Proposta di legge regionale n. 148 presentata il 15 giugno 2021
Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (dicasi anche DNA o DA), nonche' misure di sostegno per le famiglie coinvolte
Primo firmatario

MAGLIANO SILVIO

Art. 1. 
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione e con i principi costituzionali e statutari, promuove il contenimento del fenomeno del Disturbo del Comportamento Alimentare (di seguito DCA, detto anche DNA o DA) nell'età evolutiva e dell'adolescenza nonché nell'età adulta, attuando misure di prevenzione, diagnosi, cura e sorveglianza psiconutrizionale fondate su un approccio multidisciplinare integrato e in grado di ostacolare la crescita esponenziale di quelle malattie complesse e insidiose della sfera psichica aventi gravi ripercussioni sullo stato nutrizionale e caratterizzate dall'ossessione dell'immagine corporea, del peso e del cibo.
2. 
Ai fini del comma 1, la Regione promuove la prevenzione nell'ambito scolastico sin dalla scuola primaria e potenzia la rete dei servizi multidisciplinari medico-sanitari e socio-assistenziali che si occupano di disturbi alimentari nei soggetti, anche minori di età, affetti da DCA per accompagnarli in un percorso diagnostico terapeutico e/o socio-assistenziale basato su un approccio multidisciplinare integrato.
3. 
La Regione promuove, altresì, misure finalizzate al sostegno del nucleo familiare del soggetto con DCA.
Art. 2. 
(Progetti scolastici di informazione e prevenzione dei DCA)
1. 
La Regione, al fine di informare e di prevenire l'insorgenza delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare nella popolazione giovanile, promuove l'ampliamento dell'offerta formativa integrativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.
2. 
L'offerta di cui al comma 1 si attua attraverso progetti specifici per quanto concerne i minori sull'educazione alimentare e sull'autostima e per quanto riguarda i genitori, specifici programmi per la tutela dei minori dall'infanzia alle scuole secondarie. Tali programmi sono da inserire nei cataloghi degli interventi di promozione ed educazione alla salute redatti dalle ASL e dagli Organismi Associativi del territorio preposti alla problematica in oggetto, tutto in coerenza con le indicazioni regionali.
Art. 3. 
(Mappa degli interventi operativi)
1. 
La Regione, attraverso il proprio Piano socio-sanitario, tenuto conto degli specifici atti di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto Superiore di Sanità (e se necessario, il Ministero della Salute), indica gli interventi operativi volti a:
a) 
effettuare diagnosi precoci, migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti; evitare aggravamenti e complicanze e monitorare le patologie associate, definendo appositi protocolli diagnostici, di cura e di follow-up;
b) 
promuovere e migliorare quegli interventi di prevenzione in grado di incidere sulla psicoeducazione, specialmente in età giovanile;
c) 
agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche;
d) 
definire un programma idoneo ad assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale medico, sociosanitario e scolastico sulla conoscenza dei DCA, al fine di facilitare l'individuazione precoce dei soggetti affetti da tali patologie anche in ambito sportivo;
e) 
attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con DCA, sia nella fase acuta sia in quella successiva;
f) 
realizzare centri e strutture residenziali e semiresidenziali a diversa intensità medico-psichiatrica e psico-socio-educativa, prevedendo anche un percorso ad alta intensità psichiatrico-nutrizionale per i pazienti con DCA gravi e tendenti alla cronicizzazione;
g) 
assicurare percorsi clinico-assistenziali diversificati e flessibili per rispondere ai bisogni clinici e psico-socio-educativi dei pazienti con DCA e delle loro famiglie;
h) 
garantire ai soggetti affetti da DCA assistenza all'assunzione dei pasti, tramite un intervento mirato anche presso il domicilio in cui dimora il paziente, al fine di accertare il rispetto del programma socio-sanitario prescritto;
i) 
promuovere la ricerca tramite gli Atenei Universitari.
Art. 4. 
(Rete sanitaria e centri preposti per il trattamento dei DCA)
1. 
La Regione, al fine di ampliare e potenziare l'offerta di servizi specialistici per il trattamento dei DCA, assicura, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, la realizzazione di una rete di servizi, territoriali e ospedalieri, e di strutture, residenziali e semi-residenziali, dedicati, che garantiscano sull'intero territorio piemontese una presa in cura del paziente da parte di professionisti esperti che operino in équipe multiprofessionale per offrire interventi basati su evidenze scientifiche in grado di differenziare gli interventi terapeutici in relazione alla complessità della patologia.
2. 
La rete dei servizi è composta da:
a) 
centri di primo livello, diffusi sull'intero territorio regionale; servizi e ambulatori specifici, in rete con servizi NPI e CSM, ma anche con PLS, medici di medicina generale, consultori, centri adolescenti, ad ogni modo, quelli dotati di personale dedicato ed esperto per la prima accoglienza, la diagnosi e il trattamento dei casi di DCA meno gravi, compresi i loro familiari; in cui sia garantita la continuità terapeutica;
b) 
centri di secondo livello, presenti in ogni quadrante della Regione, uno per ASL destinati all'accoglienza delle situazioni complesse; équipes multidisciplinari trasversali composte da psicologo, psicoterapeuta esperto, psichiatra e neuropsichiatra infantile, dietologo nutrizionista esperto, dietista esperto; in cui sia garantita la continuità terapeutica;
c) 
almeno un centro di terzo livello per ogni quadrante della Regione per il ricovero ospedaliero, dei pazienti per emergenze metaboliche e psichiatriche; per ogni quadrante un ospedale di riferimento per i minori e per gli adulti con personale esperto;
d) 
strutture residenziali e semi residenziali dedicate a pazienti cronici e non responsivi, con necessità di percorsi di riabilitazione psico-nutrizionale e psico-sociale.
Art. 5. 
(Formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario e socio-assistenziale)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono realizzate a cadenza annuale a carico di provider autorizzato scelto da Regione Piemonte attività formative e di aggiornamento professionale rivolte a tutto il personale sanitario, medico, non medico (infermieri, psicologi, educatori, dietisti, fisioterapisti ed altre paritetiche figure professionali) e socio-assistenziale operante in ambito ospedaliero, ambulatoriale e comunitario coinvolto nell'attività di prevenzione e nella presa in carico dei pazienti con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, ivi inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Art. 6. 
(Potenziamento degli ambulatori e dei servizi territoriali)
1. 
La Regione assicura il potenziamento della rete dei servizi dedicati alla prevenzione, prima accoglienza e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare prevedendo servizi dedicati ai soggetti in età evolutiva, ai soggetti in età adulta e ai loro familiari sia nell'ambito delle strutture ospedaliere sia a livello territoriale.
2. 
La Regione, dopo aver svolto una precisa mappatura dei servizi esistenti, al fine di accertare quali debbano essere gli interventi appropriati, istituisce:
a) 
Centri di riferimento per la presa in cura dei Disturbi dell'Alimentazione sull'intero ciclo di vita, territoriali e ospedalieri, che operino in rete tra di loro sulla base di percorsi di cura facilitanti l'accesso alla presa in cura e garantiscano la continuità di cura;
b) 
ambulatori dedicati ai pazienti in età evolutiva anche nelle strutture ospedaliere, prive di unospecifico reparto per la cura dei DCA;
c) 
ai fini del potenziamento dei servizi territoriali, appositi sportelli informativi dedicati ai DCA, presso i consultori familiari, avvalendosi di personale appositamente formato.
Art. 7. 
(Attivazione del Codice Lilla e individuazione precoce del DCA)
1. 
È attivato il codice lilla nei Pronto Soccorso ospedalieri del territorio regionale, al fine di consentire l'individuazione precoce dei DCA.
2. 
Al fine di cui al comma 1, la Regione può avvalersi di appositi gruppi di lavoro.
Art. 8. 
(Osservatorio regionale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare)
1. 
La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, l'Osservatorio Regionale per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (di seguito Osservatorio) e, acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, ne approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo.
2. 
L'Osservatorio ha il compito di monitorare le casistiche, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, al fine di programmare gli interventi idonei, nonché di fornire la consulenza agli operatori dei servizi coinvolti di promuovere iniziative di sensibilizzazione.
3. 
L'Osservatorio è composto da:
a) 
l'Assessore Regionale competente in materia di Sanità o una persona sua delegata, che lo presiede;
b) 
un dirigente dell'Assessorato Regionale alla Sanità o una persona sua delegata competente in materia di DCA;
c) 
da un Collegio di Specialisti in DCA;
d) 
associazioni di categoria.
4. 
I componenti del collegio di specialisti in DCA di cui al comma 3, lettera c), sono nominati dalla Giunta Regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Il collegio è composto da:
a) 
un dietologo nutrizionista;
b) 
uno psichiatra;
c) 
un neuropsichiatra infantile;
d) 
uno psicologo esperto per l'età adulta;
e) 
uno psicologo esperto per l'età evolutiva;
f) 
un assistente sociale;
g) 
un educatore;
h) 
un infermiere;
i) 
un dietista.
5. 
La partecipazione alle attività dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.
6. 
L'Osservatorio trasmette, con cadenza annuale, all'Assessore Regionale competente in materia di Sanità i seguenti dati comunicati dai centri della rete sanitaria di cui all'articolo 4, comma 2:
a) 
il numero di soggetti affetti da DCA per cui è attiva una presa in cura da parte dei servizi distinti per fasce d'età e sesso;
b) 
il numero di soggetti che conclude positivamente il percorso di cura;
c) 
il numero di soggetti per il quale è necessario prolungare il normale percorso di cura;
d) 
la tipologia dei servizi specialistici attivati per il trattamento dei DCA;
e) 
la durata media dei percorsi di cura;
f) 
le eventuali richieste e i suggerimenti provenienti dai servizi della rete sanitaria per il trattamento dei DCA al fine di migliorare gli interventi terapeutici;
g) 
la spesa annuale sostenuta per il trattamento dei DCA da ogni centro della rete sanitaria di cui all'articolo 4, comma 2, distinti per: g1) tipologia di cura del paziente; g2) tipologia di assistenza resa al nucleo familiare; g3) tipologia di ulteriori interventi adottati per migliorare la qualità della cura.
7. 
In caso di inadempienza nella trasmissione dei dati di cui al comma 6, il centro della rete sanitaria per il trattamento dei DCA di cui all'articolo 4, comma 2, subisce una decurtazione del 5 per cento del Fondo Regionale di cui all' articolo 35, comma 7, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".
Art. 9. 
(Campagne di informazione e sensibilizzazione)
1. 
La Regione promuove sul territorio regionale campagne volte a sensibilizzare la popolazione, in particolare quella giovanile, sull'alterazione delle proprie abitudini derivanti dalle patologie connesse al fenomeno dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.
2. 
Le campagne di cui al comma 1 informano, altresì, sui percorsi di prevenzione e promozione della salute e sulla rete dei servizi socio-sanitari per la valutazione e il trattamento dei DCA (screening precoce, supporto psicologico e percorsi riabilitativi nonché terapeutici).
3. 
Le campagne di informazione sono rivolte anche a pediatri, medici di medicina generale, insegnanti, operatori dei centri sportivi al fine di consentire il riconoscimento e l'intercettazione precoce dei sintomi psichiatrici e psicologici, nutrizionali e somatici predittivi dei DCA.
Art. 10. 
(Misure di sostegno alla famiglia)
1. 
Nel rispetto delle norme in materia di interventi medico-sanitari e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione garantisce un servizio adeguato a soddisfare la domanda di aiuto proveniente dal paziente e dalla relativa famiglia, sia preliminarmente sia successivamente alla fase diagnostica.
2. 
Il sostegno alla famiglia si fonda su un approccio multiprofessionale che consente una presa in carico globale sia del paziente sia della sua famiglia.
3. 
Al fine di agevolarne il tempestivo recupero, la presa in carico del paziente comprende, ove possibile, la formazione e il coinvolgimento della famiglia e si attua, se sussistono le condizioni, in un contesto ambulatoriale di prossimità.
Art. 11. 
(Linee di indirizzo)
1. 
La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, revisiona, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di indirizzo per la costruzione della rete dei servizi al fine di assicurare un'adeguata omogeneità tra gli interventi terapeutici e socio-assistenziali offerti dai servizi specialistici per il trattamento dei DCA, anche con riferimento alle attività di sostegno alla famiglia di cui all'articolo 10.
2. 
Le linee di indirizzo di cui al comma 1 definiscono, altresì:
a) 
le caratteristiche dei progetti di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto dell'età dei soggetti destinatari;
b) 
le modalità di attivazione e di coordinamento dei percorsi educativi e terapeutico-riabilitativi, nonché quelle di potenziamento della rete sanitaria di cui all'articolo 4;
c) 
gli obiettivi delle attività formative e di aggiornamento di cui all'articolo 5 destinate agli operatori dei servizi coinvolti;
d) 
le modalità di potenziamento degli ambulatori pediatrici e di medicina generale di cui all'articolo 6, comma 1;
e) 
le modalità di attivazione degli ambulatori dedicati ai pazienti di età adulta di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e degli sportelli informativi di cui alla lettera b);
f) 
le modalità di implementazione dell'attività di triage in relazione all'istituzione del codice lilla di cui all'articolo 7;
g) 
le modalità di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi, cura e monitoraggio dei problemi e delle patologie legate ai DCA;
h) 
le modalità per mettere a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione socio-sanitaria i risultati dell'analisi del materiale informativo;
i) 
le modalità di svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 9;
l) 
l'osservanza, da parte del centro ambulatoriale specializzato, nell'attestare lo stato di salute del paziente nel corso dell'assistenza e del monitoraggio ai fini del completamento del periodo di osservazione socio sanitaria e procedere, in caso di esito positivo, alla dimissione del paziente dalle cure intraprese.
Art. 12. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, anche sulla base dei dati ricevuti dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla Commissione Consiliare competente e al Comitato per la Qualità della Normazione e la Valutazione delle Politiche, in particolare:
a) 
sullo stato di attuazione della legge;
b) 
sul numero di scuole che ha fruito dell'offerta formativa di cui all'articolo 2;
c) 
sul numero e sull'età dei soggetti: c1) che si avvalgono dei servizi d'ascolto territoriale e sottoposti a screening; c2) avviati a percorsi di prevenzione e promozione della salute; c3) che accedono a percorsi diagnostico-terapeutici; c4) che accedono ai centri di cui all'articolo 4, suddivisi per tipologia; c5) nei quali si osservano stati di remissione parziale, remissione totale o guarigione completa; c6) che abbandonano o interrompono la terapia;
d) 
sui centri di diagnosi e cura di cui all'articolo 4;
e) 
sulle attività formative e di aggiornamento del personale medico e socio-sanitario di cui all'articolo 5;
f) 
sugli effetti del potenziamento degli ambulatori e dei servizi territoriali di cui all'articolo 6;
g) 
sul numero di codici lilla attivati di cui all'articolo 7 e di quelli che hanno dato luogo a un percorso terapeutico;
h) 
sul numero di campagne di informazione e sensibilizzazione attivate ai sensi dell'articolo 9 e sugli effetti da queste prodotte;
i) 
sul numero di famiglie che si avvalgono del sostegno di cui all'articolo 10.
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
Art. 13. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa integrativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale di cui all'articolo 2, quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 13 "Tutela della salute", programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
Alle spese per le campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 9, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 13 "Tutela della salute", programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
3. 
Alle spese per l'ampliamento e potenziamento dell'offerta dei servizi specialistici per il trattamento dei DCA di cui all'articolo 4, per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario e socio-assistenziale di cui all'articolo 5, per il potenziamento degli ambulatori e dei servizi territoriali di cui all'articolo 6 e per le misure di sostegno alla famiglia di cui all'articolo 10, quantificate in euro 2.100.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 13 "Tutela della salute", programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 14. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.