Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificita' montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi).
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 4 della l.r. 19/2020
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grande derivazioni idroelettriche
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 5 della l.r. 19/2020
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2020 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grande derivazioni idroelettriche
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 6 della l.r. 19/2020
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2020 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grande derivazioni idroelettriche
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 7 della l.r. 19/2020
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2020 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche
Art. 5.
(Disposizioni in merito all'
articolo 8 della l.r. 19/2020
e alla decorrenza dei trasferimenti)
1.
Le disposizioni abrogative stabilite all'
articolo 8 della l.r. 19/2020 hanno effetto a far data dal 1 gennaio 2020.
2.
I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della
l.r. 19/2020
, decorrono a far data dal 1 gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.
Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.