Disegno di legge regionale n. 117 presentato il 20 ottobre 2020
Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificita' montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi).

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 19/2020 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) le parole: "
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grande derivazioni idroelettriche
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 19/2020 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2020 le parole: "
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grande derivazioni idroelettriche
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 19/2020 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2020 le parole: "
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grande derivazioni idroelettriche
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 19/2020 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2020 le parole: "
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche
".
Art. 5. 
(Disposizioni in merito all' articolo 8 della l.r. 19/2020 e alla decorrenza dei trasferimenti)
1. 
Le disposizioni abrogative stabilite all' articolo 8 della l.r. 19/2020 hanno effetto a far data dal 1 gennaio 2020.
2. 
I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della l.r. 19/2020 , decorrono a far data dal 1 gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.