutturate di partecipazione attraverso cicli di incontri e di consultazioni pubbliche on line per consentire ai cittadini interessati di intervenire sui temi da affrontare e sulle eventuali azioni o sui correttivi da porre in essere.
2. 
Al fine di consentire contributi di partecipazione diretta di tutti i soggetti interessati, le relazioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 8, comma 2, sono rese disponibili con modalità telematiche.
Art. 6. 
(Criteri di attuazione)
1. 
Ai fini dell'approvazione dell'Agenda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, in particolare:
a) 
i termini per l'aggiornamento periodico dell'Agenda, almeno annuale, attraverso l'approvazione di piani di cui all'articolo 3;
b) 
gli strumenti di misurazione e gli indicatori quantitativi per supportare la programmazione e il controllo dell'evoluzione degli obiettivi dell'Agenda;
c) 
le modalità di designazione, attraverso sorteggio, dei rappresentanti degli organismi di ricerca e della società civile di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e d);
d) 
le modalità di svolgimento degli incontri e delle consultazioni pubbliche di cui all'articolo 5;
e) 
le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e dei contenuti relativi all'Agenda e del relativo stato di attuazione; 2. La Giunta regionale effettua verifiche a campione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c).
Art. 7. 
(Responsabilità dei dirigenti)
1. 
I dirigenti regionali sono responsabili dell'osservanza e dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. 
Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'Agenda e dai successivi Piani è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo della società dell'informazione, della cultura digitale sul territorio regionale nonché dei processi partecipativi dei cittadini ai processi decisionali e di superamento del divario digitale.
2. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e delle attività svolte dal Forum di cui all'articolo 4, nonché una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli esperti del settore e dei contributi di partecipazione diretta dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5;
b) 
il contributo fornito dalle procedure e dalle attività previste dalla legge al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
c) 
l'entità delle risorse finanziarie assegnate ed erogate.
3. 
La commissione consiliare competente esamina le relazioni ed eventualmente propone al Consiglio la formulazione di direttive e indirizzi.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Agenda, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dalla legge. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 9.
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2014-2015, agli oneri di parte corrente stimati in 30.000,00 euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB21011 (Innovazione, ricerca e università e sviluppo energ. Sistemi inf. e tecnologie della comunicazione Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).