Disegno di legge regionale n. 138 presentato il 24 marzo 2021
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilita' regionale 2021)

Art. 1. 
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 5 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ), non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari come definiti alle lettere a) e b) del punto 1) del titolo I del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685.
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 13/1980 )
1. 
Al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) le parole: "
dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
" sono sostituite dalle seguenti: "
delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat
".
2. 
Al primo comma dell'articolo 3 della l.r. 13/1980 le parole: "
su apposito c/c postale
" sono sostituite dalle seguenti: "
da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore
".
4. 
L' articolo 6 della l.r. 13/1980 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Sanzioni)
1.
Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
2.
Per i casi in esso previsti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 del capo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 .
3.
Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa annuale si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del titolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 .
".
5. 
Al primo comma dell'articolo 7 della l.r. 13/1980 le parole: "
rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale
" sono soppresse.
6. 
Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 e l' articolo 8 della l.r. 13/1980 sono abrogati.
7. 
L' articolo 9 della l.r. 13/1980 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Controversie)
1.
Alle controversie insorte in relazione agli atti di accertamento per violazione alle norme tributarie disciplinate dalla presente legge, che non sia possibile risolvere in via stragiudiziale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
".
8. 
Al secondo comma dell'articolo 10 della l.r. 13/1980 le parole: "
al Presidente della Giunta Regionale
" sono soppresse.
Art. 3. 
(Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 2/2008 )
1. 
Il comma 6 bis dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), è sostituito dal seguente: "
6 bis.
Quale misura di sostegno per la riduzione delle attività lacuali a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, le gestioni associate possono sospendere, anche per specifiche tipologie di utilizzo, il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all' articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2021 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, previa stipulazione di polizza fideiussoria, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.
".