Disegno di legge regionale n. 129 presentato il 07 gennaio 2021
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023

Art.1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 18.828.298.471,85 euro e di cassa per 14.917.866.194,84 euro, e spese di competenza per 18.828.298.471,85 euro e di cassa per euro 14.917.866.194,84 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 17.961.078.235,16 euro e spese di competenza per 17.961.078.235,16 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 17.955.799.622,24 euro e spese di competenza per 17.955.799.622,24 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1 );
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 3 ).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2021-2023 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni ordinarie;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Attuazione del titolo II del d. lgs. 118/2011 )
1. 
Per l'attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 6. 
(Modifiche alla l.r. 7/2001 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: "
di variazione del bilancio
" sono sostituite dalle seguenti: "
di variazione degli equilibri di bilancio
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 40 quater della l.r. 7/2001 , le parole: "
di variazione del bilancio
" sono sostituite dalle seguenti: "
di variazione degli equilibri di bilancio
".
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.