Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione della Giornata in memoria del Grande Torino
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2020 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) dopo le parole: "
" sono inserire le seguenti: "
" e dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
per il miglioramento dell'efficienza fisica
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
un servizio al pubblico
in forma gratuita o
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2020 )
1.
All'alinea del
comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 23/2020 dopo la parola: "
" sono inserite le seguenti: "
".
realizzazione
nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2020 )
1.
Il
comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 23/2020 è soppresso.
Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 23/2020 )
1.
L'
articolo 15 della l.r. 23/2020 è sostituito dal seguente: "
(Strumenti attuativi degli interventi)
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte s.p.a., con Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del
d. lgs. 118/2011 .
La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovano attività sportive o che realizzino investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del
d. lgs. 118/2011 .
La Giunta regionale può, altresì, promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.A. per la concessione di finanziamenti e di garanzie fideiussorie, nel rispetto della disciplina del
d. lgs. 118/2011 in materia di vincoli di indebitamento. ".
Art 15.
1.
2.
3.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2020 )
1.
Alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2020 dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
valore storico
nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Art. 6.
(Giornata in Memoria del "Grande Torino")
1.
La Regione Piemonte, al fine di preservare la memoria storica e di rendere omaggio al valore etico-sportivo, istituisce la giornata in memoria del "Grande Torino" nella data simbolo del 4 maggio di ogni anno.
2.
La giornata si propone di ispirare le giovani generazioni ad un modello di vita e di sport rimasto senza uguali e a di mantenere vivo nella memoria collettiva l'esempio di una squadra che, grazie alle sue vittorie, ha rappresentato uno dei simboli della rinascita italiana.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.