Misure urgenti per la continuita' delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche
Art. 1.
(Finalita')
1.
La presente legge reca disposizioni volte a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità.
CAPO I.
INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER LE MAGGIORI SPESE CORRELATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Art. 2.
(Integrazione tariffaria alle strutture contrattualizzate\convenzionate del SSR)
1.
In relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate/convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, con riguardo alle prestazioni acquistate nel periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 dalle ASL del Servizio Sanitario Regionale, è riconosciuta un'integrazione tariffaria, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, entro un valore massimo per giornata di assistenza, come stabilito all'articolo 3 per un importo non superiore a 30 milioni negli esercizi 2020 e 2021.
2.
L'integrazione tariffaria, di cui al comma 1, ha natura straordinaria e non rinnovabile.
3.
Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede, nell'esercizio 2020, per euro 19,5 milioni e, nell'esercizio 2021, per euro 10,5 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2020-2022.".
Art. 3.
(Valori massimi riconosciuti)
1.
Le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 2 non possono superare le spese rendicontate da ciascuna struttura.
2.
Nell'ambito della rendicontazione sono ammesse le spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative alla sanificazione degli ambienti, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, alle maggiori spese del personale, per lo smaltimento dei rifiuti speciali e a quelle relative a specifici investimenti per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori e a migliorare la qualità dell'assistenza con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico degli ospiti nel contesto emergenziale.
3.
Il valore di riferimento dell'integrazione tariffaria a giornata è pari a euro 2,65 per le strutture residenziali per anziani, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone con disabilità, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone affette da patologie psichiatriche, a euro 1,5 per le strutture residenziali per minori, a euro 1 per le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza e a euro 1 per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Art. 4.
(Destinatari)
1.
L'integrazione tariffaria di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuta ai soggetti titolari di autorizzazione delle strutture convenzionate/contrattualizzate con il SSR.
2.
L'integrazione tariffaria predetta non è erogabile:
a)
alle AASSLL laddove titolari di autorizzazione di strutture residenziali;
b)
ai titolari di autorizzazione delle strutture COVID dedicate, per le quali valgono specifiche regole contenute nei contratti intercorrenti con le AASSLL;
c)
ai titolari di autorizzazione di strutture degenziali per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie (compresa la post-acuzie psichiatrica);
d)
in via residuale, ad ogni altro soggetto non espressamente ricompreso nel novero dei destinatari.
Art. 6.
(Destinatari)
1.
Ai titolari di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della
legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-assistenziali è riconosciuto un contributo una tantum per posto letto autorizzato al 30 novembre 2020, entro un importo non superiore ad euro 10.100.000,00.
2.
L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei posti letto autorizzati al 30 novembre 2020.
Art. 7.
(Rimborsi per spese di energia elettrica)
1.
La Regione Piemonte, in attuazione dell'
articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. (Legge di stabilità regionale 2020)) e del
regolamento n. 6/R del 18 dicembre 2020
, valutata la rilevanza dei servizi pubblici erogati, riconosce i soggetti di cui all'articolo 6 quali beneficiari della cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, attraverso la relativa monetizzazione, finalizzata al finanziamento delle spese sostenute per i propri consumi elettrici, entro un importo non superiore a 6,3 milioni di euro.
2.
La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 10 del regolamento n. 6/R del 18 dicembre 2020
, definisce i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6.
3.
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede, nell'esercizio 2020, con incremento delle entrate nel Titolo 3, Categoria 502.
Art. 8.
(Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia)
1.
Le misure di cui all'
articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 4
si applicano alle RSA ed alle strutture socio-sanitarie accreditate ed autorizzate dal SSR, al fine di richiedere la concessione di una garanzia, sui finanziamenti a tasso fisso erogati dagli istituti di credito convenzionati.
Art. 9.
(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)
1.
In attuazione dell'
articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), di cui alla
legge regionale 2 agosto 2017, n. 12
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, previsto dal
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali).
2.
Le previsioni di cui al comma 1, si applicano anche alle APSP, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'entrata in vigore di altre disposizioni normative regionali.
3.
Alla copertura di quanto previsto al comma 1, pari a 1 milione di euro, si provvede con eguale incremento, per ciascuna annualità 2021 e 2022, del "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", di cui all'
art. 19 della legge regionale 7 del 2020
, iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 10.
(Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020)
1.
Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza, di cui all'articolo 26 del CCNL del 23.12.1999, è ridotto di euro 1,8 milioni di euro nell'esercizio 2020.
2.
Alla copertura di quanto previsto al comma 1, si provvede con eguale riduzione degli stanziamenti relativi al personale dirigente, di cui al Macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2020-2022, le cui Missioni e Programmi sono descritte nell'allegato A.
Art. 12.
(Norma finale)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'eventuale attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 13.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.