Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) sono aggiunti i seguenti: "
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi. ".
6 bis.
6 ter.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) sono aggiunti i seguenti: "
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi. ".
6 bis.
6-ter.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) sono aggiunti i seguenti: "
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi. ".
6 bis.
6 ter.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 03 agosto 2017, n. 13 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono aggiunti i seguenti: "
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi. ".
6 bis.
6 ter.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono aggiunti i seguenti: "
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi. ".
6 bis.
6 ter.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 )
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunti i seguenti: "
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi. ".
3 bis.
3 ter.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, delle linee guida e delle misure occorrenti si fa fronte con le risorse già disciplinate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento della
l.r. 18/1999
.
Art. 8.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.