Proposta di legge regionale n. 137 presentata il 24 marzo 2021
Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:
a) 
valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
b) 
incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
c) 
promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:
a) 
istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
b) 
salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
c) 
incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
d) 
promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
e) 
incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
f) 
favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
g) 
promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
h) 
promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
i) 
favorisce la corretta informazione al consumatore;
l) 
favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.
Art.2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) 
per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile ;
c) 
per microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000 ettolitri/anno;
d) 
per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
Art. 3. 
(Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici agricoli)
1. 
I microbirrifici agricoli hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
2. 
Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e somministrazione è considerata attività agricola connessa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile .
Art.4. 
(Valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale)
1. 
La Regione valorizza la birra artigianale di filiera agroalimentare regionale promuovendone lo sviluppo sostenibile ed il consumo responsabile. La Regione promuove altresì l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore.
2. 
Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:
a) 
definisce entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge i requisiti e le modalità di iscrizione al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 e ne disciplina la tenuta e aggiornamento;
b) 
sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;
c) 
incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità;
d) 
promuove ed incentiva lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.
3. 
La Regione, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentare e della birra artigianale, promuove la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti.
4. 
La Regione stabilisce le modalità di attuazione della presente legge e definisce, in particolare, le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi e per le eventuali variazioni, modalità di erogazione, dei termini di esecuzione, l'attività istruttoria, i controlli e i presupposti per la revoca dei contributi.
Art.5. 
(Marchio di filiera brassicola regionale)
1. 
E' costituito, per le finalità di cui all'articolo precedente, un marchio collettivo relativo alle birre artigianali di filera brassicola regionale, eventualmente declinato in una o più varianti. La Giunta Regionale è delegata a stabilirne la relativa regolamentazione, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei microbirrifici aventi sede legale e produttiva nella regione, in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. 
Il marchio è concesso alle birre artigianali realizzate da microbirrifici o birrifici agricoli aventi sede nella regione, che rispettino gli istituti della Filiera Brassicola Regionale, il Progetto di Filiera Brassicola e l'Accordo di Filiera Brassicola, di cui all'allegato 1 alla presente legge.
Art. 6. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 150.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte:
a) 
per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 4, mediante le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
b) 
per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 4, mediante le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023;
Art. 8. 
(Norma finale)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 7 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.