Proposta di legge regionale n. 113 presentata il 23 settembre 2020
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita')
Primo firmatario

ROSSI DOMENICO

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è inserita la seguente: "
c bis)
i parchi interregionali, costituiti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con aree protette appartenenti a regioni contermini.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2009 sono aggiunti i seguenti: "
4 bis)
I parchi interregionali di cui alla lettera a bis) sono istituiti con legge regionale previa intesa con le regioni interessate.
4 ter)
La legge regionale di cui al comma 4 bis), al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria dell'area protetta, può prevedere la costituzione di un apposito ente di diritto pubblico e ne disciplina:
a)
le funzioni;
b)
gli organi;
c)
gli aspetti patrimoniali e contabili;
d)
l'organizzazione del personale.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 19/2009 )
1. 
Alla lettera j), comma 1, dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "
la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame,
" sono soppresse.
2. 
Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , è inserita la seguente: "
j bis)
Ente di gestione delle aree protette delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, e la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame.
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato ad un solo candidato. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma:
a)
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), un componente del consiglio designato dalle comunità delle aree protette deve essere rappresentativo dei parchi o delle riserve il cui territorio costituisce più del 50 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente;
b)
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), un componente del consiglio designato dalle comunità delle aree protette deve essere rappresentativo dei parchi o delle riserve il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente. Se la percentuale sale al 50 per cento le comunità delle aree protette designano due componenti rappresentativi di tali territori;
c)
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), le comunità delle aree protette designano un componente del consiglio in rappresentanza dei parchi e delle riserve il cui territorio si estende per più del 20 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, due componenti se la percentuale è superiore al 40 per cento, e tre componenti qualora la percentuale sia superiore al 50 per cento;
d)
i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio;
e)
le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni agricole nazionali più rappresentative, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio ciascuna
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
2 bis)
Al fine di garantire la rappresentanza territoriale di tutte le aree protette, lo statuto dell'ente di gestione disciplina le modalità di designazione dei componenti del Consiglio nei casi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Lo statuto può estendere tale disciplina anche alle aree protette il cui territorio rappresenta percentuali inferiori a quelle indicate al comma 2, lettere a), b) e c)
".
Art. 4. 
(Norme in materia di dotazione organica degli enti di gestione delle aree protette)
1. 
La giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente:
a) 
riduce la dotazione organica dell'ente di gestione di cui all' articolo 3, comma 1 ;
b) 
definisce la dotazione organica del nuovo ente di gestione istituito all' articolo 3, comma 2 .
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 26.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2021-2022 si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.