"Istituzione della giornata regionale del 'Valore Alpino'"
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 2.
(Istituzione della giornata regionale del valore alpino)
1.
La Regione istituisce la "Giornata regionale del valore alpino", da celebrarsi ogni anno il 26 gennaio, in ricordo del tragico sacrificio degli alpini caduti in terra di Russia.
2.
In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali e i gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) del Piemonte, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.
Art. 3.
(Contrasto al bullismo e cultura della solidarietà)
1.
La Regione stipula, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), accordi e intese con le sezioni territoriali ei gruppi dell'A.N.A. al fine di contrastare il bullismo e promuovere la cultura della solidarietà.
Art 4.
(Esperienze formative, attività di protezione civile ed opere di volontariato)
1.
La Regione sostiene le attività legate alle esperienze formative, ai campi scuola rivolti ai bambini della scuola primaria ed agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla protezione civile ed al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali o dai gruppi dell'A.N.A. del Piemonte.
2.
Ai fini di cui al comma 1, la Regione incentiva l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento, l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nonché le opere di volontariato a favore della collettività.
3.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente definisce con apposito provvedimento criteri e modalità per le misure di promozione regionali di cui al comma 2 ed il relativo impegno finanziario.
Art. 5.
(Diffusione della cultura legata agli alpini)
1.
La Regione incentiva lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli alpini, alle sezioni e ai gruppi dell'A.N.A. del Piemonte.
2.
Ai fini del comma 1, la Regione:
a)
istituisce una borsa di studio rivolta agli studenti per studi ed elaborati inerenti l'attività del corpo degli alpini;
b)
finanzia/promuove viaggi di istruzione nei luoghi storici e culturali legati agli alpini;
c)
organizza eventi informativi e culturali rivolti alla collettività con particolare riferimento ai giovani.
3.
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 2, lettera a), e di finanziamento dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 6.
(Valorizzazione del ruolo delle sezioni dell'A.N.A. del Piemonte in tema di conservazione e valorizzazione dei rifugi alpini e del territorio montano)
1.
La Regione riconosce l'impegno delle sezioni e dei gruppi del Piemonte dell'A.N.A per la conservazione e la valorizzazione del territorio montano.
2.
Ai fini di cui al comma 1, la Regione valorizza l'attività delle sezioni territoriali dell'A.N.A. del Piemonte nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento qualitativo dei rifugi alpini e dei bivacchi.
Art. 7.
(Collaborazione istituzionale)
1.
Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
a)
l'esercito italiano, in particolare con i reparti delle truppe alpine con sede nel territorio regionale;
b)
l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
c)
gli enti locali, comprese le comunità montane ed i gruppi di azione locali (GAL);
d)
il club Alpino italiano Gruppo regionale Piemonte e le relative sezioni sul territorio;
e)
le associazioni professionali e di volontariato.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge e quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2021-2022 si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.