Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie
Art. 1.
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1.
I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di
legge regionale n. 142 del 10 maggio 2021
(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate per Titolo e Tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.
Art. 2.
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)
1.
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, del ddl 142/2021.
Art. 3.
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020)
1.
In coerenza con quanto previsto dall'
articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rilevato, in conformità con l' articolo 7, comma 1 del ddl 142/2021, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.536.011.077,69.
2.
Ai sensi dell' articolo 7, comma 4 del ddl 142/2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 5.903.368.303,91 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.
Art. 4.
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)
1.
In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):
a)
euro 25.184.375,00 in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020;
b)
in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, euro 33.986.049,71 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, ed euro 44.771.683,38 per vincoli derivanti da trasferimenti, di cui euro 12.570.486,24 iscritti ai fini di ottemperare alla disposizione normativa di cui all'
articolo1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
2.
I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-23 ai sensi del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con
legge 6 giugno 2013, n. 64
, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall'
articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8
(Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).
3.
Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020, di cui al comma 1, lettera a), iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5.
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)
1.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 103.942.108,09, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.525.853.910,48, quanto alla previsione di cassa.
2.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
3.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.