Prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie
Primo firmatario
Altri firmatari
AVETTA ALBERTO CANALIS MONICA GALLO RAFFAELE MARELLO MAURIZIO SALIZZONI MAURO SARNO DIEGO VALLE DANIELE
Art. 1.
(Principi e finalita')
1.
La Regione previene e fa fronte ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicati come DCA, con interventi mirati alla sensibilizzazione, all'informazione, alla formazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni con particolare attenzione all'età evolutiva e con approcci che considerano la progressione nel tempo che caratterizza tali disturbi con l'obiettivo di una precoce presa in carico e di interventi anche per periodi prolungati.
2.
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce, valorizza e rafforza le realtà già operanti nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nell'ambito del servizio sociosanitario piemontese, attraverso una rete integrata, che operi secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale.
3.
La Regione promuove, in particolare:
a)
Il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per offrire risposte puntuali alle persone con DCA e alle loro famiglie, nel rispetto dei tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare;
b)
l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione;
c)
la divulgazione, tra gli operatori socio-sanitari, le istituzioni educative e formative, la popolazione in genere, di informazioni in merito ai servizi offerti dalla trete ed ai percorsi per accedervi.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: le sindromi psichiatriche caratterizzate da un persistente disturbo dell'alimentazione o da comportamenti connessi all'alimentazione che determinano un alterato consumo di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica e il funzionamento psicosociale, con particolare riferimento ad anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbi della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione e senza specificazione, disturbo evitante o restrittivo dell'assunzione di cibo;
b)
contesti di cura: i luoghi, le strutture e i percorsi clinico terapeutici, nei quali vengono offerte le prestazioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
c)
strutture: gli ambulatori, i reparti ospedalieri, i reparti di strutture accreditate a contratto, i centri diurni e le strutture residenziali;
d)
percorsi: gli interventi ambulatoriali, i percorsi semiresidenziali e residenziali, i ricoveri ordinari e day hospital.
Art. 3.
(Costituzione del Centro di Coordinamento regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1.
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la Regione, costituisce l'organo denominato "
" per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, stabilendo con apposito provvedimento le relative modalità di funzionamento, previo parere della commissione consiliare competente.
Centro di Coordinamento regionale
2.
Il "Centro di Coordinamento regionale" è composto da:
a)
un componente designato dalla Direzione regionale competente in materia di sanità con funzioni di coordinatore;
b)
un componente per ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) regionale e per ogni Azienda Ospedaliera;
c)
quattro esperti nella prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con comprovata esperienza maturata nelle strutture pubbliche e private accreditate operanti nel servizio sociosanitario regionale;
d)
un rappresentante degli Enti del Terzo Settore impegnati nella prevenzione e nella cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, operanti nell'ambito del servizio sociosanitario regionale;
e)
un rappresentante delle società scientifiche di settore operanti a livello regionale;
f)
due rappresentanti a livello regionale appartenenti rispettivamente alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
3.
La Giunta regionale invita l'Ufficio scolastico regionale a designare un proprio rappresentante quale componente del Centro di Coordinamento regionale.
4.
Ai lavori del Centro di Coordinamento regionale possono partecipare, su invito della Direzione generale competente in materia di sanità e in relazione agli argomenti in discussione, altri soggetti in qualità di consulenti o uditori.
5.
Il Centro di Coordinamento regionale formula proposte alla Giunta regionale al fine di promuovere azioni per la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione, la prevenzione, il riconoscimento e il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alla previsione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e alla definizione di specifiche unità di offerta e indicatori di degenza media e di accessi medi.
6.
Il Centro di Coordinamento regionale coordina i componenti della Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 4.
7.
Il Centro di Coordinamento regionale elabora linee guida al fine di offrire in modo omogeneo sul territorio regionale diagnosi precoci, gestione efficace delle liste d'attesa, continuità assistenziale e appropriatezza delle cure. Per l'elaborazione delle linee guida, nonché per l'analisi dell'efficacia clinica e dell'economicità del sistema, il Centro di Coordinamento regionale si avvale anche dei dati epidemiologici sulla diffusione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e dei flussi di dati trasmessi dai componenti della Rete regionale di cui all'articolo 4.
8.
Le linee guida di cui al comma 7 possono riguardare anche i temi della protezione giuridica e dei trattamenti sanitari obbligatori.
9.
Per le finalità di cui al comma 6, Il Centro di Coordinamento regionale può avvalersi di un Tavolo tecnico operativo costituito da un numero ridotto di componenti della stessa Cabina di regia, individuati dalla Direzione regionale competente in materia di coesione sociale.
10.
Gli incontri del Centro di Coordinamento regionale si svolgono con cadenza almeno trimestrale.
11.
La partecipazione ai lavori del Centro di Coordinamento regionale e del Tavolo tecnico operativo è a titolo gratuito.
Art. 4.
(Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro di Coordinamento regionale, la Giunta regionale, al fine di garantire la piena interazione territoriale degli interventi di cui all'articolo 1, costituisce la Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito Rete regionale.
2.
La Rete regionale è composta dai centri specifici dedicati ai DCA all'interno delle Aziende Sanitarie locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere, nonché dai soggetti privati accreditati che a livello regionale si occupano di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
3.
I componenti della Rete regionale organizzano le proprie attività con la regìa del Centro di Coordinamento regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con l'obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei contesti di cura più appropriati, nonché per condividere buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, pur mantenendo nei servizi la specificità e la ricchezza dei diversi approcci possibili, quali, a titolo esemplificativo, psicodinamico, sistemico e cognitivo comportamentale.
Art. 5.
(Formazione)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove attività formative e di aggiornamento professionale rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari direttamente o potenzialmente coinvolti nella presa in carico dei pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, anche al fine di facilitare l'individuazione precoce dei soggetti affetti da DCA.
Art. 6.
(Azioni per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1.
Anche attraverso iniziative formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari e il coinvolgimento dei familiari, la Regione promuove, in conformità con quanto previsto dai più autorevoli e aggiornati riferimenti in materia definiti a livello internazionale e nazionale, compreso il documento 'Percorso Lilla in Pronto soccorso' elaborato dal Ministero della Salute, l'attivazione delle iniziative funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2.
Le iniziative per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione possono prevedere anche l'attivazione di attività di screening utili ai fini del riconoscimento e della presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile.
Art. 7.
(Interventi in ambito sanitario e sociosanitario)
1.
La Regione valorizza e rafforza le strutture esistenti, anche sperimentali, operanti nell'ambito del trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione afferenti alla Rete regionale e promuove l'attivazione di nuove strutture. Le azioni di cui al presente comma hanno tra i propri fini quello di predisporre e implementare specifici strumenti di razionalizzazione delle liste d'attesa.
2.
Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere organizzano contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione prevedendo almeno l'implementazione di interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti ai contesti di cura e alle strutture più appropriati della Rete regionale, nonché per la presa in carico delle situazioni gestibili a un primo livello.
3.
La Giunta regionale, sentita il Centro di Coordinamento regionale, individua le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere nelle quali sono costituite unità funzionali specialistiche afferenti all'area della salute mentale adibite al trattamento di pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e, ferma restando l'erogazione dei servizi e delle prestazioni assicurate dalle stesse unità, individua una specifica struttura regionale adibita al trattamento in emergenza dei medesimi disturbi.
4.
La Regione definisce percorsi per la transizione, concordata tra le relative equipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti, senza soluzione di continuità della presa in carico e delle cure.
Art. 8.
(Contesti di cura)
1.
I contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione assicurano l'erogazione di prestazioni e di servizi idonei a garantire la complessiva presa in carico dei pazienti e della famiglia di appartenenza.
2.
Nei contesti di cura di cui al comma 1 opera un'équipe multidisciplinare composta, in ragione delle necessità di cura, almeno da uno psichiatra o un neuro-psichiatra infantile, un medico internista, un dietologo, uno psicologo psicoterapeuta, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un dietista, un infermiere ed eventuali altri professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
3.
Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e i soggetti privati accreditati che afferiscono alla Rete regionale definiscono le modalità organizzative utili alla costituzione dell'équipe multidisciplinare di cui al comma 2, prevedendo una figura quale responsabile del percorso di cura, al fine di gestire in maniera efficace ed efficiente la presa in carico della persona con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
4.
La Regione sostiene la creazione di équipe integrate per la fascia d'età compresa tra i quattordici e i venticinque anni in cui siano compresenti psichiatra e neuropsichiatra infantile, oltre alle altre figure elencate al comma 2, che affiancano le équipe già esistenti e definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative équipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.
5.
Nell'ambito dei contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, la Regione garantisce l'implementazione dell'attuale dotazione di posti letto in regime residenziale e semiresidenziale.
Art. 9.
(Progetto terapeutico-riabilitativo e azioni a sostegno alle famiglie)
1.
Al termine della fase diagnostica svolta nell'ambito dei contesti di cura appropriati, le strutture competenti presentano al paziente un progetto terapeutico-riabilitativo. Il progetto terapeutico-riabilitativo è redatto con il coinvolgimento della famiglia del paziente se minore, nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e tutela della riservatezza dei dati personali.
2.
La Regione programma e attua azioni di sostegno alle famiglie e ai caregiver dei pazienti, valorizzando anche le iniziative già presenti sul territorio.
3.
La Regione agevola, in collaborazione con le associazioni, le famiglie, le scuole e le atre Istituzioni coinvolte, l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei soggetti affetti da DCA.
Art. 10.
(Iniziative di sensibilizzazione e informazione)
1.
La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle istituzioni universitarie, del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private accreditate, nonché dei consultori, pubblici e privati accreditati, e delle organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero.
2.
Le iniziative di sensibilizzazione e informazione previste, anche per la promozione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2018
, sono rivolte, in particolare, ai soggetti maggiormente a rischio e alle loro famiglie, anche al fine di contrastare azioni idonee a provocare comportamenti anoressici o bulimici e comunque riconducibili a disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
Art. 11.
(Enti del Terzo Settore e Associazioni)
1.
La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria, a sostegno dei pazienti affetti da DCA e dei loro famigliari.
2.
La Regione può avvalersi, direttamente o attraverso i centri dedicati delle diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere competenti, della collaborazione di enti e associazioni per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
Art. 12.
(Clausola valutativa)
1.
Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dapprima annuale successivamente biennale che documenta e descrive:
a)
le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
b)
lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASL di interventi ambulatoriali, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa;
c)
le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
d)
le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale;
e)
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.
2.
La Giunta regionale trasmette periodicamente i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo al Consiglio regionale, che rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 13.
(Norma finanziaria)
1.
Alle spese della presente legge, complessivamente quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute", programma 1301 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti".
2.
Per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle spese della presente legge complessivamente quantificate in euro 350.000,00 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute", programma 1301 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti".