Proposta di legge regionale n. 133 presentata il 11 febbraio 2021
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'): Introduzione possibilita' costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalita' di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 )
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
1.
Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:
a)
i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
b)
le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;
c)
le aree protette a gestione regionale;
d)
i parchi interregionali, costituiti da aree protette confinanti o limitrofe caratterizzate da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici omogenei e che necessitino di una gestione unitaria;
e)
le aree protette a gestione provinciale;
f)
le aree protette a gestione locale.
2.
I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.
3.
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche.
4.
I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.
5.
All'istituzione di parchi interregionali di cui alla lettera d) si provvede su richiesta delle comunità dei parchi coinvolte e sulla base di un protocollo d'intesa siglato fra le regioni interessate. La legge istitutiva del Parco interregionale, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria dell'area protetta, può prevedere la costituzione di un apposito Ente di diritto pubblico, di cui disciplina le funzioni, gli organi, gli aspetti patrimoniali e contabili e l'organizzazione del personale.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 )
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
1.
Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
a)
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
b)
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
c)
Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;
d)
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea, La Riserva naturale delle Grotte di Aisone e la Riserva naturale di Benevagienna;
e)
Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
f)
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, il Parco Naturale dell'Alta Valle Borbera e la Riserva naturale del Neirone;
g)
Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi dell'Isolotto del Ritano;
h)
Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa, Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antigiano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del paludo e dei Rivi di Moasca e la struttura museale astigiana e dei geositi;
i)
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale del Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione;
j)
Ente di gestione delle aree protette delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame;
k)
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;
l)
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
m)
Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;
n)
Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione del Parco naturale Gesso e Stura;
o)
Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia. p) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde.
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 )
1. 
L' articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
1.
Il consiglio è composto:
a)
dal presidente dell'ente di gestione;
b)
da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;
c)
da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;
d)
da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.
2.
I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato ad un solo candidato. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma:
a)
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b, i parchi e\o le riserve il cui territorio rappresenta più del 50 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio;
b)
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c, i parchi e\o le riserve il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio, 2 se la percentuale sale al 50 per cento;
c)
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d, i parchi e\o le riserve il cui territorio rappresenta più del 20 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio, 2 se la percentuale sale al 40 per cento, e così via in caso di percentuali ancora superiori;
d)
in ogni caso, al fine di garantire la rappresentanza territoriale di tutte le aree protette, è data facoltà alla comunità del parco di accordarsi in sede statutaria per estendere la riserva anche ad aree protette il cui territorio rappresenta percentuali inferiori rispetto a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e)
i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio;
f)
le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni agricole nazionali più rappresentative, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio ciascuna.
3.
Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.
4.
In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.
5.
Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.
6.
Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a)
elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
b)
individua la sede legale dell'ente;
c)
adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
d)
adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
e)
delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
f)
delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
g)
approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
h)
adotta il regolamento dell'area protetta;
i)
attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
j)
valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
k)
delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
l)
nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
m)
esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
n)
ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
o)
affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
p)
assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.
7.
Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.
8.
Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.
9.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
10.
Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
11.
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.
".
Art. 4. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.