Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento UE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza, nonchè in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dal
comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 e successive modifiche, è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli di natura ambientale, il criterio ermeneutico generale di cui al
secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limitazioni imposte a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivate nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, primo e secondo comma della
legge 14 settembre 2011, n. 148 , dall'articolo 1, primo comma lettere a) e b) della
legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal
secondo comma dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214 . Il responsabile del procedimento e il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diverso, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione nei procedimenti amministrativi di condizioni e prescrizioni derivanti da valutazioni discrezionali, non supportate da specifiche norme giuridiche, condizioni o prescrizioni di cui è stata accertata l'illegittimità, costituisce illecito atto a determinare responsabilità erariale in presenza di eventuali azioni risarcitorie a carico delle pubbliche amministrazioni coinvolte in capo al soggetto che le ha proposte e di quello che le ha recepite inserendole nel provvedimento conclusivo.