"Proposta di legge al Parlamento: 'Norme per favorire la staffetta generazionale nella professione infermieristica ' ".
Primo firmatario
Art. 1.
(Finalità)
1.
Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di sostenere l'occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafica superiore a 55 anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri junior) non occupati.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, sono definiti "infermieri senior" gli infermieri che abbiano superato i 55 anni di età.
2.
Ai fini della presente legge, sono definiti "infermieri junior" gli infermieri di età inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati.
Art. 3.
(Incentivi)
1.
Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a)
l'"infermiere senior", cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate;
b)
fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato un "infermiere junior" per un numero di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall'"infermiere senior"; tale condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici dell'"infermiere senior";
c)
l'"infermiere senior" svolga una funzione di mentore a favore dell' "infermiere junior";
d)
sia previsto, da parte dell'azienda, un percorso di inserimento a favore dell' "infermiere junior".
2.
Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un "patto intergenerazionale" controfirmato da "infermiere senior", "infermiere junior", azienda e rappresentanze sindacali, previa attestazione dell'INPS circa la sussistenza, per l'"infermiere senior", dei requisiti di cui al comma 1 lettera a).
3.
Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all'"infermiere senior" è riconosciuta l'integrazione contributiva sino all'importo corrispondente all'orario di lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.
Art. 4.
(Promozione della staffetta generazionale)
1.
Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in collaborazione con l'INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell'opportunità offerta dalla presente legge.