Proposta di legge regionale n. 125 presentata il 16 dicembre 2020
Norme di semplificazione in materia urbansitica ed edilizia

Sommario:            

Capo I 
NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA
Art. 1. 
(Supporto della Regione ai comuni ai fini della valutazione e della promozione degli investimenti pubblici e privati)
1. 
In ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, con riguardo ai procedimenti disciplinati dal capo IV del d.p.r. 160/2010 , la Regione supporta l'azione degli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ) nonché del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell' articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), anche attraverso l'applicazione degli articoli 31 e 32 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
Art. 2. 
(Adeguamento della pianificazione locale alla pianificazione territoriale e paesaggistica: modifiche all'articolo 17 della legge regionale 56/1977 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), dopo le parole "
varianti di adeguamento del PRG al PAI
" è inserita l'espressione "
, al PPR,
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Sono varianti di adeguamento al PPR quelle finalizzate all'esclusivo recepimento del PPR, relativamente agli elaborati di cui all'articolo 8 bis, comma 7, da formarsi e approvarsi con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. Tale adeguamento può altresì avvenire nell'ambito delle varianti di cui al comma 3.
".
3. 
Al comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 , dopo le parole "
qualora costituiscano mero adeguamento al PAI
" è inserita l'espressione "
o al PPR
".
Capo II 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16/2018 )
1. 
All'inizio del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 le parole "
Ai fini della presente legge
" sono soppresse.
2. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , è sostituita dalla seguente: "
d)
rustici i manufatti edilizi esistenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole passate o presenti o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Dalla qualificazione di cui alla presente lettera d) restano esclusi i manufatti edilizi costituiti da strutture prefabbricate di ogni tipo.
".
3. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della lr 16/2018 è aggiunta la seguente lettera: "
e)
edifici o parti di edifici legittimi: realizzati legittimamente o per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 380/2001 recante testo unico dell'edilizia, oppure delle leggi statali 47/1985, 724/1994 e 326/2002; per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorchè in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, documenti di archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titolo successivi abilitanti interventi parziali; le disposizioni del periodo che precede si applicano anche ove sussista un principio di prova del titolo abilitativo, del qual tuttavia non sia disponibile copia.
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis della legge regionale 16/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente articolo: "
Art. 2 bis
(Incremento del carico antropico)
1.
Non costituiscono incremento del carico antropico per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile, per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva e per i rustici definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), gli interventi per il recupero di volumi esistenti o storicamente preesistenti o architettonicamente documentati, anche a seguito di crolli e demolizioni.
2.
Per gli edifici di cui al comma 1 è ammesso l'aumento del numero delle unità immobiliari.
3.
L'incremento volumetrico esterno all'impronta al suolo dell'edificio esistente o storicamente documentato costituisce incremento del carico antropico, salvo l'ampliamento di trenta metri quadrati di superficie esclusivamente per adeguamento igienico funzionale; sono fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2018 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
Art. 3
(Ambito e modalità di applicazione in tema di riuso)
1.
Le disposizioni del presente Capo si applicano agli immobili e alle relative aree di pertinenza esistenti alla data di approvazione della presente legge e legittimi ai sensi della lettera e) del primo comma dell'articolo 2 all'atto della presentazione della domanda di intervento di riuso e di riqualificazione.
2.
Ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto:
a)
dai piani territoriali e dai piani regolatori generali, nonché dai loro strumenti attuativi;
b)
dall' articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia);
c)
dall' articolo 14, comma 1 bis, del DPR 380 /2001 negli interventi di ristrutturazione edilizia;
d)
il ricorso alle disposizioni di cui al presente capo, come previsto dal successivo comma 5.
3.
Limitatamente ai casi riconducibili all'applicazione dell' articolo 5 della legge 106/2011 di cui alla lettera b) del comma 2, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla deliberazione comunale che dichiara:
a)
l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto; l'effettiva riqualificazione integra l'interesse medesimo ove rimuova condizioni di degrado sociale, edilizio, economico, anche mediante il mutamento di destinazioni d'uso;
b)
il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;
c)
l'eventuale attribuzione di volume o superficie premiale, espressa applicando i parametri di cui alla normativa locale;
d)
l'eventuale delocalizzazione di tale superficie o volume in area o aree diverse;
e)
gli interventi eventualmente necessari per conseguire l'armonizzazione architettonica rispetto al contesto edificato, con facoltà di concedere, previa motivazione, premialità anche maggiori rispetto a quelle di cui alla lettera c).
4.
Il procedimento teso alla sussistenza del titolo abilitativo edilizio in deroga è esperito nel rispetto delle prescrizioni relative ai tempi di cui all' articolo 20 del DPR 380/2001 e s.m.i. o dell' articolo 7 del DPR 160/2010 e s.m.i. a seconda del procedimento utilizzato; il provvedimento che lo conclude è emesso entro i termini massimi di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990 e s.m.i.
5.
Con motivata deliberazione le amministrazioni comunali e le loro forme associative possono disporre sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, fatta eccezione delle fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, anche escludendo edifici o gruppi di edifici.
6.
Le disposizioni della presente legge, diverse da quelle che prevedono premialità, si applicano anche nei casi in cui non vi è ricorso alle premialità previste dalla presente legge.
7.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad edifici o parti di edifici realizzati legittimamente anche in assenza di titolo edilizio perché non richiesto al momento della loro costruzione o legittimati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e), sono ammessi purché meramente relativi alla conservazione e all'adeguamento alle norme in materia di consumi energetici ed antisismiche di quanto a suo tempo realizzato o legittimato anche se non conforme alla disciplina urbanistica vigente.
".
Art. 6. 
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2018 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
Art. 4
(Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento)
1.
Sugli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento, con destinazioni totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva, direzionale prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume legittimamente esistente, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bifamiliari è comunque ammesso un ampliamento massimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. La facoltà di operare l'ampliamento di cui alla disposizione che precede non si applica agli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro.
2.
Per gli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento, con destinazione totalmente o in parte produttiva prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, sono ammessi interventi di ristrutturazione con un incremento massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o del volume esistente o della superficie lorda esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 2.000 metri quadrati. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. La facoltà di operare l'ampliamento di cui alla disposizione che precede non si applica agli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. Tali interventi possono superare gli indici di edificabilità fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.
3.
Sugli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento a destinazione totalmente o in parte commerciale, prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di tipologia superiore rispetto a quelle previste come compatibili dalla normativa regionale in materia, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. Sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. La superficie di vendita autorizzata prima dell'ampliamento può essere ampliata nel rispetto della normativa di settore.
4.
Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.
5.
Ogni intervento può configurare una struttura edilizia in parte diversa dalla precedente e può essere finalizzato alla riqualificazione strutturale, impiantistica, energetica, estetica o igienico-funzionale dell'edificio.
6.
L'ampliamento di cui al comma 1 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale, anche costituendo una o più unità immobiliari. Per l'ampliamento possono essere utilizzate parti di fabbricato esistenti all'interno della sagoma, compresi il piano pilotis o locali accessori, che, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, non concorrono al calcolo della superficie o del volume esistente. All'interno della sagoma esistente è possibile aumentare il numero dei piani in deroga alla superficie lorda e al numero di piani previsto dagli strumenti urbanistici.
7.
L'ampliamento di cui al comma 2 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale o come autonomo organismo edilizio all'interno dell'ambito di pertinenza aziendale. Non costituisce ampliamento la realizzazione del soppalco.
8.
L'ampliamento di cui al comma 3 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale; o, in alternativa, può essere utilizzato per soppalcare i fabbricati esistenti.
9.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità previste ai commi 1 e 3, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico, sono consentite, secondo quanto previsto dall' articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 , densità fondiarie superiori a quelle di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e può essere superata l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano.
10.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità previste ai commi 2 e 3, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico, sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici.
11.
Le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, se inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere ridotte rispetto a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti. Per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.
12.
Negli edifici interessati da interventi di cui al presente articolo sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso a favore di destinazioni d'uso compatibili o complementari non escluse dal piano regolatore generale.
13.
Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne fa richiesta. Nel caso di edifici condominiali o a schiera, è ammesso altresì l'utilizzo collettivo e unitario delle premialità consentite nel rispetto delle regole condominiali.
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/2018 )
1. 
L' articolo 5 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
Art. 5
(Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento)
1.
Sugli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento, con destinazioni totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale, previste dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell' articolo 13, comma 3, lettera d bis), della l.r. 56/1977 . Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. L'intervento di cui al presente comma non è consentito per gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro.
2.
Sugli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento, con destinazioni totalmente o in parte residenziale, turistico-ricettiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia è consentito un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune.
3.
Sugli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento, con destinazioni totalmente o in parte industriale, artigianale o produttiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, è consentito un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 2.000 metri quadrati.
4.
Sugli edifici o parti di essi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento, a destinazione totalmente o in parte commerciale, prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di tipologia superiore rispetto a quelle previste come compatibili con i criteri di programmazione urbanistica di cui al comma 2 dell'art. 6 del D Lgs 114/1998 , come definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia, sono ammessi interventi di sostituzione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storicoartistico, paesaggistico o documentario. L'intervento di cui al presente comma non è consentito per gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. La superficie di vendita è modificabile nel rispetto della disciplina commerciale regionale.
5.
La premialità di cui ai commi 2, 3 e 4 è aumentata del 10 per cento se la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita all'intero lotto d'intervento, è ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto definito all'articolo 2. Per la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione d'uso produttiva, sono stabiliti, al momento del rilascio del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che escludono il rischio di carico inquinante derivante da un uso improprio o a seguito del dilavamento delle acque meteoriche contaminate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate.
6.
Al fine di incentivare la demolizione selettiva delle opere e dei manufatti di edilizia, in coerenza sia con l'obiettivo comunitario di cui all' articolo 6 della direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e con le disposizioni nazionali e regionali in materia, la premialità di cui ai commi 2, 3 e 4 è aumentata del 5 per cento se i materiali prodotti dalla demolizione vengono avviati ad operazioni di recupero, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.
7.
La premialità di cui al comma 3 è, altresì, aumentata del 5 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo; i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione della premialità sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 6.
8.
L'intervento avviene anche con diversa sagoma all'interno dello stesso lotto di intervento che può essere formato da più particelle anche con diversa area di sedime, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
9.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 2, 5 e 6 sono consentite, secondo quanto previsto dall' articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 , densità fondiarie superiori a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano.
10.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici.
11.
Le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti. Per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.
12.
Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati dalle modifiche nei limiti delle destinazioni d'uso a favore di destinazioni d'uso compatibili o complementari, non vietate dalla pianificazione urbanistica.
13.
Nel caso di fabbricati con destinazioni totalmente o in parte artigianale, produttiva, direzionale o commerciale, frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne fa richiesta.
14.
Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.
".
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16/2018 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
Il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché legittimo all'atto della presentazione della domanda di intervento. Per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
2.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l'osservanza del parametro dell'altezza media interna di cui al comma 3, nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell'altezza massima degli edifici ricompresi in prossimità e nella stessa zona omogenea, purché le modificazioni della copertura sono riferite all'intero edificio e realizzate con un unico titolo abilitativo. L'intervento edilizio finalizzato al recupero di sottotetto esistente non costituisce incremento del numero di piani del fabbricato.
2bis.
Ai fini dell'applicazione della presente legge il recupero del volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, è ammesso per gli spazi la cui altezza interna nel punto più? elevato sia pari ad almeno 1,40 metri. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali assicurando un rapporto che deve essere pari o superiore a un sedicesimo. Le finestrature inclinate a filo copertura rilevano ai fini di tale computo. Se i vani sottostanti il sottotetto possiedono altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso uno o più solai al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
3.
L'altezza media interna dei locali abitabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), è calcolata per ogni singolo locale dividendo il volume interno netto per la superficie interna netta. Per il calcolo del volume interno netto l'altezza dei vani è misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura sovrastante senza tener conto degli elementi strutturali emergenti; la superficie interna netta è calcolata al netto delle murature, in deroga all' articolo 26 del regolamento edilizio tipo regionale, ed è fissata in non meno di 2,20 metri. Per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media è riducibile a 2,00 metri. Nei territori al di sopra dei 1000 metri di altitudine è ammessa una riduzione della media sino a 2,00 metri sia per i locali abitabili sia per gli spazi accessori e di servizio. Concorrono al calcolo delle altezze anche gli abbaini, esistenti o in progetto.
".
4. 
Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 , dopo le parole "
dalle urbanizzazioni primarie
" sono aggiunte le seguenti: "
, o da sistemi alternativi conformi alle forme di legge.
".
5. 
Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
7.
Il recupero dei sottotetti esistenti è sempre ammesso indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.
".
6. 
All' ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 , le parole "
il modello di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio.
", sono sostituite dalle seguenti: "
le modalità correnti per le nuove costruzioni.
".
7. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente comma: "
10 bis.
Le misure minime, di cui al presente articolo, e di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 non si applicano, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e), ai sottotetti esistenti, compresi quelli privi di agibilità, sottoposti ad interventi edilizi non eccedenti il restauro o risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento si configuri un mantenimento o un miglioramento di anche solo uno dei requisiti tecnici o igienico-sanitari esistenti. La realizzazione del primo servizio igienico anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dai regolamenti comunali, è consentita se produce un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari esistenti.
".
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 16/2018 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
Gli interventi di recupero a solo scopo residenziale, o per destinazioni d'uso compatibili o complementari con la residenza, dei rustici, come definiti all'articolo 2, sono consentiti se gli edifici interessati:
a)
sono stati realizzati anteriormente al 1 settembre 1967, oppure, in caso di realizzazione successiva a tale data, se presentano tipologia costruttiva e materiali tipici della zona. I manufatti edilizi aventi le sopra indicate caratteristiche, sono da considerarsi rustici anche se nel corso degli anni sono stati oggetto di interventi edilizi, di sanatorie o condoni. Restano esclusi i manufatti edilizi realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo;
b)
sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alle forme di legge.
".
3. 
Nell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 , le parole "
tradizionali e compatibili
" sono sostituite dalle seguenti: "
tradizionali o compatibili.
".
5. 
Il comma 8 dell'articolo 7 della lr 16/2018 è sostituito dal seguente: "
8.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici con la presenza di caratteri insediativi e architettonici tradizionali che il comune intende salvaguardare, avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti fatto salvo il dovuto adeguamento sismico, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico. Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti. Nel caso di rustici non razionalmente recuperabili da un punto di vista strutturale, parzialmente crollati, non coerenti con la tipologia architettonica del fabbricato, si può prevedere la loro demolizione e ricostruzione, anche con sagoma diversa dall'esistente, al fine di adeguarla all'intervento complessivo.
".
6. 
Al comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 , le parole "
, lettere c) e d),
" sono soppresse.
7. 
Al comma 12 dell'articolo 7 della lr 16/2018 la parola "
terzo
" è sostituita dalla seguente: "
quinto
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 16/2018 le parole "
pari al 25 per cento della superficie esistente, utilizzabile in altra area urbanizzata
" sono sostituite dalle seguenti: "
pari al 40 per cento della superficie coperta esistente con un limite di 2000 metri cubi, utilizzabile in altra area urbanizzata o adiacente ad un'area urbanizzata o edificata.
".
Art. 11. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente articolo: "
Art. 8 bis
(Norme per la delocalizzazione dei fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico)
1.
I fabbricati siti nelle fasce fluviali A e B, di cui al PAI, nonché in aree a rischio geologico disciplinate in classe IIIa, IIIb4 e IIIc, possono essere delocalizzati ai sensi dell' articolo 5, comma 9, della legge 106/2011 .
2.
La delibera di cui al 3 comma dell'articolo 5 sopra richiamato disciplina:
a)
i tempi della demolizione di tutti i volumi esistenti e la deimpermeabilizzazione dell'intera area di pertinenza;
b)
la delocalizzazione in aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria anche se non ancora edificate, integrando i limiti di densità edilizia previsti dal PRGC nella misura della dotazione edificabile consentita ai sensi del presente articolo;
c)
la facoltà di aumentare i limiti di altezza e le destinazioni d'uso proprie del fabbricato rilocalizzato anche in deroga a quelle previste dalle NTA purché tra loro compatibili o complementari;
d)
una premialità fino a un 50 per cento se il progetto di intervento prevede una riduzione almeno del 20 per cento della superficie impermeabilizzata relativa al fabbricato delocalizzato rispetto all'edificio esistente, incrementabile fino al 100 per cento nel caso in cui il progetto di intervento prevede una riduzione almeno del 50 per cento della superficie impermeabilizzata relativa al fabbricato delocalizzato.
3.
Il rilascio dei permessi di costruire di cui al presente articolo avviene:
a)
senza la corresponsione del contributo straordinario di cui alla lettera d-ter, comma 4, dell'articolo 16 del DPR 380/2001 ;
b)
mediante conteggio degli oneri di urbanizzazione relativi al solo incremento del carico urbanistico considerando la volumetria demolita in detrazione;
c)
con una riduzione dell'entità del costo di costruzione determinata dal Consiglio comunale con delibera di cui al 3 comma dell'articolo 5.
4.
L'area di pertinenza degli edifici demoliti è resa inedificabile.
".
Articolo 12. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 16/2018 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 16/2018 le parole "
o organismo abilitato
" sono abrogate.
2. 
Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 16/2018 le parole "
, i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 4 per gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 7, prevedendo una diversificazione in ragione dell'intervento previsto, nonché
" sono abrogate.
3. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 16/2018 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Le misure minime di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 non si applicano agli edifici e parti di edifici esistenti (unità immobiliari e locali), come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera e), della presente legge, compresi quelli privi di agibilità, sottoposti ad interventi edilizi non eccedenti il restauro o il risanamento conservativo, nel caso in cui, con tale intervento si configura un mantenimento o un miglioramento di anche solo uno dei requisiti tecnici o igienico-sanitari esistenti.
".
4. 
La realizzazione del primo servizio igienico, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dai regolamenti comunali, è consentito se produce un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari esistenti.
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2018 )
1. 
Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le parole: "
solo per la parte relativa alle premialità ivi previste
".
2. 
Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le parole: "
da tale limitazione sono esclusi gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'articolo 6 nelle aree in classe di pericolosità IIIb4;
".
3. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituita dalla seguente: "
c)
devono rispettare le normative vigenti in particolare in materia antisismica, sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico-sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e quanto previsto dalle specifiche prescrizioni del PPR.
".
4. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituita dalla seguente: "
d)
nel caso in cui interessano edifici o ambiti localizzati all'interno delle aree naturali protette rispettano le normative dei piani d'area vigenti se più restrittive, fatta eccezione per gli edifici realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario, per i quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, ancorché non previsti dal piano d'area, purché provvisti di parere dell'Ente di gestione dell'area protetta. Tali interventi non costituiscono variante ai piani d'area e rispettano le disposizioni tipologiche e costruttive definite dai piani d'area stessi e le prescrizioni del PPR;
".
5. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
3.
Le amministrazioni comunali e le loro forme associative possono definire con deliberazione consiliare, assunta ai sensi dell' articolo 17, comma 12, lettera h bis), della l.r. 56/1977 , le modalità applicative generali degli articoli 4 e 5 della presente legge in riferimento ai centri storici e agli insediamenti individuati dal piano regolatore generale, ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 56/1977 .
4.
La deliberazione di cui al comma 3 può:
a)
escludere in tutto o in parte l'applicabilità del presente Capo;
b)
disciplinare la facoltà di procedere ad interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia con permesso di costruire, eventualmente convenzionato, ove già non previsto dal PRG vigente.
5.
In assenza della deliberazione di cui al comma 3, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono ammessi solo previa valutazione positiva
".
6. 
La valutazione di cui al comma 5 è espressa con deliberazione consiliare entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto dell'intervento.
7. 
La mancata adozione nei termini della deliberazione, ad eccezione dei casi di demolizione e sostituzione edilizia non ammessi dal PRGC vigente con permesso di costruire, costituisce valutazione positiva.
8. 
Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 , gli interventi di ristrutturazione edilizia relativi ad edifici insediati nelle zone tutelate di cui al presente comma possono avvalersi delle premialità volumetriche previste dalla presente legge o dai PRGC vigenti con esclusione degli immobili sottoposti a tutela, ai sensi D.Lgs. n 42/2004 , per i quali devono essere mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche degli edifici preesistenti senza incrementi volumetrici.
9. 
Se con la deliberazione consigliare assunta ai sensi dell' articolo 17, comma 12, lettera h bis, della l.r. 56/1977 in attuazione degli articoli 4 e 5 è consentito, nei centri storici e nelle aree disciplinate ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 56/1977 , un intervento volto al superamento del degrado rappresentato dalla presenza di edifici incongrui per qualità dei caratteri architettonici e costruttivi mediante la sostituzione degli edifici degradati con immobili coerenti con le caratteristiche del tessuto edilizio circostante, i relativi titoli edilizi sono rilasciati con la riduzione al 10 per cento dell'importo del costo di costruzione di cui all' articolo 16 del d.p.r. 380/2001 .
10. 
Se l'intervento di sostituzione di edifici degradati comporta la riduzione del volume esistente, la capacità edificatoria non utilizzata, può essere delocalizzata in aree già edificate o edificabili previste dal PRGC previa delibera del consiglio comunale assunta ai sensi del dell' articolo 5, comma 9, della legge 106/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d ter, del TU di cui al D.Lgs 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione.
11. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
4.
Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili tra loro.
".
12. 
Alla fine del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le parole: "
dalla presente legge.
".
Articolo 14. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2018 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 16/2018 , è sostituito dal seguente: "
5.
La ricostruzione di cui al comma 1 può avvenire sullo stesso lotto funzionale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto.
5 bis.
La ricostruzione, comprensiva di ogni premialità, può avvenire anche in altre aree individuate dal comune, attraverso sistemi perequativi, ai sensi dell' articolo 12 bis della l.r. 56/1977 .
5 ter.
Se si determinano superfici o volumi eccedenti le caratteristiche tipologiche del contesto, la parte eccedente, sommata alla premialità prevista ai commi 2, 3 e 4, può essere ricostruita prioritariamente in aree di rigenerazione urbana o in altre aree individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi.
".
Art. 15. 
(Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 16/2018 )
1. 
Capo III 
NORME IN MATERIA DI ALTEZZA MINIMA INTERNA ED UTILIZZO DI VANI E LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI DEI FABBRICATI ESISTENTI
Art. 16. 
(Definizioni)
1. 
Nell'azione di promozione del recupero edilizio e dei vani e locali interrati e seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, ai fini del presente capo si definiscono:
a) 
vani e locali interrati: i vani e i locali il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio;
b) 
vani e locali seminterrati: i vani e i locali il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
2. 
Il recupero dei vani e locali interrati e seminterrati è consentito se gli stessi sono collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alla legge, sono stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge o legittimati con il conseguimento del titolo edilizio in sanatoria al momento dell'attivazione della procedura di recupero.
3. 
Le opere di recupero dei vani e locali interrati e seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.
4. 
L'altezza interna dei locali destinati ad uso abitativo non può essere inferiore a metri 2,20. Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume la cui altezza superi metri 1,50, per la superficie relativa.
5. 
L'altezza interna dei locali destinati ad uso lavorativo è quella stabilita dall' articolo 63 del D.Lgs. 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro).
Art. 17. 
(Altezza minima interna dei fabbricati esistenti)
1. 
Per i fabbricati costruiti antecedentemente al 5 luglio 1975 è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di metri 2,20 valevole anche per il mutamento di destinazione d'uso.
2. 
L'altezza di cui al comma 1 può essere ulteriormente ridotta a metri 2,00 per gli edifici costruiti antecedentemente al 1934 e localizzati in territori montani al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza minima della parete non può essere inferiore a 1,60 metri per I locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Tale chiusura non è prescrittiva in corrispondenza delle fonti di luce diretta; per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso a seconda del tipo di volta.
3. 
Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione deve essere assicurato con opere edilizie quali nuove aperture verso l'esterno dell'edificio se possibile, oppure mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche. In particolare deve essere adeguato in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti prevedendo una maggiore superficie dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria. Per i locali preesistenti si tollera il rapporto superficie finestrata/superficie pavimento di 1/10 per i vani abitabili e di 1/16 per gli altri vani.
4. 
In caso di interventi edilizi su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'agibilità è concessa anche in deroga al rispetto dei parametri di cui al comma precedente, se vincolati alle prescrizioni della competente Soprintendenza.
Art. 18. 
(Disciplina edilizia degli interventi)
1. 
Il recupero con cambio di destinazione d'uso dei vani e locali interrati o seminterrati può avvenire anche senza opere edilizie, non è soggetto alla preventiva adozione e approvazione di un piano attuativo o di un permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.
2. 
Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo, ai sensi dell' art.16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ridotto ad un terzo.
3. 
Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva SCIA al comune ed al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 380/2001 , limitatamente alla quota per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ridotti ad un terzo.
4. 
Gli interventi di recupero dei vani e locali interrati o seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree da adibire a parcheggi nel rapporto di 1 mq / 20 mc di volume per gli edifici costruiti successivamente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ) e nel rapporto di 1 mq / 10 mc di volume per gli edifici costruiti successivamente all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale). Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione.
5. 
Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
6. 
Anche se comportanti incremento del carico urbanistico, sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell' articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei vani e locali interrati o seminterrati:
a) 
di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001 ;
b) 
promossi o eseguiti su edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o sociale o, comunque, di competenza dei comuni o delle Aziende Territoriali per la Casa (ATC) piemontesi.
7. 
I progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della commissione per il paesaggio. Restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.
8. 
I vani e locali interrati o seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.
9. 
Per le strutture ricettive alberghiere, ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) in deroga alle relative disposizioni del regolamento edilizio , non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.
10. 
Il recupero di vani e locali interrati o seminterrati con superficie lorda (SL) fino a cento metri quadrati per uso residenziale e ottanta metri quadrati per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all' articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001 .
Art. 19. 
(Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi)
1. 
Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PRG e dei regolamenti edilizi.
2. 
Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.
3. 
Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell' articolo 24 del D.P.R. 380/2001 , che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11,comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti). L'efficacia di tale segnalazione è sospesa sino all'acquisizione del parere favorevole dell'autorità sanitaria a meno che non sia stata acquisita preventivamente.
4. 
Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.
5. 
Previo parere della competente ASL, dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia, per il contenimento del gas radon.
6. 
Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un'unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell'unità.
7. 
Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
Art. 20. 
(Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)
1. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PRG e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi interrati o seminterrati.
2. 
I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1 possono aggiornare gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
3. 
Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1 e comunque decorsi i 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al precedente periodo le disposizioni di cui al presente capo diventano operative. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
Capo IV 
NORME DI COORDINAMENTO ED INTEGRATIVE DELLA L.R. 13/2020 E DELLA L.R. 22/2020
Art. 21. 
(Modifiche all'articolo 60 della l.r. 13/2020 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 della lr 29 maggio 2020, n. 13 è sostituita dalla seguente: "
a)
la relazione illustrativa, di cui all' articolo 14, comma 1, numero 1 della l.r. 56/1977 , che riguarda gli obiettivi della variante, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio nonché i rapporti, limitatamente alle parti oggetto della variante, con il piano paesaggistico regionale (PPR), il piano territoriale regionale (PTR), i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM), i piani di settore, riporta, altresì, il dimensionamento delle superfici territoriali e le destinazioni d'uso delle aree di nuova previsione;
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 60 della lr 13/2020 è aggiunto il seguente comma: "
3 bis.
Le procedure di variante per le quali è stata deliberata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare prima del 31 gennaio 2022 sono completate e definite sulla base della normativa di cui al presente articolo.
".
Art. 22. 
(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 29 maggio 2020, n. 13 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 13/2020 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Le procedure di variante per le quali è adottato il Progetto Preliminare prima del 31 gennaio 2022 sono completate e definite sulla base della normativa di cui al presente articolo.
".
Art. 23. 
(Modifiche all'articolo 64 della l.r. 13/2020 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 13/2020 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità al presente articolo, comprese le richieste di varianti anche successive alla data del 31 gennaio 2022.
".
Art. 24. 
(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 13/2020 )
1. 
L' articolo 65 della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente: "
Art. 65
(Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)
1.
Al comma 6 quater dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 dopo le parole 'della superficie utile lorda' sono aggiunte le seguenti: 'ed i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, con esclusione di funzioni incompatibili con la sacralita' del luogo'.
".
Art. 25. 
(Modifiche alla l.r. 13/2020 )
1. 
Art. 26. 
(Modifiche all'articolo 72 della l.r. 13/2020 )
1. 
Art. 27. 
(Introduzione dell'art. 76 bis alla l.r. 13/2020 )
1. 
Dopo l' art. 76 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente: "
Art. 76 bis
(Distanze tra fili di fabbricazione)
1.
In deroga alle definizioni di cui all' articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell' articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.
".
Art. 28. 
(Modifiche all'articolo 79 della lr 13/2020 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 8bis della lr 19/1999 , come introdotto dall' art.79 della lr 29 maggio 2020, n. 13 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
fatto salvo che si tratti di usi temporanei funzionali all'attuazione di interventi di recupero i cui destinatari sono i residenti o le attività che devono essere temporaneamente trasferiti per esigenze di cantiere.
".
Art. 29. 
(Modifiche all'articolo 81 della lr 13/2020 )
CAPO V 
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI COMPETITIVITA'
Art. 30. 
(Norme per la cantierabilità di progetti di rilevante interesse)
1. 
Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "
6.
Costituiscono variante al PPR, al PTR, ai PTCP, al PTCM e ai Piani d'Area delle zone protette gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitano che incidono sull'assetto del territorio o, comunque, sui contenuti di tali piani territoriali, se nel procedimento formativo di tali accordi è assicurata la partecipazione dei cittadini, sono dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sono sia acquisiti il parere favorevole della competente commissione consiliare, nonche' del Ministero dei beni culturali, con riferimento al PPR, e dell'ente di gestione, con riferimento al Piano d'Area, prima della sottoscrizione dell'accordo.
".
Art. 31. 
(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)
1. 
Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 del vigente PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alla perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'articolo 12, comma 5bis della lr. 56/1977 e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o intese tra pubbliche amministrazioni.
2. 
Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero.
3. 
Il comma 2 si applica anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endoprocedimenti già conclusi.
Art. 32. 
(Introduzione dell'articolo 17 ter alla l.r. 56/1977 )
1. 
Dopo l' articolo 17 bis della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente: "
Art. 17 ter
(Accordi di pianificazione negoziata)
1.
Costituiscono variante al PRGC gli Accordi di Programma per la realizzazione di progetti anche di edilizia privata considerati di interesse dall'Amministrazione territorialmente competente che incidono sull'assetto del territorio, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi è assicurata la partecipazione dei cittadini, sono dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante ed è esperita la procedura di cui all'articolo 34, comma 5, del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .
2.
Sulla base di un progetto preliminare, si definisce un Accordo di Programmazione Negoziata ai sensi dell' articolo 2, comma 203, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , tra il Comune, gli altri soggetti pubblici competenti in forza dei contenuti della proposta nonchè il soggetto proponete, nel quale sono definiti i contenuti del progetto e le condizioni ritenute necessarie per integrare i profili di pubblico interesse.
3.
Il progetto di cui al comma 2 è istruito ed approvato mediante ricorso alla procedura di cui all' articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il procedimento è integrato con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione procedente.
4.
Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
".
Art. 33. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/1999 )
1. 
L' articolo 6 della l.r. 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)), è sostituito dal seguente: "
Art. 6
1.
Ai sensi dell' articolo 32 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia' si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a)
mutamento della destinazione d'uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968;
b)
aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio;
c)
modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato;
d)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali.
2.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3.
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
".
Art. 34. 
(Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 19/1999 )
1. 
L' articolo 6 bis, comma 6 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente: "
6.
Ferma l'immediata efficacia delle tolleranze esecutive formalizzate al comma 3, con delibera della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, possono essere individuate ulteriori tolleranze esecutive.
".
Art. 35. 
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. n. 19/1999 )
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') è sostituita dalla seguente: "
b)
destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali;
".
Art. 36. 
(Modifiche all'art.25 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della lr 29 giugno 2009, n. 19 è aggiunto il seguente: "
4.
Possono essere presentati progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, punti 3) e 5) della presente legge anche da soggetti privati proprietari o che hanno disponibilità delle aree interessate. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminati i relativi contenuti nel termine di novanta giorni dalla presentazione, con provvedimento motivato, li sottopone all'esame di una specifica conferenza di pianificazione. Detta conferenza procede all'istruttoria del progetto nel rispetto delle procedure di cui all'comma 8 dell'articolo 26 della presente legge. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, procede all'approvazione del progetto anche in deroga alla pianificazione vigente.
".
Art. 37. 
(Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica)
1. 
L' articolo 20 della l.r. 40/1998 è sostituito dal seguente: "
Articolo 20
(compatibilità ambientale di piani e programmi)
1.
Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che incidono sull'assetto territoriale e costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo dotati di giuridica efficacia nazionali e regionali. Sono elaborati e definiti previa analisi di compatibilità ambientale condotta nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Codice di cui al D Lgs 2006 n 152 e smi, statali in applicazione delle metodologie di cui all'allegato F.
2.
Per le varianti ai piani e programmi vigenti e per gli strumenti di attuazione delle previsioni della pianificazione generale anche in variante, il quadro di riferimento per la valutazione degli effetti ambientali è il piano o programma medesimo. Eventuali variazioni degli effetti ambientali indotti dalle varianti o dagli strumenti di attuazione devono essere valutati in rapporto al quadro iniziale rappresentato dal piano o programma vigente comprensivo delle previsioni non attuate. Per le varianti ai piani e programmi vigenti già sottoposti a valutazione ai sensi della presente legge o ai sensi del D.Lgs 152/2006 la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
3.
Per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla VAS dei piani e programmi di cui al comma 2, l'Autorità Procedente o il Soggetto Proponente trasmettono all'Autorità Competente un rapporto preliminare che contiene:
a)
una descrizione del piano o programma;
b)
le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione;
c)
l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fattispecie.
4.
Entro il temine di dieci giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, si procede d'intesa tra Autorità Competente ed Autorità procedente o Soggetto Proponente all'individuazione dei soggetti da consultare entro il termine perentorio di trenta giorni. Decorso tale termine anche in mancanza dei richiesti pareri, l'Autorità Competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, e, sentita l'Autorità Procedente, entro i successivi novanta giorni, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5.
Al fine di ottimizzare l'elaborazione del rapporto ambientale, il Proponente o l'Autorità Procedente, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, attivano una fase di consultazione con l'Autorità Competente e gli altri soggetti aventi competenze in materia ambientale rilevanti nella fattispecie al fine di individuare i contenuti ed i livelli di approfondimento dei prevedibili impatti sull'ambiente. Allo scopo il soggetto che procede trasmette ai soggetti di cui al periodo precedente un rapporto preliminare relativo ai contenuti del piano o programma ed all'individuazione dei prevedibili effetti dallo stesso determinati sull'ambiente con l'indicazione dei criteri sulla base dei quali si propone di valutare le singole problematiche.
6.
La consultazione si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 5, salvo che, su proposta motivata del soggetto proponente, sia stato concordato un termine inferiore. La consultazione si considera esperita al decorrere del termine di legge oppure di quello convenuto anche nel caso non siano pervenuti tutti i contributi richiesti.
7.
Scaduto il termine di cui al comma 6 l'Autorità Procedente o il Proponente presentano il progetto di piano o programma comprensivo del rapporto ambientale, dando conto delle modalità con le quale sono stati considerati i contributi pervenuti.
8.
La documentazione presentata è pubblicata entro dieci giorni dal ricevimento.
9.
I piani e programmi sottoposti a VAS, possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, nonché criteri per l'Autorità Competente da utilizzare nella fase di verifica.
".
Art. 38. 
(Norme in materia di giusto procedimento)
1. 
Dopo l' art. 9 della legge regionale n. 14/2014 è aggiunto il seguente articolo: "
Articolo 9bis
(disposizioni in materia di giusto procedimento)
1.
Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto all'unica ammessa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche sono comunque inefficaci e non sospendono la decorrenza dei termini, ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.
2.
Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano stati acquisiti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, il soggetto titolare della relativa facoltà procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.
3.
La disposizione che assegna 18 mesi di tempo per l'annullamento degli atti viziati di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche deve essere applicata conteggiando il termine indicato a partire dalla data di esecutività o di efficacia del provvedimento in questione.
4.
Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento UE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza, nonchè in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dal comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 e successive modifiche, è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli di natura ambientale, il criterio ermeneutico generale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limitazioni imposte a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivate nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, primo e secondo comma della legge 14 settembre 2011, n. 148 , dall'articolo 1, primo comma lettere a) e b) della legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214 . Il responsabile del procedimento e il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diverso, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione nei procedimenti amministrativi di condizioni e prescrizioni derivanti da valutazioni discrezionali, non supportate da specifiche norme giuridiche, condizioni o prescrizioni di cui è stata accertata l'illegittimità, costituisce illecito atto a determinare responsabilità erariale in presenza di eventuali azioni risarcitorie a carico delle pubbliche amministrazioni coinvolte in capo al soggetto che le ha proposte e di quello che le ha recepite inserendole nel provvedimento conclusivo.
5.
I rappresentanti dell'amministrazione regionale, delle agenzie, ivi compresa ARPA, delle aziende o enti strumentali o dipendenti dalla Regione Piemonte che partecipano a conferenze dei servizi indette da altre pubbliche amministrazioni si attengono ai disposti di cui al presente articolo esprimendo parere contrario rispetto a modalità procedimentali o proposte non conformi ai disposti del presente articolo, al fine di evitare il possibile coinvolgimento della Regione in contenziosi ed azioni risarcitorie.
6.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, in tutti i casi in cui non sia prevista dall'ordinamento l'emanazione di un provvedimento espresso, l'ufficio competente rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa l'avvenuto decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, provvedendo al contempo ad emettere ora per allora il titolo amministrativo richiesto.
".
Art. 39. 
(Norme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza; incentivi per i nuovi format edilizi)
1. 
L'integrazione tra spazi destinati alla residenza, stabile o saltuaria, e spazi accessori, destinati ad attività comuni e/o private, costituisce obiettivo primario degli interventi sia di recupero edilizio, sia di nuova costruzione.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 è comunque sempre consentito, anche ove non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi:
a) 
la realizzazione, senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte, spazi per attività comuni di pertinenza destinati a locali per il fitness, sale comuni ricreative e di riunione, guardiole di portineria, comprensivi degli spazi di accesso e degli eventuali servizi igienici, nonché, limitatamente al piano terreno o seminterrato, spazi chiusi destinati al ricovero di cicli, motocicli e mezzi di trasporto per disabili;
b) 
realizzare, senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, spazi pertinenziali agli alloggi, situati anche in altra parte dell'edificio rispetto all'alloggio stesso, da destinare ad attività di telelavoro, di studio, di svago o al fitness, comprensivi di eventuali servizi igienici, nel limite massimo di 25 mq per alloggio, ivi compreso l'eventuale ricorso agli spazi di cui alla lettera che segue;
c) 
realizzare, senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, con il solo vincolo di eventuali regolamenti comunali relativi al decoro del costruito, balconi e logge, anche con autonomo supporto strutturale, ai quali è possibile applicare sistemi flessibili di chiusura, totale, parziale o flessibile, allo scopo di creare spazi da destinare ad attività di telelavoro o al fitness, nei limiti di cui alla lettera che precede. 3 Gli spazi per le attività di cui al precedente comma 2 lettere a, b, c, possono essere reperiti anche mediante chiusura del piano pilotis esistente.
Art. 40. 
(Misure per promuovere l'efficienza energetica)
1. 
Per incentivare ed agevolare il raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali vigenti alla data di richiesta del titolo abilitativo, di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
2. 
Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al d.P.R. 380/2001 a quanto previsto dalle normative regionali e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini di proprietà, alle distanze di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici ferme restando le disposizioni minime dettate dalla legislazione nazionale.
Art. 41. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.
Art. 42. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.