Disegno di legge regionale n. 127 presentato il 22 dicembre 2020
Sviluppo delle forme associative della Medicina Generale

Art. 1. 
(Finalita' e principi)
1. 
La presente legge ha la finalità di sviluppare le attuali forme associative della Medicina Generale riconoscendo all'assistenza primaria il ruolo cardine dell'assistenza territoriale, al fine di garantire l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità ed una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata.
2. 
Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è prevista una incentivazione delle forme associative della "medicina di gruppo" e della "medicina di rete" previste dall' articolo 48, comma 3, n. 12 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall' articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 502 /1992 e disciplinate dall'articolo 54 "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell' art. 8 D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.".
Art. 2. 
(Incentivazione delle forme associative della medicina generale)
1. 
A decorrere dall'anno 2021, per ciascun anno, il "fondo a riparto per la qualità dell'assistenza" di cui all'articolo 46 del vigente "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell' art. 8 D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i." del 23 marzo 2005 e s.m.i. è incrementato, per un importo pari a E 10.000.000, al fine di favorire lo sviluppo delle forme associative della medicina generale, "medicina di gruppo" e "medicina in rete".
2. 
Ai medici di medicina generale in attesa di nulla-osta per la costituzione di nuove forme associative di "medicina di gruppo" o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a 7 E ai sensi dell'articolo 59 lettera B), comma 4, dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e/o del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, a 3,50 E e 4,00 E ai sensi dell'articolo 59, lettera B), commi 6 e 7, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
3. 
Ai medici in attesa di nulla-osta per la costituzione di nuove forme associative di "medicina in rete" o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a 4,70 E ai sensi dell'articolo 59 lettera B), comma 4, dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e/o personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, a 3,50 E e 4,00 E ai sensi dell'articolo 59, lettera B, comma 6 e comma 7, ACN vigente.
4. 
Le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, con propria valutazione aziendale, possono mettere a disposizione il personale per collaborare alle attività delle "medicine di gruppo", in alternativa alla corresponsione delle indennità economiche di euro 3,50 per il collaboratore di studio e di euro 4,00 per il personale infermieristico.
Art. 3. 
(Obiettivi assegnati ai componenti delle forme associative)
1. 
L'indennità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, viene riconosciuta a fronte del raggiungimento di obiettivi che, unitamente agli indicatori specifici ed alle soglie di raggiungimento, sono definiti secondo le linee di attività individuate dagli Accordi Integrativi Regionali e declinate a livello aziendale.
2. 
Gli obiettivi di cui al comma 1 dovranno essere riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) 
attività di prevenzione e di medicina d'iniziativa, anche attraverso il counselling medico sugli stili di vita;
b) 
presa in carico della cronicità, anche attraverso la corretta gestione dei processi clinico-assistenziali e l'applicazione di specifici percorsi diagnostici terapeutici assistenziali definiti a livello regionale/aziendale, e formulazione dei piani assistenziali individuali;
c) 
partecipazione alla sostenibilità economica del Servizio Sanitario regionale, attraverso l'appropriatezza clinica e prescrittiva nel rispetto delle esigenze di salute degli assistiti;
d) 
uso dei supporti informativi a sostegno delle attività cliniche ed assistenziali;
e) 
effettuazione di iniziative di formazione e di audit ai fini del miglioramento.
Art. 4. 
(Utilizzo del personale delle ASL)
1. 
Le Aziende Sanitarie Locali, sentito il Comitato Aziendale di cui all'articolo 23 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., possono mettere a disposizione il personale per progetti di collaborazione e implementazione delle attività delle medicine di gruppo nell'ambito dell'assistenza distrettuale e domiciliare.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti articoli, quantificati in euro 10.000.000,00 per gli esercizi 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, a valere sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 1002 (Trasporto pubblico locale) e incremento delle risorse sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1301 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).