Disegno di legge regionale n. 144 presentato il 21 maggio 2021
Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
2. 
La Regione stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
"gioco lecito": il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;
b) 
"gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
c) 
"sale da gioco": i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all' art. 110, comma 6, del r.d. 773/1931 ;
d) 
"sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell' articolo 88 del r.d. 773/1931 ;
e) 
"spazi per il gioco": gli spazi riservati al gioco lecito all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati;
f) 
"strutture ricettive per categorie protette": ai sensi della presente si intendono per strutture ricettive per categorie protette le strutture atte ad ospitare gli invalidi, i non vedenti, i sordomuti e non riguardano i centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge n. 763/1981 né i campi nomadi.
Art. 3. 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 5, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'art. 8;
b) 
assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco lecito e dal gioco d'azzardo, mediante l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche (OED Piemonte);
c) 
promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
d) 
disciplina, con deliberazione della Giunta Regionale, i corsi di formazione, i cui costi sono a carico degli operatori. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza triennale, da effettuarsi entro l'anno di apertura dell'attività;
e) 
svolge attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le ASL e gli enti locali;
f) 
promuove le iniziative delle:
1) 
associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di criminalità organizzata;
g) 
collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.
2. 
Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., per le nuove aperture di cui all'art.12, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (P.R.G.C), gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
3. 
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l'azienda sanitaria locale (ASL), gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del G.A.P. volte, in particolare all'informazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico, anche con riferimento al gioco on line.
Art. 4. 
(Soggetti attuatori)
1. 
Alla realizzazione delle finalità della presente legge concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
a) 
enti locali e le aziende sanitarie locali (ASL);
b) 
i soggetti del terzo settore riconosciuti dalla Regione e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
c) 
le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore.
Art. 5. 
(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico)
1. 
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
a) 
interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione;
b) 
interventi di formazione rivolti agli esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell'ordine, alle organizzazioni di volontariato;
c) 
l'assistenza e la consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza, per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
Art. 6. 
(Prevenzione del GAP a tutela dei minori)
1. 
In osservanza a quanto previsto dall' articolo 7 comma 8 del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) è fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto:
a) 
nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale gioco;
b) 
nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi video lottery (VLT e AWP);
c) 
nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
2. 
È vietato consentire la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
3. 
Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta.
4. 
Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'art.2 comma 1 lett. e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.
Art. 7. 
(Logo regionale e istituzione della giornata "Slot, no grazie!")
1. 
E' istituito il logo regionale "Slot, no grazie!".
2. 
La Regione istituisce la giornata "Slot, no grazie!".
3. 
Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, sale gioco e sale scommesse che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all' art. 110, comma 6, r.d. 773/1931 .
Art. 8. 
(Sezione tematica GAP presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche)
1. 
La Regione istituisce, presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche (OED Piemonte), la Sezione tematica sul G.A.P., con funzione consultiva.
2. 
La Sezione tematica sul G.A.P. è composta da:
a) 
un tecnico di comprovata esperienza, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;
b) 
gli assessori competenti per materia;
c) 
due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;
d) 
un rappresentante per ciascuna ASL territoriale;
e) 
due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al Registro Unico del terzo settore (RUNTS) che si occupano di dipendenze;
f) 
un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori.
3. 
La Sezione tematica sul GAP, svolge i seguenti compiti:
a) 
fornisce alla Giunta regionale elementi sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P.;
b) 
formula proposte e pareri alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
4. 
La partecipazione alla sezione tematica sul G.A.P. è a titolo gratuito.
Art. 9 
(Materiale informativo e pubblicità)
1. 
La Regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al G.A.P., in attuazione dell' articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012 .
2. 
La Regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.
3. 
La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.
4. 
E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. E' altresì vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.
Art. 10. 
(Concessione dei benefici)
1. 
La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.
Art. 11. 
(Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. 
La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 , le seguenti attività:
a) 
la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;
b) 
la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie.
Art. 12. 
(Nuove aperture di esercizio)
1. 
L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. 
Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili:
a) 
istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) 
centri di formazione per giovani e adulti;
c) 
luoghi di culto;
d) 
impianti sportivi;
e) 
ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f) 
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g) 
istituti di credito e sportelli bancomat;
h) 
esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) 
movicentro e stazioni ferroviarie.
3. 
Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura:
a) 
l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti;
b) 
l'ampliamento dei locali superiore al 55 per cento della superficie esistente;
c) 
il trasferimento dell'attività in altro locale.
4. 
Relativamente alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 2.
5. 
Le disposizioni del comma 2 non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per fatti sopravvenuti.
6. 
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2017.
Art. 13. 
(Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio)
1. 
Per le nuove aperture di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge:
a) 
non è consentita l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 , negli esercizi di dimensione inferiore ai 30 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;
b) 
negli esercizi di cui alla lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 30 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l'installazione di più di un apparecchio di cui all' articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 ; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita l'installazione di un numero di apparecchi non superiore a due;
c) 
in tutti gli esercizi di cui alla lett. a) e b), gli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6, r.d. 773/1931 , non possonbo essere collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.
Art. 14. 
(Limitazioni all'esercizio del gioco)
1. 
Per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli spazi per il gioco così come definiti all'articolo 2, comma 1 lettere c), d), e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
2. 
Gli orari di interruzione sono così definiti:
a) 
per gli esercizi di cui all'art.2 comma 1 lett. c) e d) per dieci ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 12;
b) 
per gli esercizi di cui all'art.2 comma 1 lett. e) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e due ore nella fascia diurna dalle 12 e 30 alle 14 e 30.
3. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 12.
4. 
Nelle fasce orarie di cui al comma 2 i comuni non possono consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all' art.110, comma 6, del r.d. 773/1931 .
Art. 15. 
(Sanzioni)
1. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 12 comma 2 e all'articolo 13 comma 1, lett. a), b), c) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 6.500 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6 del r. d. 773/1931 .
2. 
All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 2.000 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110 comma 6 del r. d. 773/1931 e da euro 2.000 a euro 5.000 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
3. 
In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il Comune dispone la chiusura temporanea fino all'assolvimento dell'obbligo formativo degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6, del r. d. 773/1931 .
4. 
Ai soggetti che nel corso di un biennio commettano tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui all'articolo 14, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 4.000.
6. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,5 sono applicate dal Comune territorialmente competente, a cui spetta l'introito delle somme.
7. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
8. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 5 è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 16. 
(Clausola Valutativa)
1. 
La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) 
quali attività sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b) 
quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) 
in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
d) 
in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
e) 
quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.
2. 
I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblica la relazione, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 17. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) è abrogata.
Art.18. 
(Norma finale)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'art.2 comma 1 lett. c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 , i quali, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016 , hanno dismesso gli apparecchi per il gioco possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data di dismissione di apparecchi per il gioco.
2. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31.12.2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016 , hanno dismesso gli apparecchi per il gioco possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione.
3. 
Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 2.
4. 
Le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2.
5. 
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2017.
Art. 19. 
(Norma finanziaria)
1. 
Dalla presente disposizione derivano oneri diretti a carico della finanza regionale ricavati dagli stanziamenti Ministeriali per la tutela della salute e il contrasto al GAP, previsti nel piano di contrasto prevenzione cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo per un stanziamento triennale di E 955.000,00 annui (2021/2022/2023).
Art. 20. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.