Proposta di legge regionale n. 118 presentata il 22 ottobre 2020
"Norme in materia di soccorso alpino speleologico"

Art. 1. 
(Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico piemontese)
1. 
La Regione riconosce il valore di solidarietà? sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità? del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASP - CNSAS.
2. 
La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e s.m.i, riconosce e promuove l'attività del SASP - CNSAS rivolta a:
a) 
attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività? alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività? professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale;
b) 
effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, subacqueo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica nel Servizio sanitario regionale;
c) 
effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamita? inquadrabili come attività? di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;
d) 
effettuare attività in sostegno agli organi regionali competenti atte a garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, anche con l'impiego di mezzi aerei, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;
e) 
effettuare attività in sostegno agli organi regionali competenti atte a garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di recupero carcasse bestiame anche con l'impiego di mezzi aerei, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.
Art. 2. 
(Rapporti con il Servizio sanitario regionale - Soccorso ed elisoccorso)
1. 
La Regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001 , si avvale del SASP - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP - CNSAS opera in stretta collaborazione con il sistema di emergenza ed urgenza medica delle Aziende Sanitarie regionali competenti e con le centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112).
2. 
La Regione individua nella struttura operativa regionale del SASP - CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo in osservanza al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001 , ed assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SASP - CNSAS nelle centrali operative del sistema di emergenza ed urgenza medica 118 e in quelle del NUE 112 di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal DPR 27 marzo 1992, n.467600 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza).
4. 
Per il servizio di elisoccorso le Aziende Sanitarie regionali competenti si avvalgono del SASP- CNSAS per lo svolgimento delle attività di coordinamento e soccorso in area impervia previste nella Legge 74/2001 per l'espletamento delle missioni di soccorso sanitario con elicottero sul territorio montano, ipogeo o in zone impervie non raggiungibili da mezzi a terra.
5. 
Le Aziende Sanitarie regionali competenti si avvalgono di tecnici messi a disposizione dal SASP-CNSAS tramite idonee convenzioni onerose stipulate con il SASP - CNSAS stesso, definendo le modalità di impiego di tecnici titolati dal SASP - CNSAS presso le basi di elisoccorso e le centrali operative. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74/2001 .
6. 
L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che tramite le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 3. 
(Rapporti con la Protezione Civile Regionale)
1. 
Il SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività? in ambiente montano ed ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività? formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.
2. 
Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo.
Art. 4. 
(Rete radio)
1. 
La Regione favorisce la dotazione in capo al SASP - CNSAS di una rete radio tecnicamente aggiornata, efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella delle centrali operative 118 quando il SASP - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2 punto 4 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASP - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione delle rispettive postazioni ospitanti ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.
2. 
La Regione al fine di incrementare la sicurezza dei frequentatori delle aree montane favorisce la realizzazione e il mantenimento in capo al SASP - CNSAS di una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano della Regione Piemonte.
Art. 5. 
(Prestazioni)
1. 
Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall' articolo 11 del DPR 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".
2. 
I costi, le eventuali compartecipazioni e gli addebiti relativi al sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale sono stabiliti nella L.R. 5/2012 .
Art. 6. 
(Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASP - CNSAS)
1. 
La Regione finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASP - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni.
2. 
La Regione favorisce, inoltre, l'espletamento delle attività istituzionali del SASP - CNSAS attraverso ulteriori forme di agevolazione. In particolare può concedere in uso gratuito:
a) 
locali, immobili da adibire a sedi amministrative, operative, magazzino, deposito che risultino utili e funzionali all'espletamento delle attività? istituzionali del Corpo;
b) 
autoveicoli o aeromobili in disponibilità di impiego delle strutture regionali;
c) 
tecnologie da utilizzare per l'espletamento dei compiti di istituto, per le attività? di soccorso pubblico e protezione civile.
3. 
La Giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. 
(Abrogazione di norme)
Art. 8. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.