Disegno di legge regionale n. 135 presentato il 05 marzo 2021
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Art. 1. 
(Finalità e istituzione)
1. 
La Regione, al fine di promuovere, garantire, tutelare e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato istituisce presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. 
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5 e, nell'esercizio delle proprie specifiche funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2. 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Il Garante opera nei confronti delle vittime, residenti nel territorio regionale, di uno dei reati previsti dal codice penale , nel libro II (Dei delitti in particolare), titolo VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) limitatamente, per questo titolo, agli articoli 422, 428, 430, 432, 434; titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) limitatamente, per questo titolo, agli articoli 564, 571, 572, 574, 574-bis; titolo XII (Dei delitti contro la persona); titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) per il capo II di questo titolo, limitatamente agli articoli da 640 a 646, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
2. 
Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato o, qualora sia deceduta in conseguenza dell'evento dannoso, i parenti entro il secondo grado, il coniuge ovvero chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione o chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabilmente convivente.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) 
fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato e in particolare alle vittime cosiddette vittime vulnerabili, ai sensi dell' articolo 90 quater del codice di procedura penale , indicate nell'articolo 2;
b) 
esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale e non regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime; nonché i diversi soggetti che, sul tema di sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione;
c) 
collabora con le competenti strutture regionali e gli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti di natura assistenziale, psicologici e legali adeguati;
d) 
segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti, atti, commenti, atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione di diritti, perpetrati anche con ogni mezzo di diffusione, nonché casi in cui le misure già adottate dalle autorità competenti, non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
e) 
promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
f) 
promuove azioni per garantire l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture pubbliche o private o associazioni, per l'orientamento e l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di centri antiviolenza, specializzati in specifiche tematiche;
g) 
propone alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa ed a segnalare determinate condotte omissive;
h) 
promuove la partecipazione della Regione - e delle altre Regioni anche indipendentemente dalla presenza di un omologo Garante - realizzando iniziative pubbliche a favore delle vittime di reato, in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, gli ordini professionali, nonché le associazioni che tutelano, a vario titolo, le vittime di reato;
i) 
promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'Ordine;
l) 
promuove ulteriori attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni a tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei diritti e dei doveri e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
m) 
favorisce e promuove politiche mirate di prevenzione, protezione e sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle vittime di reato, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.
2. 
Il Garante informa i soggetti vittime di reato che ne fanno richiesta, in merito a:
a) 
i tempi, modi e i luoghi relativi alla presentazione della denuncia, querela nonché della richiesta di ammonimento;
b) 
le forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali, secondo le normative nazionali ed europee, nonché gli altri specifici benefici erogabili da parte dello Stato, Regioni e di altri enti;
c) 
le misure di assistenza e aiuto previste dalla specifica legislazione regionale.
3. 
Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia.
Art. 4. 
(Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)
1. 
Il Garante, con l'ausilio della struttura organizzativa dell'ufficio per la tutela delle vittime di reati di cui all'articolo 6, istituisce la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo dello stesso Garante, composto dai rappresentati delle associazioni con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e organizzazioni, che, a vario titolo, operano anche sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. Il suddetto organismo consultivo può essere integrato con altre figure provenienti da altre amministrazioni, anche dello Stato, ivi comprese le Forze dell'Ordine, previa promozione e stipulazione di apposite intese tra la Regione e le Amministrazioni di competenza.
Art. 5. 
(Requisiti, nomina, durata della carica, incompatibilità e revoca)
1. 
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. 
Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore della tutela legale ovvero dei diritti umani.
3. 
Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
4. 
Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuoverla entro un termine di quindici giorni: se non ottempera, lo dichiara decaduto dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda a nuova elezione.
5. 
Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a maggioranza prevista per l'elezione, può revocare la nomina al Garante eletto per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza trascorso, per quest'ultimo caso, un anno dalla sua elezione.
6. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma primo.
Art. 6. 
(Struttura organizzativa)
1. 
Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela delle vittime di reato. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia del Consiglio regionale, sia della Giunta regionale che degli enti del sistema regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli enti di riferimento.
Art. 7. 
(Indennità di funzione)
1. 
Al Garante è riconosciuta un'indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali. Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese devono, altresì, esser documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Garante informa il Consiglio regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:
a) 
gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti;
b) 
le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) 
le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività;
d) 
l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti vittime di reato.
2. 
Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul BUR.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione dei disposti di cui all'articolo 7, stimati in euro 15.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione e di controllo), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 170000 (Trasferimenti correnti al Consiglio regionale) nell'ambito de trasferimenti correnti al Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 10. 
(Norma finale)
1. 
Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione, in via condizionata, all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2021-2023.