Proposta di legge regionale n. 136 presentata il 18 marzo 2021
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 'Hate speech'
Primo firmatario

SARNO DIEGO

Altri firmatari

RAVETTI DOMENICO ROSSI DOMENICO SALIZZONI MAURO

Art. 1. 
(Principi e finalita')
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione, degli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto e della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), promuove e sostiene interventi a carattere educativo e formativo finalizzati:
a) 
al rispetto della dignità della persona, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla valorizzazione delle diversità, all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet;
b) 
alla tutela dell'integrità psicofisica e al sostegno, anche legale, delle vittime dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1 , promuove la stipulazione di accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti di cui al comma 1 .
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge, per Hate speech o discorso d'odio, si intende l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, nonché l'intolleranza, i nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.
Art. 3. 
(Piano regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di Hate speech)
1. 
Il Consiglio regionale, in coerenza con i principi e le finalità di cui all' articolo 1 , ai sensi dell' articolo 28 dello Statuto , approva il Piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di Hate speech, di seguito denominato Piano, su proposta della Giunta regionale.
2. 
Il Piano definisce:
a) 
gli obiettivi e le azioni da perseguire, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore;
b) 
le priorità e i criteri per la loro realizzazione;
c) 
le modalità e gli strumenti per il monitoraggio del fenomeno.
3. 
Il Piano prevede:
a) 
la definizione dei criteri per circoscrivere il fenomeno dell'Hate speech, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;
b) 
l'individuazione dei criteri e delle modalità per monitorare la diffusione del fenomeno dell'Hate speech, in particolare fra le nuove generazioni;
c) 
la promozione di studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell'Hate speech, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate in altri Paesi;
d) 
la promozione dello scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell'Hate speech;
e) 
la promozione di programmi di assistenza, protezione e tutela e reinserimento delle vittime di Hate speech sui social network, anche mediante progetti personalizzati;
f) 
la promozione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di dare sostegno, psicofisico e legale, alle vittime;
g) 
la promozione di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti di Hate speech, anche attraverso attività di recupero che coinvolgono le vittime, attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi le associazioni attive sul territorio, le forze dell'ordine;
h) 
promozione di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, degli operatori sociali e della comunicazione, al fine di fornire idonee competenze specifiche in materia di contrasto dell'Hate speech;
i) 
l'attivazione di apposite campagne di sensibilizzazione sul tema;
l) 
la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari;
m) 
lo sviluppo di una rete tra le istituzioni e le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell'Hate speech;
n) 
la promozione di azioni di counter speech o contro-narrazione;
o) 
la promozione di campagne informative relative ai codici di condotta e standard di responsabilità sociale e morale adottate per specifiche categorie di soggetti, quali, in particolare, giornalisti, politici e amministratori pubblici.
Art. 4. 
(Centri regionali specializzati)
1. 
La Regione promuove l'istituzione di almeno un centro di sostegno specializzato quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza, che fornisca sostegno psicologico (che fornisca anche il supporto al riutilizzo da parte della vittima dei social media) e legale alle vittime nel territorio della Città metropolitana di Torino e di ciascuna provincia.
2. 
I centri di cui al comma 1 possono essere istituiti anche presso:
a) 
i centri antiviolenza iscritti all'albo regionale di cui all' articolo 8 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
b) 
i comuni singoli e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) nonché le associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto delle vittime di violenza accedono, anche in forma consorziata.
3. 
I centri di cui al comma 1 possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio di riferimento, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.
4. 
La Regione promuove la stipulazione, da parte dei centri, di accordi operativi territoriali e di protocolli che assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e con i soggetti pubblici e privati che si occupano della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di Hate speech.
5. 
La Regione monitora i protocolli e gli accordi di cui al comma 4 .
Art. 5. 
(Attivita' ed azioni)
1. 
La Regione sostiene i progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dei comuni singoli e associati, degli enti del terzo settore nonché dei soggetti pubblici e privati finalizzati a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla cultura antirazzista e al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, di alfabetizzazione digitale, di educazione all'uso consapevole di internet, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti di cui al comma 1 .
3. 
La Regione promuove la definizione di un codice di comportamento, in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile, mirato a prevenire espressioni o comportamenti volti a diffondere, fomentare o propagandare l'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali.
Art. 6. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio.
2. 
Per le finalità di cui alcomma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 3 , presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all' articolo 5 ;
b) 
i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;
c) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.
3. 
Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio.in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:
a) 
una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;
b) 
una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni di Hate speech o discorso d'odio.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all' articolo 7 .
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si fa fronte con le risorse iscritte nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 8. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.