Proposta di legge regionale n. 12 presentata il 10 settembre 2019
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.
Primo firmatario

ROSSI DOMENICO

Sommario:      

Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto.
2. 
I consiglieri rappresentano la Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2. 
(Composizione e durata del Consiglio regionale)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri, oltre il Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta durano in carica cinque anni, ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ), salvo i casi di scioglimento anticipato.
3. 
Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni del nuovo Consiglio.
4. 
I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta entrano in carica all'atto della proclamazione. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri di quello uscente, ai sensi dell' articolo 20, comma 2, dello Statuto .
Capo II. 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Art. 3. 
(Elettorato attivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
Art. 4. 
(Elettorato passivo)
1. 
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
Capo III. 
SISTEMA DI ELEZIONE E PARITÀ DI GENERE
Art. 5. 
(Sistema di elezione)
1. 
L'attribuzione dei cinquantuno seggi di cui si compone il Consiglio regionale avviene assegnando:
a) 
un seggio al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale;
b) 
cinquanta seggi mediante sistema proporzionale con premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ), a liste concorrenti di candidati nelle singole circoscrizioni e con recupero dei voti nel collegio unico regionale di cui:
1) 
almeno trenta seggi assegnati al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste, come definiti all'articolo 11, commi 4 e 5, collegato al candidato eletto Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire il raggiungimento di una quota pari almeno al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, fermo restando quanto previsto dal punto 2;
2) 
almeno quindici seggi ai gruppi di liste o agli insiemi dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire la rappresentanza minima alle minoranze.
2. 
Ogni lista di candidati alla carica di consigliere regionale è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Soglie di sbarramento)
1. 
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non ha raggiunto, nell'intera regione, il 2 per cento dei voti validi e il cui candidato Presidente della Giunta regionale non ha conseguito il 5 per cento dei voti validi.
Art. 7. 
(Parità di genere)
1. 
La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, e dell' articolo 117, settimo comma, della Costituzione , nonché dell' articolo 13, comma 2, dello Statuto , l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e le condizioni di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
2. 
In ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 11 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla meta dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità inferiore.
3. 
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in ciascun gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità inferiore.
4. 
Le liste circoscrizionali e i gruppi di liste presentate in difformità, rispettivamente, alle condizioni di cui ai commi 2 e 3, non sono valide.
5. 
L'espressione del voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere regionale nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è disciplinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
Capo IV. 
PROCEDIMENTO ELETTORALE
Art. 8. 
(Circoscrizioni elettorali e assegnazione dei seggi)
1. 
Il territorio della Regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle seguenti province:
a) 
Torino;
b) 
Asti e Alessandria;
c) 
Cuneo;
d) 
Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.
2. 
Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 9. 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del giorno delle elezioni.
2. 
Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non oltre la quarta domenica successiva.
3. 
Ove possibile, le elezioni di cui al comma 1 si svolgono, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 , nella stessa data delle consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, dei consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché delle elezioni del Parlamento europeo.
4. 
In caso di annullamento delle elezioni o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i quattro mesi successivi.
5. 
Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, nonché il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale e stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
6. 
Il decreto di indizione è comunicato immediatamente dopo la sua emanazione:
a) 
ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai presidenti dei tribunali dei capoluoghi di provincia;
c) 
al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) 
ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
Art. 10. 
(Ufficio centrale regionale e circoscrizionale)
1. 
L'Ufficio centrale regionale è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione.
2. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 108/1968 , presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.
3. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e d), nella composizione prevista dall' articolo 8 della legge 108/1968 , è istituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano, rispettivamente, i comuni capoluogo di Alessandria e Novara.
Art. 11. 
(Liste circoscrizionali dei candidati)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. 
La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati contraddistinte dal medesimo contrassegno è effettuata, a pena di inamissibilità, in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali, con arrotondamento all'unità superiore.
4. 
È definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta.
5. 
Più gruppi di liste possono collegarsi a un medesimo candidato Presidente della Giunta e costituiscono un insieme di gruppi di liste i gruppi collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta.
6. 
Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione più uno e non inferiore alla metà di tale numero, arrotondato all'unità superiore.
7. 
Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in non più di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno.
8. 
I candidati presidenti della Giunta non possono essere presentati come candidati delle liste circoscrizionali.
Art. 12. 
(Presentazione delle liste circoscrizionali)
1. 
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale sono presentate, secondo quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, della legge 108/1968 , all'Ufficio centrale circoscrizionale, a partire, a pena di inammissibilità, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria dell'Ufficio rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. 
Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono presentate e sottoscritte, per ogni circoscrizione:
a) 
da almeno 750 e da non più di 1100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) 
da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) 
da almeno 1750 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;
d) 
da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.
3. 
La presentazione delle liste dei candidati non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a) 
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b) 
liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito, espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali.
4. 
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
5. 
Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli, recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. 
I nomi dei candidati sono elencati e contrassegnati con numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.
7. 
Alla lista dei candidati sono allegati:
a) 
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un Ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
c) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 ;
e) 
un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, gruppi e movimenti politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) 
l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, gruppo o movimento politico;
2) 
l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, gruppi o movimenti politici.
8. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero dai presidenti o dai segretari regionali che risultano tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito. La sottoscrizione e il mandato sono autenticati ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 .
9. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene:
a) 
l'indicazione di un delegato autorizzato a presentare all'Ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da esso autorizzate con dichiarazione autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 , la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 , delegati di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
10. 
La presentazione della lista dei candidati e il deposito dei relativi documenti sono effettuati dai soggetti di cui al comma 8.
11. 
In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali, di cui al comma 2, è ridotto della metà.
Art. 13. 
(Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)
1. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata all'Ufficio centrale regionale a partire, a pena di inammissibilità, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria dell'Ufficio rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. 
La dichiarazione di presentazione della candidatura è accompagnata:
a) 
dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, firmata e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;
b) 
dall'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 ;
c) 
dalla dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali. La dichiarazione di collegamento è valida solo se convergente con l'analoga dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera d). La dichiarazione indica anche tutti gli altri gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente;
d) 
dal certificato di iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
e) 
dal modello di contrassegno del candidato Presidente, conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, lettera e);
f) 
dall'eventuale indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 , i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
Art. 14. 
(Esame e ammissione delle liste da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) 
esclude le liste:
1) 
presentate oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 1;
2) 
non conformi: 2.1. alle disposizioni sul numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 2); 2.2. a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera a); 2.
3. 
a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera b); 3) prive della dichiarazione di collegamento ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera d);
4) 
che non rispettano le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 7, comma 2;
b) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) 
a carico dei quali viene accertata la sussistenza delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 12, comma 7;
2) 
che non hanno compiuto e che non compiono il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) 
per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) 
compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) 
verifica il rispetto dell'articolo 11, comma 8, e in caso di violazione della disposizione, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature circoscrizionali;
d) 
esclude le liste che comprendono un numero di candidati inferiore rispetto a quello previsto dall'articolo 11, comma 6;
e) 
verifica se le liste comprendono un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 9, comma 4; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla parità di genere;
f) 
verifica se, a seguito delle operazioni di cui alle lettere b), c) ed e), le liste rispettano le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 7, comma 2, e in caso negativo procede alla loro esclusione.
2. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore nove del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere integrazioni alle liste e nuovi documenti, verificare la validità delle regolarizzazioni e per deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati di lista.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale, depositando il ricorso, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, che lo trasmette con le proprie deduzioni, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale.
6. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro i due giorni successivi e le relative decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 15. 
(Esame e ammissione delle liste da parte dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale nelle dodici ore successive, sentiti i delegati di lista, elimina le candidature alla carica di consigliere eccedenti il limite stabilito dall'articolo 11, comma 7, partendo dalla lista presentata per ultima e rinvia ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali le liste così modificate.
2. 
L'Ufficio centrale regionale nelle dodici ore successive al ricevimento delle liste dei candidati:
a) 
elimina le liste provinciali presentate in meno della metà delle circoscrizioni elettorali e ne dà comunicazione ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali;
b) 
esclude i gruppi di liste che non rispettano le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 7, comma 3, e ne dà comunicazione ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali;
c) 
ricusa i contrassegni presentati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, lettera e), e ne dà comunicazione ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.
3. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2.
4. 
L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alle ore nove del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante.
5. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati di lista e agli uffici centrali circoscrizionali.
6. 
Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale, i delegati di lista possono presentare opposizione entro ventiquattro ore dalla comunicazione.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro i due giorni successivi e le relative decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 16. 
(Esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale)
1. 
L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) 
elimina le candidature presentate oltre i termini di cui all'articolo 13, comma 1;
b) 
elimina le candidature che non rispettano i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché quelle per le quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste di cui all'articolo 12, è venuto meno il collegamento con almeno un gruppo di liste ammesse in non meno della metà delle circoscrizioni;
c) 
contesta il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e d);
d) 
ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 7, lettera e).
2. 
La mancata ammissione di un candidato Presidente comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste collegati che lo hanno presentato.
3. 
I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
4. 
L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alle nove del giorno successivo per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante.
5. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati e agli uffici centrali circoscrizionali.
6. 
Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammessa opposizione allo stesso Ufficio centrale regionale. L'opposizione è presentata dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro il giorno successivo e le relative decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 17. 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, se è stato presentato un ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) 
assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa e a ciascun gruppo di liste mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui all'articolo 12, comma 9, lettera b), appositamente convocati, al fine di determinare l'ordine di inserimento sul manifesto delle candidature di cui alla lettera d) e sulla scheda elettorale di cui all'articolo 18;
b) 
assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
c) 
comunica ai delegati di lista le determinazioni adottate in via definitiva;
d) 
procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste definitive dei candidati e i relativi contrassegni, nel rispetto dell'ordine risultante dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
e) 
trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio.
Art. 18. 
(Scheda elettorale)
1. 
La scheda elettorale è realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A).
2. 
La scheda reca, in ogni riquadro, sulla sinistra, singoli rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali, ciascuno affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze, e, sulla destra, un rettangolo nel quale sono riportati il nome e il cognome del candidato Presidente della Giunta collegato, affiancato dal relativo contrassegno.
3. 
Nel caso di più gruppi di liste collegati a uno stesso candidato Presidente, il nome e il cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno dei rettangoli relativi alle liste collegate, è definita mediante sorteggio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
Art. 19. 
(Modalità di votazione)
1. 
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. 
L'elettore può votare:
a) 
per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso, se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista. Se l'elettore non indica alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma esprime il voto di preferenza a fianco di un contrassegno, si intendono votati la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, ma solo se il candidato è compreso in tale lista, e il candidato Presidente cui la lista stessa è collegata;
b) 
per il candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una lista a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno;
c) 
per il solo candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto;
d) 
per un candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
3. 
L'elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo nome e cognome, oppure soltanto il cognome, di uno o due candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista votata; nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno. L'eventuale espressione di due preferenze comporta l'annullamento della seconda preferenza in caso di mancata indicazione di candidati di generi diversi appartenenti alla stessa lista.
Art. 20. 
(Norme speciali per gli elettori in particolari condizioni)
1. 
Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, ma solo se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. 
Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. 
Gli elettori degenti in ospedali o in case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell' articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ).
4. 
Alle elezioni regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 .
Art. 21. 
(Invio dei verbali di sezione all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale)
1. 
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. 
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. 
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 22. 
(Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;
c) 
ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale recante le operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale.
2. 
Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) 
determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente, data dalla somma dei voti validi espressi a favore del solo candidato Presidente, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), e di quelli espressi a favore delle liste a lui collegate;
c) 
comunica i dati all'Ufficio centrale regionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale:
a) 
individua i gruppi di liste che ottengono il 2 per cento dei voti validi sul piano regionale e i gruppi di liste il cui candidato Presidente ha ottenuto il 5 per cento dei voti validi, escludendo quelli che non soddisfano tali requisiti;
b) 
comunica i dati di cui alla lettera a) agli uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alle rispettive cifre elettorali, secondo quanto previsto dal comma 4;
c) 
individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e lo proclama eletto, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale prosegue con le seguenti operazioni:
a) 
procede alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Ripartisce poi, tra le liste, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 8, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;
b) 
stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti a ciascuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residui è fatta anche quando tutti i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 8 sono stati attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e quelli che, pur avendo raggiunto il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati. I seggi non attribuiti sono distribuiti in sede di collegio unico regionale;
c) 
comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;
d) 
determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
e) 
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
5. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
6. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina, per ciascun gruppo di liste, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutti i gruppi di liste;
b) 
determina il numero totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni e procede alla loro ripartizione. A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire. Nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide poi la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: la parte intera del risultato rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste. Tali seggi sono quindi ripartiti tra i gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno avuto il maggior numero di voti residui. A parità di questi ultimi si procede a sorteggio.
Art. 23. 
(Premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze)
1. 
Al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale sono assegnati almeno trenta seggi, al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza.
2. 
L'Ufficio centrale regionale, terminato il riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico regionale di cui all'articolo 22, comma 6, attribuisce al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale il numero di seggi eventualmente necessari al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, procedendo a un loro successivo riparto proporzionale.
3. 
Ai fini del riparto proporzionale di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:
a) 
divide la somma delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste collegati al Presidente eletto per il numero di seggi da ripartire; la parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il quoziente di attribuzione degli ulteriori seggi;
b) 
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente di cui alla lettera a): la parte intera del risultato rappresenta il numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono attribuiti ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi di liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
4. 
Ai gruppi di liste o agli insiemi dei gruppi di liste non collegate al candidato eletto Presidente della Giunta regionale sono assegnati almeno quindici seggi, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
5. 
L'Ufficio centrale regionale, terminato il riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico regionale di cui all'articolo 22, comma 6, attribuisce ai gruppi di liste o agli insiemi dei gruppi di liste non collegate al candidato eletto Presidente della Giunta regionale il numero di seggi eventualmente necessari al raggiungimento della soglia di cui al comma 4, procedendo a un loro successivo riparto proporzionale secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3.
Art. 24. 
(Assegnazione dei seggi e proclamazione dell'elezione)
1. 
L'Ufficio centrale regionale procede, altresì, alle seguenti verifiche e alle conseguenti attribuzioni:
a) 
se i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale hanno raggiunto, dopo il riparto nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico regionale, un numero di seggi compreso tra trenta e trentacinque, attribuisce tutti i seggi conseguiti nelle circoscrizioni e nel collegio unico regionale rispettivamente da tutte le liste e da tutti i gruppi di liste, conformemente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, lettera a), e dall'articolo 22, comma 6, lettera b);
b) 
se i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale non hanno raggiunto, dopo il riparto nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico regionale, un numero di seggi almeno pari a trenta:
1) 
attribuisce alle liste e ai gruppi di liste collegati al Presidente della Giunta regionale eletto gli ulteriori seggi mancanti al raggiungimento di tale soglia, confermando l'assegnazione dei seggi già conseguiti nelle circoscrizioni e nel collegio unico regionale;
2) 
attribuisce ai gruppi di liste e agli insiemi dei gruppi di liste non collegate al candidato eletto Presidente della Giunta regionale i seggi conseguiti nelle circoscrizioni e nel collegio unico regionale sino all'assegnazione di un numero di seggi pari a venti;
c) 
se i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale hanno raggiunto, dopo il riparto nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico regionale, un numero di seggi superiore a trentacinque:
1) 
verifica il numero dei seggi conseguiti dai gruppi di liste e dagli insiemi dei gruppi di liste non collegate al candidato eletto Presidente della Giunta regionale dopo il riparto nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico regionale, attribuendo loro i seggi mancanti al raggiungimento della soglia di quindici seggi secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5;
2) 
attribuisce ai gruppi di liste e all'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale i seggi conseguiti nelle circoscrizioni e nel collegio unico regionale sino all'attribuzione di un numero di seggi pari a trentacinque.
2. 
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Se la circoscrizione ha già esaurito il numero di seggi assegnati ai sensi dell'articolo 8 o se l'attribuzione dei seggi a una lista circoscrizionale supera il numero dei suoi candidati, l'Ufficio centrale regionale passa al valore successivo di tale graduatoria decrescente attribuendo il seggio alla lista di un'altra circoscrizione avente lo stesso contrassegno. L'ordine di prevalenza tra i seggi a quoziente intero è determinato per ciascuna lista circoscrizionale sulla base del maggior numero di voti e per ciascun gruppo di liste sulla base del maggior numero di resti. Se al termine delle operazioni non si riescono ad assegnare tutti i seggi, i restanti seggi sono attribuiti sulla base dei migliori quozienti ottenuti dalla divisione delle cifre elettorali di ciascuna lista per il rispettivo quoziente elettorale circoscrizionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui al comma 3.
4. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella sua prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello del tribunale.
5. 
Sulla base dei dati di cui al comma 4, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti:
a) 
per ciascuna lista circoscrizionale alla quale sono stati attribuiti i seggi a quoziente intero ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nella graduatoria di cui all'articolo 22, comma 4, lettera e);
b) 
per ciascuna lista circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito in sede di collegio unico regionale uno o più seggi, i candidati che hanno ottenuto, dopo la proclamazione di cui alla lettera a), la maggior cifra individuale nella graduatoria di cui all'articolo 22, comma 4, lettera e).
6. 
È, altresì, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto. Ai fini della sua elezione l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo seggio attribuito al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati alla sua candidatura.
Capo V. 
CONVALIDA E SURROGAZIONI DEGLI ELETTI E CESSAZIONE DALLA CARICA
Art. 25. 
(Opzioni)
1. 
Il candidato risultato eletto in più circoscrizioni presenta una dichiarazione di opzione alla presidenza del Consiglio regionale entro il giorno antecedente la seduta di insediamento del Consiglio regionale, con conseguente elezione, nelle altre circoscrizioni, del primo candidato della stessa lista che, dopo di lui, ha conseguito la migliore cifra elettorale individuale.
2. 
Il candidato che non effettua l'opzione è eletto nella circoscrizione nella quale ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.
Art. 26. 
(Convalida degli eletti)
1. 
Il Consiglio regionale convalida le elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. 
La convalida avviene non prima di quindici giorni e non oltre centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. 
In sede di convalida il Consiglio regionale esamina la condizione degli eletti e, se accerta la sussistenza di una causa di ineleggibilità prevista dalla legge, annulla l'elezione dell'interessato, provvedendo alla sua sostituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27.
4. 
La deliberazione di annullamento è depositata, il giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è notificata entro cinque giorni all'interessato.
5. 
Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 27. 
(Surrogazioni)
1. 
Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. 
Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali espresse in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.
3. 
In caso di surrogazione del candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il secondo risultato elettorale, il seggio è attribuito al primo candidato non eletto del gruppo di liste o dell'insieme dei gruppi di liste cui è collegato.
Art. 28. 
(Supplenza)
1. 
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4-bis, della legge 55/1990 , il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 27.
2. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Se sopravviene la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 27.
Capo VI. 
SPAZI DI COMUNICAZIONE ELETTORALE
Art. 29. 
(Spazi di comunicazione politica e messaggi autogestiti)
1. 
Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, i soggetti politici garantiscono la presenza di candidati di entrambi i generi negli spazi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive a diffusione regionale e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
2. 
Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), raccoglie le segnalazioni relative alla mancata osservanza di quanto previsto dal comma 1, intervenendo tempestivamente per ristabilirne il rispetto.
Capo VII. 
NORME FINALI
Art. 30. 
(Spese)
1. 
Le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. 
Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Art. 31. 
(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali delle elezioni provinciali e comunali o delle elezioni del Senato e della Camera o del Parlamento europeo)
1. 
Se l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale hanno luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolata dalle disposizioni di cui all' articolo 20, comma 1, della legge 108/1968 .
2. 
Se l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale hanno luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati o del Parlamento europeo, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolata dalle disposizioni di cui all' articolo 20, comma 3, della legge 108/1968 .
Art. 32. 
(Intese)
1. 
Gli adempimenti di competenza della Regione possono essere svolti, previa intesa, anche da organi statali.
Art. 33. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. 
Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
Art. 34. 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali).