Disegno di legge regionale n. 112 presentato il 14 settembre 2020
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 43/2000 )
1. 
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) sono aggiunti i seguenti: "
5 ter.
Il Piano regionale di qualità dell'aria è attuato anche attraverso il coordinamento delle attività delle Regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti.
". "
5 quater.
Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e relativi Piani stralcio.
". "
5 quinquies.
Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto privacy (DPIA) prevista dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a)
i dati sono trattati secondo i principi di minimizzazione e non eccedenza;
b)
le misure di sicurezza individuate garantiscono la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
c)
garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e pertanto sulla necessità dei trattamenti dei dati;
d)
aggiornamento della valutazione di impatto privacy DPIA, qualora si renda necessario a seguito della necessità di modifiche di aspetti tecnici.
". "
5 sexies.
In prima applicazione, in attuazione di quanto previsto al comma 5 quater, la Regione Piemonte può avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 quinquies, come dettagliati nei regolamenti attuativi.
". "
5 septies.
L'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5 ter, è subordinata all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 5 quinquies, nel rispetto dei criteri e principi ivi specificati.
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 43/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 7 della l.r. 43/2000 è inserito il seguente: "
Art. 7 bis
(Direttive in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico)
1.
I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell' articolo 12 del d. lgs. 285/1992 .
".
Art. 3. 
(Inserimento del Capo III bis nella l.r. 43/2000 )
1. 
Dopo il Capo III della l.r. 43/2000 è inserito il seguente: "
Capo III bis
Disposizioni sanzionatorie
Art. 10 bis
(Disposizioni sanzionatorie)
1.
In caso di inottemperanza ai divieti di circolazione intimati dai sindaci ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 285/1992 si applicano le sanzioni previste ai medesimi articoli.
".