Disegno di legge regionale n. 143 presentato il 13 maggio 2021
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021

Sommario:         

TITOLO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E CULTURA
Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/1995 )
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) é sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)
1.
I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità. La ricevuta di trasmissione all'ATL è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.
2.
Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.
3.
Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1 ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4.
Entro il 1 giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.
5.
Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
6.
I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre, trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.
7.
Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali, i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.
8.
La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, comporta l'implicita conferma della validità dei dati trasmessi con la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/1995 )
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/1995 )
1. 
L' articolo 6 della l.r. 22/1995 é sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Sanzioni)
1.
La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o delle informazioni essenziali o la comunicazione contenente informazioni errate, comporta la validità della precedente comunicazione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
2.
La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
3.
L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
4.
L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
5.
La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. La sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.
6.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione.
7.
La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo é soggetta alle disposizioni di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
".
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 22/1995 )
1. 
Nel testo della l.r. 22/1995 l'acronimo: "
APT
" é sostituito dal seguente: "
ATL
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2000 )
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 36/2000 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/2000 , le parole: "
sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che
" sono soppresse.
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2016 )
1. 
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole: "
Destination Management Organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte)
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
3. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
4. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 è inserito il seguente: "
3 bis.
Visit Piemonte Scrl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all' articolo 20 della l.r. 23/2020 utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission
".
4. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
2. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
3. 
Dopo la lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 sono inserite le seguenti: "
h ter)
predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva
"; "
h quater)
favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.
".
Art. 12. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 14/2016 le parole:"
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 14/2016 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo. 20 della l.r. 14/2016 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1 purché funzionali alle predette finalità.
".
Art. 14. 
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 14/2016 )
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 15. 
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 14/2016 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 14/2016 le parole: "
DMO Turismo Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
Visit Piemonte Scrl
".
Art. 16. 
(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 11/2018 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è inserito il seguente: "
4 bis.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività, e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.
".
Art. 17. 
(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 23/2020 )
1. 
L' articolo 20 della legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente: "
Art. 20.
(Piemonte Sport Commission)
1.
La Regione si avvale di Visit Piemonte scrl di cui alla l.r.. 14/2016 per le seguenti attività:
a)
favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
b)
attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;
c)
favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;
d)
realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.
2.
Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Visit Piemonte scrl può utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.
".
TITOLO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA
Art. 18. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 5/2018 )
1. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituita dalla seguente: "
e)
il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.
".
Art. 19. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2018 )
1. 
Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 le parole: "
con licenza di pubblica sicurezza
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal sindaco.
".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 dopo le parole: "
ed è sottoscritto
" sono inserite le seguenti: "
per la sezione di tiro a segno nazionale
".
Art. 20. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2018 )
1. 
I commi 5 e 6 dell' articolo 20 della l.r. 5/2018 sono sostituiti dai seguenti: "
5.
Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono oltre che dei soggetti previsti dall' articolo 19 della legge 157/1992 anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.
6.
Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.
".
Art. 21. 
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 5/2018 )
1. 
Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente: "
gg bis)
la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.
".
Art. 22. 
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 5/2018 )
1. 
Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/201 è aggiunta la seguente: "
vv bis)
raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo, sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;
".
Art. 23. 
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 5/2018 )
1. 
Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 sono sostituite dalle seguenti: "
a)
la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992 , e le loro perizie;
b)
la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992 , e le loro perizie;
".
Art. 24. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 1/2019 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) dopo la parola: "
studi,
" è inserita la seguente: "
diagnosi,
".
2. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2019 è inserita la seguente: "
c bis)
la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;
".
Art. 25. 
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2019 )
1. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 1/2019 dopo la parola: "
bevande
" sono inserite le seguenti: "
, compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio,
".
Art. 26. 
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2019 é aggiunto il seguente: "
3 bis.
L'attività di vendita da asporto e consegna a domicilio é consentita nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, nonché nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.
".
Art. 27. 
(Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 1/2019 )
1. 
L' articolo 54 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
Art. 54.
(Personale dei SAA)
1.
Il personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. E' contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale cui competono le attività di controllo come specificate al comma 3.
2.
Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di agente/ufficiale di polizia giudiziaria e/o di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.).
3.
I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:
a)
controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di: produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;
b)
prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;
c)
controllo relativo all'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo 52, comma 3;
d)
ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).
4.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
".
Art. 28. 
(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2019 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2019 le parole: "
avvalendosi dei SAA
" sono soppresse.
Art. 29. 
(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 1/2019 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
2.
Gli enti irrigui sono:
a)
i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
b)
i consorzi di miglioramento fondiario;
c)
i consorzi di irrigazione e bonifica;
d)
le coutenze irrigue;
e)
i consorzi di secondo grado;
f)
i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale;
g)
altri consorzi irrigui.
".
Art. 30. 
(Modifiche all'articolo 66 della l.r. 1/2019 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i consorzi di cui al comma 1.
".
Art. 31. 
(Modifiche all'articolo 68 della l.r. 1/2019 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
1.
I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.
".
Art. 32. 
(Modifiche all'articolo 72 della l.r. 1/2019 )
1. 
Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 1/2019 sono sostituite dalle seguenti: "
a)
le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2 devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale;
b)
le modalità di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.
".
Art. 33. 
(Modifiche all'articolo 95 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1, lettera a) e 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:
a)
a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
b)
a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro.
".
Art. 34. 
(Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2019 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 96 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
9.
Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.
".
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti: "
9 bis.
Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extrafiorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interramento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.
". "
9 ter.
Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.
".
TITOLO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 35. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/1998 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) le parole: "
ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale)
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 le parole: "
di cui ai commi 1 e 2
" sono sostituite dalle seguenti: " " e sono aggiunti, dopo l'ultimo periodo, i seguenti: "
L'assegnazione di personale di cui all' articolo 13, comma 2 bis della l.r. 23/2008 , come inserito dalla presente legge, non può determinare la modifica dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), definiti dall'Amministrazione regionale con propri atti. E' consentito il riconoscimento, al personale interessato, di un emolumento unico, stabilito nell'ambito della contrattazione integrativa, specificamente finanziato con le risorse di cui al comma 3 bis, come modificato dall' articolo 92 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017 ).
".
3. 
Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è sostituito dal seguente: "
Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 bis, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra personale interno all'Amministrazione regionale ovvero tra dipendenti comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto Funzioni locali.
".
4. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è inserito il seguente: "
4 ter.
Nella fattispecie di cui all' articolo 13, comma 2 bis della l.r. 23/2008 , come inserito dalla presente legge, e per il personale comandato le somme destinate agli stipendi, alle indennità e alla produttività e agli altri emolumenti accessori sono a carico del bilancio regionale. La contrattazione decentrata può prevedere, per l'espletamento di attività amministrative di supporto degli uffici di comunicazione, un emolumento unico sostitutivo degli emolumenti accessori previsti per il personale regionale, fermi restando i vincoli stabiliti dai contratti nazionali, in materia di costituzione e utilizzo dei fondi delle risorse decentrate. Tale emolumento rientra nel limite di spesa di euro 2.800.000, di cui al comma 3 bis.
".
5. 
Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 le parole: "
ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
" sono sostituite dalle seguenti: "
ivi compreso il contratto di collaborazione stipulato nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6 del d. lgs. 165/2001 , in quanto compatibili
".
6. 
Al comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 dopo le parole: "
per gli ambiti di rispettiva competenza
" sono inserite le seguenti: "
in qualità di datore di lavoro
" e dopo le parole: "
Il rapporto
" sono inserite le seguenti: "
, instaurato sulla base di scelte di natura fiduciaria,
".
Art. 36. 
(Abrogazioni alla l.r. 39/1998 )
1. 
Gli articoli 2 e 3 della l.r. 39/1998 sono abrogati.
Art. 37. 
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: "
2 bis.
Nei limiti della durata della legislatura la composizione delle strutture di supporto, come costituite ai sensi dei commi 1 e 2, possono essere integrate con personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, ad esse assegnato per compiti tecnici con determinazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di personale, in numero complessivo non superiore al numero dei componenti della Giunta regionale.
".
TITOLO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 38. 
(Modifiche alla l.r. 56/1977 )
1. 
Dopo la lettera h bis) del comma 12 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) è aggiunta la seguente: "
h ter)
gli aggiornamenti in recepimento delle previsioni del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), adottato ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), relative alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. Tali aggiornamenti sono effettuati ai fini del rilascio delle autorizzazioni estrattive di cui all' articolo 10 della l.r. 23/2016 e comprendono l'individuazione, a livello cartografico e normativo, sia del progetto estrattivo, sia del successivo recupero ambientale e relativa successiva destinazione d'uso approvata all'atto del rilascio dell'autorizzazione; sono altresì compresi gli aggiornamenti in recepimento dell'avvenuto recupero ambientale.
".
Art. 39. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è aggiunto il seguente: "
7 bis.
Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo inferiori alla soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, sono soggetti alla segnalazione di inizio attività da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l' articolo 19 bis, comma 3 della l. 241/1990
".
2. 
Al termine del comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: "
purché i volumi scavati siano superiori alla soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo.
".
3. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 sono aggiunti i seguenti: "
8 bis.
I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di
"cantiere di grandi dimensioni"
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ), e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all' articolo 2 del r.d. 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all' articolo 9 del d.p.r. 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo d.p.r.. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.
". "
8 ter.
Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera t) del d.p.r. 120/2017 , la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.
".
Art. 40. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 23/2016 è inserito il seguente: "
2 bis.
L'efficacia delle nuove previsioni riguardanti le perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, e dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, così come individuati nel PRAE, trova attuazione contestualmente al successivo rilascio dell'autorizzazione estrattiva di cui all'articolo 10; nell'ambito di tale procedimento si provvede ad acquisire l'atto di assunzione nel PRG degli aggiornamenti cartografici e normativi dello stesso in recepimento delle previsioni del PRAE inerenti l'intervento estrattivo e il successivo recupero ambientale, adottato dal comune mediante la procedura di cui all'articolo 17, commi 12 e 13 della l.r. 56/1977 .
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23/2016 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.
".
Art. 41. 
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 23/2016 le parole: "
aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
" sono soppresse.
Art. 42. 
(Modifiche all'art 26 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 è aggiunta la seguente: "
d bis)
in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8 bis per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.
".
Art. 43. 
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 23/2016 le parole: "
e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.
" sono soppresse.
Art. 44. 
(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 23/2016 è inserito il seguente: "
1 bis.
Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, comma 8 bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la comunicazione ivi prescritta.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: "
Per le sanzioni di cui al comma 1 bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino.
".
Art. 45. 
(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 23/2016 , sono inserite le seguenti: "
b bis)
i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7 bis;
b ter)
i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 8 bis.
".
TITOLO V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 46. 
(Abrogazione dell'articolo 7 bis della l.r. 43/2000 )
1. 
L' articolo 7 bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 ((Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), come inserito dall' articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2021, n. 2 è abrogato.
Art. 47. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 40/1998 )
1. 
Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998 , n . 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) dopo le parole: "
Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è
" sono inserite le seguenti: "
espresso con provvedimento deliberativo regionale e
".
Art. 48. 
(Abrogazione dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 )
1. 
Art. 49. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2008 ).
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
") è sostituito dal seguente: "
2.
Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.
".
Art. 50. 
(Modifiche alla l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole: "
comma 14
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 1, lettera q)
".
Art. 51. 
(Modifiche alla l.r. 3/2015 )
1. 
Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è inserito il seguente: "
1 quinquies bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.
".
2. 
Al comma 1 sexies dell'articolo 41 dopo la parola "
quinquies
", sono aggiunte le parole: "
e quinquies bis
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 41 dopo la parola "
quinquies
", sono inserite le seguenti: "
e quinquies bis
".
Art. 52. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2016 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 2 della 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)) dopo le parole "
L'Arpa svolge le attività di controllo,
" sono inserite le seguenti: "
di ricerca
".
Art. 53. 
(Modifiche all'articolo 4 delle l.r. 18/2016 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2016 è inserito il seguente: "
1 bis.
Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. Arpa adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca
".
Art. 54. 
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 18/2016 )
1. 
L' articolo 10 della l.r. 18/2016 è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Regolamento di organizzazione)
1.
Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto , l'ARPA, in osservanza delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, approva un regolamento e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per le attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai fini di quanto previsto dal presente comma, le modifiche necessarie al recepimento di normativa sopravvenuta e le revisioni dell'articolazione organizzativa interna.
".
Art. 55. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2018 )
1. 
Il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è abrogato.
Art. 56. 
(Modifiche all'Allegato C dellal.r. 4/2021 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo di cui all'Allegato C della legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "
Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7
") è abrogato.
TITOLO VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO
Art. 57. 
(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 1 bis dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 )) le parole: "
per i quali è stato decretato lo stato d'emergenza,
" sono sostituite dalle seguenti: "
o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato d'emergenza,
".
2. 
Il comma 1 ter dell'articolo 14 bis della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
1 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.
".
Art. 58. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/2006 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente: "
3.
Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:
a)
di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b)
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche;
c)
di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.
".
Art. 59. 
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), è inserito il seguente: "
1 bis.
La Commissione può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
E' consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.
".
Art. 60. 
(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 1/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 . (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennita' per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla l.r 33/1976 , è riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.
".
TITOLO VII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA ED EDILIZIA SOCIALE
Art. 61. 
(Modifiche alla l.r. 37/2009 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è aggiunta la seguente: "
b bis)
nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla l. 328/2000 , un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.
".
Art. 62. 
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/2010 )
1. 
Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ( Norme in materia di edilizia sociale) è aggiunto il seguente: "
4 bis)
coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;
".
Art. 63. 
(Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 la parola: "
utilmente
" è soppressa.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 la parola: "
utilmente
" è soppressa.
3. 
Al comma 8 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 le parole: "
, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo. Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento
" sono soppresse.
Art. 64. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 12/2017 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è sostituito dal seguente: "
5.
Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle Aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/2017 , è inserito il seguente: "
5 bis.
Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.
".
3. 
Al comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 12/2017 le parole: "
Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia
" sono sostituite dalle seguenti: "
La deliberazione dell'organo amministrativo dell'Azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non può tradursi in atto definitivo,
".
Art. 65. 
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 12/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2017 dopo le parole: "
ivi previsti
" sono inserite le seguenti: "
nonché quelli di cui ai commi 6 e 7
".
Art. 66. 
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 12/2017 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente: "
1 bis.
Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:
a)
mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;
b)
conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema di cui al d. lgs. 42/2004 ;
c)
indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;
d)
obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5;
e)
divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'Ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 5 dell'articolo 16, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.
".
TITOLO VIII 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 67. 
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 8/1984 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è sostituito dal seguente: "
1.
Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall' articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
".
2. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 33 della l.r. 8/1984 sono abrogati.
Art. 68. 
(Modifiche alla l.r. 44/2000 )
1. 
L' articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998 ) è sostituito dal seguente: "
Art. 80.
(Competizioni sportive su strade)
1.
E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonchè gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall' articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada).
".
Art. 69. 
(Modifiche dell'articolo 40 quater della l.r. 7/2001 )
1. 
I commi 1 e 2 dell' articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono sostituiti dai seguenti: "
1.
Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all' articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 . Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
". "
2.
Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 40 quater della l.r. 7/2001 , le parole: "
dell'atto
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli schemi contabili allegati ai progetti di legge di cui al comma 1
".
Art. 70. 
(Modifiche alla l.r. 4/2009 )
1. 
Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo la parola: "
interessanti
" sono inserite le seguenti: "
, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata,
" e la parola: "
cinquecento
" è sostituita dalla seguente: "
mille
".
2. 
Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole: "
alla conservazione del paesaggio o
" sono soppresse.
3. 
Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole: "
di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni
" sono sostituite dalle seguenti: "
nelle categorie forestali
", "
Robinieti
", "
Castagneti
", "
Boscaglie d'invasione
", "
Arbusteti subalpini
" e "
Acero-tiglio frassineti
" nel tipo "
d'invasione
".
4. 
Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole: "
di difesa del suolo
" sono soppresse.
5. 
Dopo la lettera d bis) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 sono inserite le seguenti: "
d ter)
in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione Piemonte di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti. d quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del d. lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti. d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.
".
Art. 71. 
(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 29/2009 )
1. 
L' articolo 18 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è abrogato.
Art. 72. 
(Modifiche alla l.r. 3/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche) dopo le parole: "
, si applicano
" sono inserite le seguenti: "
nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale
".
Art. 73. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.